CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/0411993 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘(1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla omessa considerazione dell'assorbimento del delitto di danneggiamento in quello di lesioni reitera una censura avanzata con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta che riposa su una incontroversa ricostruzione del fatto che fonda una conclusione in diritto del tutto corretta e coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 5, n. 19447 del 03/11/2015, Affronte, Rv. 267125 01; cfr., peraltro, Sez. 2, n. 6376 del 22/11/2007, Illmer, Rv. 239441 - 01, secondo cui il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona assorbe, quale reato complesso, il solo delitto di percosse, non anche quello di lesioni personali che conserva la sua autonomia in quanto determina il verificarsi dell'ulteriore evento costituito dallo stato morboso procurato alla persona offesa; considerato che anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato atteso che la motivazione resa dalla Corte territoriale sul correlativo motivo di appello è conforme all'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte (cfr., Sez. 6 - , n.. 19262 del 20/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283159 - 01; Sez. 6 - , n. 2608 del 17/12/2021, Tomasift, Rv. 282423 01; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272203 - 01) rispetto al quale il precedente richiamato dalla difesa è isolato e risalente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 mmende. Così deciso, in data 10