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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2016

ECLI:EU:C:2016:141
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014CC0351

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 marzo 2016 ( 1 ) Causa C‑351/14

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona, Spagna)] «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2010/18/UE e accordo quadro riveduto sul congedo parentale — Domanda di una socia lavoratrice di ritorno dal congedo di maternità diretta all’adeguamento del suo orario di lavoro — Clausola 1, punto 2 — Nozione di “lavoratore” — Clausola 8, punto 2 — Nozione di “riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori” — Clausola 6, punto 1 — Esame della domanda e risposta del datore di lavoro — Esigenze in termini di trasposizione nel diritto nazionale — Eventuale effetto diretto orizzontale in caso di mancata trasposizione o di trasposizione inesatta» I – Introduzione

1. Il presente rinvio pregiudiziale, proposto alla Corte dallo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona, Spagna), verte sull’interpretazione della direttiva 2010/18/UE ( 2 ), che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale (in prosieguo: l’«accordo quadro riveduto»).

2. Il procedimento principale trae origine da una domanda di adeguamento dell’orario di lavoro di una socia lavoratrice di una cooperativa.

3. Il giudice del rinvio intende sapere in particolare se il rapporto tra un socio lavoratore di una cooperativa e quest’ultima costituisca un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro riveduto e, in caso affermativo, se una socia lavoratrice possa beneficiare, al ritorno da un «congedo di maternità», di una modifica dell’orario lavorativo e dell’organizzazione della vita professionale ai sensi della clausola 6, punto 1, di detto accordo quadro.

II – Contesto normativo A – Diritto dell’Unione

4. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/18 dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’8 marzo 2012 o si accertano che entro tale data le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]».

5. Il preambolo dell’accordo quadro riveduto contenuto nell’allegato della direttiva 2010/18 enuncia, al primo comma, che «[i]l presente accordo quadro (…) rappresenta una revisione dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, che stabilisce prescrizioni minime sul congedo parentale [figuranti nell’allegato della direttiva 96/34/CE ( 3 )], inteso quale importante strumento per conciliare vita professionale e responsabilità familiari e per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne».

6. I punti 3, 15 e 21 delle osservazioni generali dell’accordo quadro così recitano: «3. vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, in particolare gli articoli 23 e 33 relativi alla parità tra uomini e donne e alla conciliazione di vita professionale, vita privata e vita familiare; (...)

15. considerando che il presente accordo è un accordo quadro che stabilisce prescrizioni minime e disposizioni sul congedo parentale, distinto dal congedo di maternità, e sull’assenza dal lavoro per cause di forza maggiore e rinvia agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle parti sociali per la determinazione delle condizioni di accesso e delle modalità di applicazione, affinché si tenga conto della situazione di ciascuno Stato membro; (...)

21. considerando che l’accesso a modalità di lavoro flessibili agevola per i genitori la combinazione di responsabilità professionali e familiari e facilita la reintegrazione nel posto di lavoro, in particolare dopo il ritorno dal congedo parentale; (...)».

7. La clausola 1 dell’accordo quadro riveduto, intitolata «Oggetto e ambito d’applicazione», enuncia al punto 2 che «[i]l presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro».

8. La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro riveduto così dispone: «[i]l presente accordo attribuisce ai lavoratori di ambo i sessi il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio, affinché possano averne cura fino a una determinata età, non superiore a otto anni, che deve essere definita dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e/o dalle parti sociali».

9. La clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro riveduto enuncia quanto segue: «Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite per legge e/o mediante contratti collettivi negli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. [OSCURATO:PERSONA] membri e/o le parti sociali possono in particolare: a) stabilire che il congedo parentale sia accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo, tenendo conto delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori; (…)».

10. La clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto, rubricata «Ripresa dell’attività professionale», dispone: «Al fine di promuovere una migliore conciliazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per garantire ai lavoratori che tornano dal congedo parentale la possibilità di richiedere modifiche dell’orario lavorativo e/o dell’organizzazione della vita professionale per un periodo determinato.

I datori di lavoro prendono in considerazione tali richieste e vi rispondono alla luce delle proprie esigenze e di quelle dei lavoratori.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono determinate conformemente alle leggi, agli accordi collettivi e/o alle prassi nazionali».

