CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/06/2021 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza in data 24 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Milano che aveva respinto l'istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa presentata da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli art. 110 e 416-bis. 1 e 452-quaterdecies cod. pen., perché, in qualità di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al fine di trarre profitto e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, aveva concorso con [OSCURATO:PERSONA] allo smaltimento illecito di rifiuti misti di costruzione e demolizione nonché di asfalto, conferiti alla società previa falsa attribuzione del codice CER 17.01.01, senza alcuna certificazione analitica, conseguendo illecitamente la somma di 222.750 euro (pari alla differenza tra i reali costi di smaltimento dei CER 17.09.04 e 17.03.02 e quelli del prezzo di conferimento del CER 17.01.01, con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'attività della 'ndrangheta, e più precisamente della Locale di Corsico, di cui il padre Giosafatto era stato ritenuto partecipe e punto di riferimento per gli altri affiliati nella spartizione del lavoro del movimento terra, in Nerviano, Buccinasco e [OSCURATO:PERSONA] fino al marzo 2020. 2. L'indagato presenta un unico motivo di doglianza per violazione dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. Espone che era l'unico percettore di reddito in una famiglia composta da lui, dalla moglie e dai tre figli. Precisa che non era stato arrestato in flagranza e aveva cessato l'attività presso la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, aveva indicato i cantieri dove sarebbe andato a lavorare. C'erano quindi tutte le premesse per lo svolgimento dell'attività lavorativa senza nocumento per i controlli. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, aveva lavorato regolarmente e senza soluzione di continuità dal 1995 alla data odierna; era persona incensurata sicché non c'era pericolo di recidiva; per i pagamenti senza fattura si era fatto riferimento alle risultanze di altro procedimento nel quale non era neanche indagato; non v'era traccia del fatto che avesse diretto le attività illecite imposte dal sodalizio ai vari imprenditori e da cui traeva cospicui guadagni. Aggiunge che il suo reddito, anno 2020, ammontava ad euro 21.259,75. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente e prevalente, cui questo Collegio aderisce, in tema di arresti dorniciliari, sono impugnabili mediante appello ex art. 310, cod. proc. pen. i provvedimenti che incidono sulla misura per periodi permanenti o prolungati ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. (nella specie, il diniego dell'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa), i quali, proprio per il loro carattere permanente, si riverberano in misura apprezzabile sul regime cautelare, qualificandosi, pertanto, come ordinanze cautelari; viceversa, sono inoppugnabili i provvedimenti relativi alla autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare riferiti a singoli eventi o necessità (Cass., Sez. 5, n. 26601 del 21/02/2018, Guarino, Rv. 273227 - 01). Peraltro, nel caso in esame i Giudici della cautela hanno reso ampia e solida motivazione del diniego, valorizzando l'importante distanza tra l'abitazione e i cantieri e il rilevante lasso temporale, comprensivo degli spostamenti, che rende incompatibile l'autorizzazione con l'esecuzione della misura. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 22 settembr