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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 25719/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34942/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4347/2019 depositata il10/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio innanzi al Tribunale di Nola la sorella [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la restituzione della somma di € 52.549,49 che deduceva di aver consegnato a titolo di mutuo per l’acquisto di un’abitazione . [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale chiese la restituzione della somma di € 188.552,79, pari alla metà delle somme dei fondi bancari cointestati ad entrambi i fratelli ed estinti dall’attore, senza la corresponsione dell’importo a lei spettante.

Il Tribunale rigettò la domanda principale ed accolse la domanda riconvenzionale.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 10.9.2019, confermò la decisione di primo grado.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito ritenne ammissibile la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo l’esistenza di un collegamento con la domanda principale che rendeva opportuno il simultaneus processus.

In ordine alla domanda di restituzione delle somme corrisposte dall’attore alla sorella, la Corte ritenne che non vi fosse la prova degli elementi costitutivi della domanda, ovvero la consegna della somma ed il titolo da cui deriva l’obbligo di restituzione; le prove richieste erano state articolate in modo generico e non erano idonee a dimostrare l’esistenza del contratto di mutuo da cui derivava l’obbligo di restituzione.

Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello richiamò l’art.1854 c.c. in materia di conto corrente intestato a più persone e rilevò come, nei rapporti interni, si applichi l’art.1298, comma 2 c.c. sicchè le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo prova contraria; nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito prove al superamento della presunzione di contitolarità Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art.36 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nonostante non vi fosse alcun collegamento con la domanda principale in quanto l’attore aveva agito per la restituzione delle somme corrisposte alla sorella a titolo di mutuo mentre la domanda riconvenzionale avrebbe ad oggetto l’azione di arricchimento senza causa.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, non essendo necessario che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all’art.111 Cost ( Cass. Civ., Sez.

I, 4.11.2013, n.24684).

E’, pertanto,sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, la celebrazione del "simultaneus processus" ( Cass. Civ., Sez.3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 681 del 14/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 8531 del 19/ 10/1994)Nel caso di specie, la Corte di merito ha rilevato un collegamento obiettivo tra la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la restituzione di somme provenienti da rapporti bancari di pertinenza dell’attore e la contrapposta pretesa di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il corrispondente importo monetario pari alla metà del saldo di ulteriori rapporti bancari in relazione ai quali veniva dedotta la contitolarità da parte dei predetti fratelli, il tutto in un’ottica agevolmente percepibile della definizione in sede contenziosa di complessive situazioni economiche patrimoniali correlate ai rapporti familiari tali da rendere opportuno un simultaneus processusper definire le relative pendenze.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione e falsa applicazione dell’art.1813 c.c., , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; il ricorrente contesta l’affermazione della Corte di merito secondo cui non vi fosse la prova del mutuo, considerando la contestualità dell’atto di acquisto dell’abitazione e l’emissione di assegni circolari, da parte del ricorrente, intestati ai venditori; rileva che l’assegno circolare, una volta emesso, non è più nella disponibilità dell’emittente ed equivale al denaro contante sicchè sarebbe irrilevante la data dell’incasso.

La Corte d’appello avrebbe, inoltre, errato nel rigettare la richiesta di prova testimoniale per provare l’esistenza del contratto di mutuo.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, con motivazione diffusa, ha ritenuto che l’attore non avesse provato gli elementi costitutivi del contratto di mutuo, che presuppone non solo la dazione di denaro ma anche il titolo in ragione del quale è stata effettuata la dazione.

La Corte di merito ha accertato che nell’atto di vendita per notar Cepparulo del 2.5.2001, con il quale la sorella aveva acquistato l’abitazione, si dava atto che i venditori avevano ricevuto il corrispettivo dell’alienazione “in precedenza “; dall’estratto conto di [OSCURATO:PERSONA] risulta che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva emesso assegni circolari in favore dei venditori ma non vi era la prova dell’incasso.

Ai fini della prova del contratto di mutuo, il ricorrente avrebbe dovuto provare non solo l’effettivo incasso di detta somma da parte dei venditori ma anche che la dazione fosse riconducibile ad un prestito in favore della sorella tale da escludere un rapporto diretto con gli intestatari del titolo, tenendo conto dei rapporti di natura ereditaria con la sorella.

Non v'e' dubbio che, per costante giurisprudenza (Cass., Sez.

II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez.

II, 22 novembre 2021, n. 35959), la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova; con la conseguenza che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligodella vantata restituzione.

A questo principio si è attenuta la Corte di merito.

Nel rigettare la richiesta di prova testimoniale, il cui contenuto non è trascritto, in violazione del dovere di specificità, il giudice d’appello ha ritenuto che le prove fossero generiche, non decisive ed in contrasto con la prova documentale e, per tali ragioni inidonee a provare il titolo del trasferimento delle somme in favore della sorella [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art.1298, comma 2 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere la Corte di merito valutato alcuni documenti prodotti nei termini di cui all’art.183 VI c.p.c.