11. La clausola 8 dell’accordo quadro riveduto enuncia: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nel presente accordo.

2. L’attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nel settore disciplinato dal presente accordo.

Resta impregiudicato il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri e/o delle parti sociali di stabilire con l’evolversi della situazione (compresa l’introduzione della non trasferibilità) disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse, purché le prescrizioni minime previste nel presente accordo siano rispettate. (...)

4. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio entro due anni dall’adozione della decisione ovvero si accertano che le parti sociali adottino le disposizioni necessarie mediante accordi prima della fine di tale periodo. (…). (...)».

B – Diritto spagnolo

12. Il giudice del rinvio indica che la direttiva 2010/18 non è stata oggetto di misure di trasposizione specifiche nell’ordinamento giuridico spagnolo. [OSCURATO:PERSONA] precisa nelle sue osservazioni che il Regno di Spagna le ha comunicato che la trasposizione della direttiva 2010/18 era già assicurata dal regio decreto legislativo n. 1/1995 recante approvazione del testo codificato della legge sullo [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori ([OSCURATO:PERSONA] 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), del 24 marzo 1995 (BOE n. 75 del 29 marzo 1995, pag. 9654; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori»).

1. [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori

13. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori: «La presente legge si applica a coloro che prestano volontariamente servizio a titolo oneroso a favore di un terzo all’interno di un’organizzazione e sotto la direzione di un’altra persona, fisica o giuridica, denominata datore di lavoro o imprenditore. (…)».

14. Il preambolo della legge n. 39/1999 intesa a promuovere la conciliazione della vita familiare e lavorativa dei lavoratori (Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras), del 5 novembre 1999 (BOE n. 266 del 6 novembre 1999, pag. 38934), contiene, tra l’altro, le seguenti precisazioni: «(...) in ambito comunitario, la maternità e la paternità, nel loro senso più ampio, sono menzionate nelle direttive [92/85/CEE ( 4 ) e 96/34].

La prima riguarda la maternità sotto il profilo della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

La seconda, relativa all’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, prevede il congedo parentale e l’assenza dal lavoro per cause di forza maggiore quali strumenti importanti per conciliare la vita professionale e la vita familiare e promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne.

La presente legge garantisce la trasposizione nel diritto spagnolo degli orientamenti definiti dalle normative internazionale e comunitaria assicurando un livello di tutela superiore a quello minimo previsto da tali orientamenti. (…)».

15. A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 39/1999 allo [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, l’articolo 37, paragrafi 5 e 6, di quest’ultimo dispone quanto segue: «5.

Chiunque si occupi direttamente, per motivi di tutela legale, di un minore di età inferiore a sei anni o di una persona affetta da disabilità fisica, psichica o sensoriale che non esercita un’attività retribuita ha diritto a una riduzione dell’orario di lavoro pari nel minimo a un terzo e nel massimo alla metà della durata del medesimo, con corrispondente riduzione della retribuzione. (…)

6. La concreta configurazione dell’orario e la determinazione del periodo di applicazione (…) della riduzione dell’orario di lavoro, previst[a] [al paragrafo 5] del presente articolo, spettano al lavoratore nell’ambito del suo orario di lavoro ordinario.

Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro con un preavviso di quindici giorni la data in cui riprenderà il proprio orario di lavoro ordinario».

16. La legge n. 39/1999 contiene una «prima disposizione addizionale» così formulata: «Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i soci lavoratori o lavoratori associati delle società cooperative e i lavoratori delle società di lavoratori associati nei periodi di congedo di maternità, di rischio durante la gravidanza, di adozione e di affido, indipendentemente dal regime di iscrizione alla previdenza sociale nel quale rientrano, con le particolarità proprie di un rapporto societario».

17. Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, come modificato dalla legge organica n. 3/2007 in favore dell’effettiva uguaglianza tra donne e uomini (Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), del 22 marzo 2007 (BOE n. 71 del 23 marzo 2007, pag. 12611): «Il lavoratore ha il diritto di modificare la durata e la distribuzione dell’orario di lavoro per rendere effettivo il diritto di conciliare vita personale, vita familiare e vita professionale, secondo modalità stabilite mediante contratto collettivo o concordate con il datore di lavoro nel rispetto, in ogni caso, di quanto previsto da tale contratto».

