CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 luglio 1993 avverso la sentenza n. 654/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce il 24 luglio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 27 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 luglio 2020 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli e ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina a un portavalori, ricettazione di un autofurgone, incendio di un'autovettura e illegittima detenzione e porto in luogo pubblico di due armi comuni da sparo. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione di norme processuali nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione degli indizi, avvenuta in spregio alle regole stabilite dal giudice della legittimità. Dopo avere ricordato che il giudice di primo grado aveva fondato l'affermazione di responsabilità sui reperti papillari delle impronte, rinvenute sulle buste di plastica, trovate sul volante del furgone, utilizzato per la rapina, e sui frame dei video di sorveglianza, che fotografavano due persone, il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello, su richiesta della difesa, aveva effettuato una perizia antropometrica che, stravolgendo la tenuta argomentativa complessiva della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto compatibile le fattezze di una delle persone riprese dal sistema di videosorveglianza con quelle dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito avrebbe trascurato, però, che la perizia era stata richiesta dall'imputato e aveva accertato una mera compatibilità, non una certa identità, pur a fronte del dato dell'altezza dell'imputato diversa da quella dell'ignoto rapinatore n. 2. La menzionata Corte non avrebbe considerato gli esiti della consulenza di parte, secondo cui le tracce, rinvenute sulla busta di plastica, potevano essere state lasciate in occasione di un contatto diverso e precedente alla rapina. Per di più, la Corte territoriale sarebbe caduta in un'evidente contraddizione laddove, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe affermato che le impronte potevano essere state lasciate nell'apporre la plastica al volante, senza che egli sapesse della finalità di tale apposizione, mentre avrebbe poi ritenuto che l'apposizione della plastica era stata effettuata dai rapinatori, poiché solo essi avevano interesse a farlo. Lo stesso risultato probatorio, quindi, sarebbe stato utilizzato in modo diverso in relazione ai due imputati, l'uno assolto e l'altro condannato. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe attribuito significato al dato dell'aggancio delle celle, site nel luogo della rapina, pur avendo affermato che il ricorrente è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; 2) inosservanza o erronea applicazione di norme processuali nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta ai rilievi difensivi circa il diniego delle attenuanti generiche. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo del ricorso, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per i reati ascrittigli, non è consentito.Secondo il costante insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato, demandato al Giudice della legittimità, essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nel caso in esame, le doglianze, formulate nel primo motivo, prospettano una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. In particolare, la Corte d'appello, dopo aver ricordato che il fatto in disamina è relativo a una rapina a mano armata, posta in essere il 16 agosto 2017 da due soggetti travisati ai danni di un furgone portavalori, diretto a prelevare denaro presso la [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, ha affermato che il furgone aveva i finestrini della parte posteriore e lo sterzo coperti da buste nere in plastica; su una busta, utilizzata per coprire lo sterzo, era stata rinvenuta un'impronta papillare, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. Tale elemento di prova, come si legge nella sentenza impugnata, "pur non del tutto insignificante, evidenziando che La gatta era venuto a contatto con il furgone utilizzato per commettere la rapina", era rimasto però "unico a suo carico e non era quindi sufficiente ad indicare l'eventuale ruolo da lui rivestito (non potendosi astrattamente escludere che egli ebbe semplicemente a conferire il cellophane o comunque era responsabile dell'attività preparatoria preliminare relativa al furgone, ignorandone poi la destinazione finale)". In considerazione di ciò, "pur restando una chiara situazione di sospetto, atteso che la predisposizione di cellophane sul furgone, in cui rimasero nascosti i rapinatori, poteva rispondere soltanto ad esigenze di occultamento di parti del mezzo", la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] fossero insufficienti a confermare il giudizio di penale responsabilità. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha affermato che le sue impronte papillari erano state rinvenute sulle buste di cellophane, utilizzate per l'occultamento del furgone, e gli accertamenti, effettuati dal perito, avevano evidenziato la perfetta compatibilità delle sue caratteristiche fisiche con quelle di uno dei due rapinatori. Il perito, infatti, aveva rilevato analogie tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ignoto 2: per altezza compatibile; posizione larga e sollevata dei gomiti durante la corsa; posizione del piede destro indirizzata verso l'esterno durante la corsa; posizione del piede sinistro indirizzata verso l'esterno durante la corsa; marcato sollevamento posteriore del piede durante la corsa. Inoltre, la Corte d'appello ha aggiunto che l'utenza telefonica di [OSCURATO:PERSONA] alle 06:55 e alle 08:53 del giorno della rapina aveva agganciato la cella di viale [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi e cioè la cella della zona in cui sorge la [OSCURATO:PERSONA]. "Tale elemento, evidentemente non sufficiente di per sé a provare alcunché alla luce del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è residente nel Comune di Brindisi e la sua presenza in quella zona poteva facilmente spiegarsi proprio con la sua appartenenza a quel territorio, era comunque idoneo quale elemento di riscontro della sua presenza nella zona in cui si è verificata la rapina". Alla luce di quanto precede deve rilevarsi, innanzitutto, che nessuna contraddizione sussiste tra l'assoluzione del coimputato e la condanna dell'odierno ricorrente. Premesso che, come già rimarcato da questa Corte (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, Rv. 271635), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra- testuali e contenute in atti del procedimento, specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa, deve evidenziarsi che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha passato in rassegna gli elementi probatori e - con ragionamento immune da vizi - ha affermato che, a differenza dell'altro coimputato, per il quale vi era solo l'impronta papillare rinvenuta sulla plastica, con cui era stato coperto lo sterzo del furgone, a carico di [OSCURATO:PERSONA], oltre al rinvenimento delle impronte, vi erano anche gli esiti della perizia e i dati relativi alle celle telefoniche. Deve poi aggiungersi che la valutazione del compendio probatorio e gli epiloghi decisori non mostrano illogicità o violazioni di legge, con la conseguenza che la sentenza impugnata sfugge ad ogni rilievo censorio. 1.2 Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che la Corte territoriale ha denegato le attenuanti generiche, non essendo emerse particolari ragioni idonee a giustificarne la concessione.Così argomentando, il Collegio del merito ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha determinato per colpa l'inammissibilità del ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 27 gennaio 2022