CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40929/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato Alatri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2019 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del locale Giudice di pace, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di lesioni personali ascrittole, consumato ai danni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2 - Propongono ricorso le indicate parti civili, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla incongrua valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace nel solo caso in cui si lamentino vizi di violazione di legge. Ne deriva che i vizi di motivazione denunciati nei ricorsi sono inammissibili. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D