2. La legge organica n. 3/2007

18. Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge organica n. 3/2007: «I diritti di conciliazione della vita personale, familiare e professionale sono riconosciuti ai lavoratori di entrambi i sessi per incoraggiare l’assunzione equilibrata delle responsabilità familiari evitando qualsiasi discriminazione fondata sul loro esercizio».

3. La legge n. 36/2011

19. L’articolo 139, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 36/2011 che disciplina la giurisdizione sociale (Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social), del 10 ottobre 2011 (BOE n. 245 dell’11 ottobre 2011, pag. 106584), dispone quanto segue: «1.

La procedura per l’esercizio dei diritti di conciliazione della vita personale, familiare e professionale, riconosciuti in via legale o convenzionale, è disciplinata dalla seguenti norme: a) il lavoratore può ricorrere dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social entro venti giorni dalla data in cui il datore di lavoro gli abbia comunicato il proprio diniego o dissenso riguardo alla sua proposta. (…) Il datore di lavoro e il lavoratore presentano, durante la riunione di conciliazione preliminare al processo o nel corso di quest’ultimo, le loro rispettive proposte e soluzioni alternative per l’adeguamento dell’orario di lavoro, alle quali potranno essere allegate, se del caso, relazioni degli organi paritari o di controllo dei programmi per la parità elaborati dall’impresa affinché siano prese in considerazione nella decisione».

4. La normativa sulle cooperative

20. L’articolo 80 della legge n. 27/1999 sulle cooperative (Ley 27/1999 de Cooperativas), del 16 luglio 1999 (BOE n. 170 del 17 luglio 1999, pag. 27027), enuncia quanto segue: «1.

Sono cooperative di lavoro associato le cooperative che hanno lo scopo di procurare posti di lavoro ai soci, mediante la prestazione di lavoro personale e diretto, a tempo parziale o a tempo pieno, attraverso l’organizzazione comune della produzione di beni o servizi per terzi. (…) Il rapporto dei soci lavoratori con la cooperativa è un rapporto societario. (…)

4. I soci lavoratori hanno il diritto di percepire periodicamente, entro un termine non superiore a un mese, versamenti denominati anticipi societari, effettuati a titolo di utili della cooperativa, che non sono retribuzioni e sono connessi alla partecipazione all’attività della cooperativa.

5. I luoghi di lavoro dei soci lavoratori e i soci stessi sono soggetti alle norme in materia di salute e prevenzione dei rischi sul lavoro, che si applicano tenendo conto delle particolarità del rapporto societario e autogestito intercorrente tra i soci lavoratori e la loro cooperativa. (...)».

21. Ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, della legge n. 8/2003 sulle cooperative della Comunità autonoma di Valencia (Ley 8/2003 de Cooperativas de la [OSCURATO:PERSONA]), del 24 marzo 2003 (BOE n. 87 dell’11 aprile 2003, pag. 14308): «Il rapporto dei soci lavoratori con la loro cooperativa è un rapporto societario e pertanto gli statuti sociali, il regolamento interno o l’assemblea generale devono definire lo statuto professionale del socio, in cui dovranno essere disciplinate quanto meno le seguenti materie: a) la forma di organizzazione della prestazione di lavoro; b) la mobilità funzionale e/o geografica; c) la classificazione professionale; d) il regime delle festività, delle ferie e dei congedi; e) l’orario di lavoro, i turni e il riposo settimanale; f) le cause di sospensione o estinzione del rapporto di lavoro; g) gli anticipi societari: se una cooperativa di lavoro associato realizza oltre l’80 per cento del suo volume d’affari annuo con un unico cliente o un unico gruppo di imprese, l’anticipo societario garantito al socio su base annuale deve essere equivalente alla retribuzione media della zona, del settore e della categoria professionale corrispondenti; h) gli altri diritti e obblighi dei soci che la cooperativa ritenga opportuno definire in materia di prestazione di lavoro.