Il motivo è inammissibile ai sensi delll’art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è precluso dall’esistenza di una cosiddetta “doppia conforme”.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34942/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4347/2019 depositata il10/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio innanzi al Tribunale di Nola la sorella [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la restituzione della somma di € 52.549,49 che deduceva di aver consegnato a titolo di mutuo per l’acquisto di un’abitazione . [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale chiese la restituzione della somma di € 188.552,79, pari alla metà delle somme dei fondi bancari cointestati ad entrambi i fratelli ed estinti dall’attore, senza la corresponsione dell’importo a lei spettante. Il Tribunale rigettò la domanda principale ed accolse la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 10.9.2019, confermò la decisione di primo grado. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito ritenne ammissibile la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo l’esistenza di un collegamento con la domanda principale che rendeva opportuno il simultaneus processus. In ordine alla domanda di restituzione delle somme corrisposte dall’attore alla sorella, la Corte ritenne che non vi fosse la prova degli elementi costitutivi della domanda, ovvero la consegna della somma ed il titolo da cui deriva l’obbligo di restituzione; le prove richieste erano state articolate in modo generico e non erano idonee a dimostrare l’esistenza del contratto di mutuo da cui derivava l’obbligo di restituzione. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello richiamò l’art.1854 c.c. in materia di conto corrente intestato a più persone e rilevò come, nei rapporti interni, si applichi l’art.1298, comma 2 c.c. sicchè le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo prova contraria; nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito prove al superamento della presunzione di contitolarità Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art.36 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nonostante non vi fosse alcun collegamento con la domanda principale in quanto l’attore aveva agito per la restituzione delle somme corrisposte alla sorella a titolo di mutuo mentre la domanda riconvenzionale avrebbe ad oggetto l’azione di arricchimento senza causa. Il motivo è infondato. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, non essendo necessario che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all’art.111 Cost ( Cass. Civ., Sez. I, 4.11.2013, n.24684). E’, pertanto,sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, la celebrazione del "simultaneus processus" ( Cass. Civ., Sez.3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 681 del 14/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 8531 del 19/ 10/1994)Nel caso di specie, la Corte di merito ha rilevato un collegamento obiettivo tra la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la restituzione di somme provenienti da rapporti bancari di pertinenza dell’attore e la contrapposta pretesa di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il corrispondente importo monetario pari alla metà del saldo di ulteriori rapporti bancari in relazione ai quali veniva dedotta la contitolarità da parte dei predetti fratelli, il tutto in un’ottica agevolmente percepibile della definizione in sede contenziosa di complessive situazioni economiche patrimoniali correlate ai rapporti familiari tali da rendere opportuno un simultaneus processusper definire le relative pendenze. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione e falsa applicazione dell’art.1813 c.c., , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; il ricorrente contesta l’affermazione della Corte di merito secondo cui non vi fosse la prova del mutuo, considerando la contestualità dell’atto di acquisto dell’abitazione e l’emissione di assegni circolari, da parte del ricorrente, intestati ai venditori; rileva che l’assegno circolare, una volta emesso, non è più nella disponibilità dell’emittente ed equivale al denaro contante sicchè sarebbe irrilevante la data dell’incasso. La Corte d’appello avrebbe, inoltre, errato nel rigettare la richiesta di prova testimoniale per provare l’esistenza del contratto di mutuo. Il motivo è infondato. La Corte di merito, con motivazione diffusa, ha ritenuto che l’attore non avesse provato gli elementi costitutivi del contratto di mutuo, che presuppone non solo la dazione di denaro ma anche il titolo in ragione del quale è stata effettuata la dazione. La Corte di merito ha accertato che nell’atto di vendita per notar Cepparulo del 2.5.2001, con il quale la sorella aveva acquistato l’abitazione, si dava atto che i venditori avevano ricevuto il corrispettivo dell’alienazione “in precedenza “; dall’estratto conto di [OSCURATO:PERSONA] risulta che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva emesso assegni circolari in favore dei venditori ma non vi era la prova dell’incasso. Ai fini della prova del contratto di mutuo, il ricorrente avrebbe dovuto provare non solo l’effettivo incasso di detta somma da parte dei venditori ma anche che la dazione fosse riconducibile ad un prestito in favore della sorella tale da escludere un rapporto diretto con gli intestatari del titolo, tenendo conto dei rapporti di natura ereditaria con la sorella. Non v'e' dubbio che, per costante giurisprudenza (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959), la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova; con la conseguenza che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligodella vantata restituzione. A questo principio si è attenuta la Corte di merito. Nel rigettare la richiesta di prova testimoniale, il cui contenuto non è trascritto, in violazione del dovere di specificità, il giudice d’appello ha ritenuto che le prove fossero generiche, non decisive ed in contrasto con la prova documentale e, per tali ragioni inidonee a provare il titolo del trasferimento delle somme in favore della sorella [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art.1298, comma 2 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere la Corte di merito valutato alcuni documenti prodotti nei termini di cui all’art.183 VI c.p.c. Il motivo è inammissibile ai sensi delll’art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è precluso dall’esistenza di una cosiddetta “doppia conforme”. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Second
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