CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2017
Cassazione n. 00188/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 27998 - 2017, propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, al [OSCURATO:PERSONA], n. 17; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 3570 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 20/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al [OSCURATO:PERSONA] S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., nonché a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] separati avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per relativamente all’anno di imposta 2009, conseguenti a maggiori ricavi e reddito di impresa ascritti alla società contribuente rispetto a quelli dichiarati, con conseguente imputazione ai soci di maggiori utili; che i contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Salerno che, previa riunione, con sentenza n. 5767/2014, accolsei ricorsi; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3570, depositata il 20/04/2017 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, da un lato, (a) essendo la documentazione extracontabile (in specie, i dati contabili ricavati dal database aziendale) idonea a sostenere le riprese dell’ufficio, gravava sui contribuenti l’onere - ritenuto, nella specie, non assolto dai giudici di appello – di dimostrare “ l’insussistenza dei ricavi nonostante la loro contabilizzazione informatica” (cfr. sentenza impugnata, p. 3 della motivazione, cpv., primo periodo) e, dall’altro e (b) in relazione alla detrazione dei costi da acquisto di carburante, non vi fosse “alcuna contabilizzazione o riscontro concreto” (cfr. ivi, secondo periodo); che avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .,in persona del legale rappresentante p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che la società ricorrente ha depositato telematicamente (in data 17.11.2023) istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di essersi avvalsa della stessa; che, da un lato, la documentazione depositata in allegato alla predetta istanza riguarda atti impositivi (n. 70017014515850007000 e n. 70017014516336006000 ) diversi da quelli oggetto del presente giudizio (cfr. l’intestazione della sentenza impugnata, p. 2) e, dall’altro, non v’è nulla che consenta di correlare i primi ai secondi (tanto più considerato che, in entrambe le dichiarazioni di adesione presentate all’ ADER e versate in atti, la parte ha dichiarato “che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”); che, per altro verso, neppure v’è prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, secondo quanto emergente dal combinato disposto dei commi 186 e 198 dell’art. 1della l. n. 197 del 2022; Ritenuto, dunque, di dovere rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE interloquisca sull’istanza in commento; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE interloquisca sull’istanza di estinzione del giudizio ex art. 1, comma 198, della l