In ogni caso, la disciplina definita dagli statuti sociali in ordine a orario di lavoro, riposo settimanale, festività, ferie, congedi e cause di sospensione o estinzione del rapporto di lavoro deve rispettare le prescrizioni minime della normativa statale sulle cooperative.

L’assemblea generale può modificare lo statuto professionale con delibera adottata a maggioranza dei due terzi. (…) Per tutte le questioni relative alle cooperative di lavoro associato non espressamente disciplinate dalla presente legge, il rapporto cooperativo è regolato in via suppletiva dalle disposizioni previste in tale materia dalla legge statale sulle cooperative».

5. Il regolamento interno applicabile ai soci lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] SCV

22. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] SCV»): «Il socio lavoratore ha il diritto di adeguare la durata e la distribuzione dell’orario di lavoro per rendere effettivo il suo diritto di conciliare vita personale, vita familiare e vita professionale, secondo le modalità concordate con il responsabile dell’unità produttiva interessata; in caso di mancato accordo, il comitato sociale, sentite le parti, dirime la questione vagliando soluzioni alternative che consentano di rendere effettivo tale diritto».

III – Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

23. [OSCURATO:PERSONA] SCV è una società cooperativa polivalente ai sensi della legge n. 8/2003, che dispone di una rete di oltre 450 supermercati.

Il suo scopo sociale consiste in particolare nel procurare posti di lavoro stabili nel suo ambito ai soci lavoratori.

24. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è una socia lavoratrice della [OSCURATO:PERSONA] SCV assegnata al reparto «casse/scaffali» di un centro commerciale.

Il 25 giugno 2012 ella ha concluso con la [OSCURATO:PERSONA] SCV un contratto societario soggetto agli statuti della società e in particolare al regolamento interno della medesima.

Il suo orario di lavoro era così ripartito, nell’ambito di turni settimanali a rotazione: turno della mattina, dal lunedì al sabato (dalle 8:00 alle 15:00), e turno pomeridiano-serale, dal lunedì al sabato (dalle 15:00 alle 22:00), nonché due domeniche al mese (dalle 8:30 alle 15:00).

25. Il 19 agosto 2013 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un figlio.

Al termine del congedo di maternità, il 27 dicembre 2013 ella ha presentato una prima domanda, modificata il 15 gennaio 2014, con la quale chiedeva, invocando la tutela legale del figlio e richiamandosi all’articolo 37, paragrafi 5 e 6, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, la riduzione del suo orario di lavoro settimanale a 30 ore e l’assegnazione al turno della mattina fisso dalle 9:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì.

Il 24 gennaio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] SCV ha risposto a tale domanda riconoscendo il diritto alla riduzione dell’orario di lavoro.

Per contro, essa non ha accordato l’orario richiesto sostenendo, in particolare, che il suo accoglimento avrebbe determinato un’eccedenza di personale nel turno della mattina.

26. Nel febbraio 2014 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale rifiuto dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona).

Nel marzo 2014 è stata disposta la sospensione del procedimento affinché potesse essere avviata una procedura ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha quindi presentato una nuova domanda alla [OSCURATO:PERSONA] SCV fondata su detta disposizione e sul suo diritto di conciliare vita familiare e vita professionale, invocando a tale riguardo la necessità di adeguare il suo orario di lavoro agli orari dell’asilo del figlio.

27. [OSCURATO:PERSONA] SCV ha manifestato il suo consenso alla riduzione dell’orario di lavoro, ma non ha risposto alla richiesta di modifica dell’orario né l’ha sottoposta al comitato sociale di cui all’articolo 17, paragrafo 4, del suo regolamento interno.

28. [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona) fa presente che la controversia tra le parti è attualmente limitata alla sola questione dell’eventuale adeguamento dell’orario di lavoro e della sua distribuzione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, dato che la riduzione dell’orario è acquisita in virtù dell’articolo 37, paragrafo 5, del medesimo [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto, detto giudice si chiede se la clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto possa influire sulla soluzione della controversia di cui esso è investito.

29. In tali circostanze, con decisione del 15 luglio 2014 pervenuta alla cancelleria della Corte il 22 luglio 2014, lo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se rientri nel campo di applicazione della direttiva 2010/18 relativa all’[accordo quadro riveduto], quale definito dalla clausola 1.2 [di detto accordo quadro], il rapporto tra un socio lavoratore e una cooperativa di lavoro associato ai sensi dell’articolo 80 della legge spagnola n. 27/1999 sulle cooperative e dell’articolo 89 della legge spagnola n. 8/2003 sulle cooperative della Comunità autonoma di Valencia che, pur essendo qualificato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionali come “societario”, potrebbe essere considerato un “contratto di lavoro” nell’ambito del diritto [dell’Unione].

In caso di risposta negativa alla prima questione, viene posta una seconda questione in subordine. 2) Se la clausola 8.2 dell’[accordo quadro riveduto], più precisamente nella parte in cui dispone che “[l]’attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nel settore disciplinato dal presente accordo”, debba essere interpretata nel senso che, in mancanza di trasposizione esplicita della direttiva 2010/18 da parte dello Stato membro, non è possibile ridurre la portata della tutela definita da detto Stato nella trasposizione della precedente direttiva 96/34.

Solo in caso di risposta affermativa ad almeno una di queste due questioni, e supponendo che la direttiva 2010/18 sia applicabile a un rapporto di lavoro associato come quello della ricorrente, sarebbero giustificate – per i motivi che si esporranno in prosieguo – le ulteriori questioni seguenti: 3) Se la clausola 6 del nuovo [accordo quadro riveduto] di cui alla direttiva 2010/18 debba essere interpretata nel senso che la norma o l’accordo nazionale interno di trasposizione deve includere ed esplicitare l’obbligo dei datori di lavoro di “prendere in considerazione” e “rispondere” alle richieste dei lavoratori che tornano dal congedo parentale relative alle “modifiche dell’orario lavorativo e/o dell’organizzazione della vita professionale”, alla luce delle proprie esigenze e di quelle dei lavoratori, senza che l’obbligo di trasposizione possa essere considerato assolto mediante una norma interna, legislativa o societaria, secondo cui l’effettività di tale diritto dipende esclusivamente dalla mera discrezionalità del datore di lavoro di accogliere o meno siffatte richieste. 4) Se, in mancanza di trasposizione, si debba ritenere che la clausola 6 [dell’accordo quadro riveduto] sia dotata, alla luce dell’articolo 3 della direttiva 2010/18 e delle “disposizioni finali” di cui alla clausola 8 di detto accordo, di efficacia “diretta orizzontale” in quanto norma minima [del diritto dell’Unione]».

30. Il 10 giugno 2015 la Corte ha inviato al giudice del rinvio una richiesta di chiarimenti ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, cui detto giudice ha risposto il 22 luglio 2015.

31. Osservazioni scritte sono state depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] SCV, dai governi spagnolo, francese e ungherese e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

All’udienza tenutasi il 18 novembre 2015 hanno partecipato la [OSCURATO:PERSONA] SCV, il governo spagnolo e la [OSCURATO:PERSONA].

IV – Analisi A – Sulla competenza della Corte

1. Applicabilità della clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto

32. In udienza, il governo spagnolo si è interrogato sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali.

Esso sostiene che le risposte della Corte non sarebbero utili al giudice del rinvio al fine di dirimere la controversia di cui è investito.

a) Osservazioni generali

33. Il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione di un certo numero di clausole dell’accordo quadro riveduto, tra le quali figura anzitutto la clausola 6, punto 1, di detto accordo.

Per quanto riguarda tale clausola, il giudice del rinvio intende sapere in particolare se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] abbia il diritto di beneficiare, al ritorno dal congedo di maternità, di un adeguamento dell’orario lavorativo e dell’organizzazione della vita professionale in forza dell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori.

Orbene, la clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto non riguarda il congedo parentale in sé, bensì la situazione dei lavoratori al ritorno da tale congedo.

Più precisamente, la suddetta clausola prevede l’eventuale modifica dell’orario di lavoro non al ritorno dal congedo di maternità, come sembra essere il caso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], bensì al ritorno dal congedo parentale.

Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che, nella causa principale, ella ha chiesto la riduzione e l’adeguamento del suo orario di lavoro non al ritorno da un congedo parentale, bensì al ritorno dal suo congedo di maternità.

34. Pertanto, il giudice del rinvio è stato invitato dalla Corte a precisare, in particolare, i motivi per i quali riteneva che una risposta alle varie questioni sollevate potesse comunque influire sulla soluzione della controversia principale.

Nella sua risposta, il giudice del rinvio ha affermato che «congedo di maternità» è la denominazione normalmente attribuita in Spagna al congedo parentale di cui alla clausola 2 dell’accordo quadro riveduto e che detto congedo di maternità costituisce una forma di «congedo parentale» inteso come causa di sospensione del contratto con mantenimento del posto di lavoro, disciplinato nella fattispecie dall’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, relativo ai casi di parto ( 5 ).

Esso ha aggiunto che i riferimenti al congedo di maternità contenuti nella decisione di rinvio dovrebbero quindi essere intesi nel senso che riguardano, secondo la terminologia del diritto dell’Unione, il congedo parentale.

Il giudice del rinvio giunge così alla conclusione che la fattispecie oggetto del procedimento principale corrisponde all’ipotesi del ritorno al lavoro dopo il «congedo parentale» di cui alla clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto, cosicché, per i motivi esposti nella decisione di rinvio, sarebbe necessaria una risposta alle questioni sollevate, in particolare alle prime tre, per statuire sulla controversia oggetto del procedimento principale.

b) Analisi

35. Ricordo anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento ex articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere ( 6 ).

Nell’ambito di tale cooperazione, il giudice nazionale adito è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto delle peculiarità della causa, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posto in grado di emettere la sentenza nonché la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte ( 7 ).

36. Ciò non toglie che spetta alla Corte esaminare, ove necessario, le condizioni in cui viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza e, in particolare, verificare se l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione presenti una relazione con l’effettività e l’oggetto della controversia nel procedimento principale, di modo che la Corte non sia indotta ad esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche ( 8 ).

Laddove risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente ai fini della soluzione di tale controversia, ne consegue che la risposta della Corte non è necessaria per la risoluzione della controversia che il giudice nazionale è chiamato a dirimere.

37. Per stabilire se sia confutata la presunzione di pertinenza di cui beneficiano le domande di pronuncia pregiudiziale, occorre anzitutto accertare se, nel caso di specie, una situazione come quella della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’accordo quadro riveduto.

38. [OSCURATO:PERSONA] SCV, il governo spagnolo e la [OSCURATO:PERSONA] sono concordi nell’affermare che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non si trova nella situazione di un ritorno da un congedo parentale, bensì in quella di un ritorno da un congedo di maternità.

39. In particolare, il governo spagnolo ha sostenuto in udienza che l’interpretazione del giudice del rinvio sottesa alla sua risposta alla richiesta di chiarimenti, secondo cui l’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori disciplinerebbe il congedo parentale, non è corretta.

A parere di detto governo, tale disposizione verterebbe in realtà sul congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/85.

Esso ha spiegato che il congedo di maternità cui fa riferimento l’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori è inteso a tutelare la condizione fisica della madre dopo la gravidanza e il parto, mentre il congedo parentale ha per obiettivo la conciliazione della vita personale, familiare e professionale.

40. A tal riguardo, ricordo che nella causa da cui è scaturita la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), in cui le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte vertevano precisamente sull’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, la Corte ha rilevato che il congedo di maternità cui fa riferimento detta disposizione «deve essere preso al momento della nascita del bambino» ( 10 ).

Essa ha sottolineato in particolare che, come avevano indicato l’Istituto nazionale di previdenza sociale e il governo spagnolo, l’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori «non concerne il congedo parentale ai sensi della direttiva 96/34» ( 11 ) bensì il diritto a un congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/85.

41. Osservo inoltre che il giudice del rinvio, nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti della Corte, ha fondato il congedo oggetto del procedimento principale sul solo articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, che, come risulta dai paragrafi precedenti, fa espressamente riferimento al «caso di parto».

Non posso quindi escludere che, in definitiva, tale risposta del giudice del rinvio sembri confermare che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda di modifica dell’orario di lavoro al ritorno da un congedo accordato alla madre in ragione della nascita del figlio, il che corrisponde, ai sensi della direttiva 92/85, non a un congedo parentale, bensì a un congedo di maternità.

42. Pertanto, sono dell’avviso che la situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non rientri nell’ambito di applicazione definito alla clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto.

43. Alla luce di quanto precede, ritengo che non occorra rispondere alla quarta questione posta dal giudice del rinvio.

Resta tuttavia da verificare se, come suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], siano applicabili altre clausole alla situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nell’ipotesi in cui il suo congedo di maternità sia stato seguito nella fattispecie da un congedo parentale distinto da detto congedo di maternità.

2. Applicabilità di altre clausole dell’accordo quadro riveduto

44. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, nelle sue osservazioni scritte, la possibilità che la riduzione dell’orario di lavoro accordata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 37, paragrafo 5, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori corrisponda a una delle forme di congedo parentale previste dal diritto nazionale ( 12 ).

Tale possibilità, cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA], è stata oggetto in udienza di un quesito posto alle parti interessate.

Nella sua risposta, il governo spagnolo ha indicato, in primo luogo, che il diritto al congedo parentale, cui fa riferimento la clausola 2 dell’accordo quadro riveduto, era già garantito nell’ordinamento spagnolo all’articolo 46, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori.

Tale articolo dispone che «i lavoratori hanno diritto a una proroga del congedo non superiore a tre anni al fine di occuparsi di un figlio naturale o adottivo o di un minore ricevuto in affido a fini di adozione o di affidamento permanente, anche qualora si tratti di affidamenti temporanei, a decorrere dalla data di nascita del bambino o, se del caso, della decisione giudiziaria o amministrativa».

Tale congedo parentale sarebbe diretto a conciliare le responsabilità professionali e familiari dei genitori lavoratori (uomini o donne), mentre il congedo di maternità avrebbe lo scopo di tutelare la salute della madre e il rapporto particolare tra la madre e il neonato dopo il parto.

45. In secondo luogo, il governo spagnolo ha confermato che la riduzione dell’orario di lavoro accordata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 37, paragrafo 5, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori corrisponde a una delle forme di congedo parentale previste dal diritto spagnolo per assicurare che i genitori lavoratori (uomini o donne) possano occuparsi dei figli di età inferiore ai dodici anni ( 13 ).

46. In base alle suesposte considerazioni, se, come confermato dal governo spagnolo (v. paragrafo precedente), la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fruisce di una modalità di congedo parentale consistente nella riduzione del suo orario di lavoro, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, ritengo che occorra esaminare la prima e la seconda questione.

Per quanto riguarda invece la terza questione, sono dell’avviso che, per fornire una risposta utile al giudice a quo, si debba riformulare detta questione per analizzarla alla luce non già della clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto, bensì delle clausole 2 e 3 di detto accordo.

B – Sulle questioni prima, seconda e terza

1. Sulla prima questione

47. Il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se il rapporto intercorrente tra un socio lavoratore di una cooperativa e quest’ultima costituisca un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro riveduto, cosicché tale rapporto rientri nell’ambito di applicazione di tale atto.

48. Ricordo che il giudice del rinvio solleva detta questione a motivo dello status di socio lavoratore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Per fornire una risposta utile, occorre anzitutto esaminare, da un lato, l’ambito di applicazione ratione personae dell’accordo quadro riveduto, quale definito dalla clausola 1, punto 2, di detto accordo quadro e, dall’altro, la giurisprudenza pertinente.

49. Per quanto riguarda l’applicabilità ratione personae dell’accordo quadro riveduto, ricordo che esso utilizza i termini «lavoratori», «contratto di lavoro» e «rapporto di lavoro» senza definirli specificamente.

Da un lato, come emerge dal dettato della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro, l’ambito di applicazione di quest’ultimo è concepito estensivamente, riguardando in modo generico «tutti i lavoratori (…) aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro» ( 14 ).

Dall’altro, il suo considerando 15 enuncia che detto accordo «è un accordo quadro che stabilisce prescrizioni minime e disposizioni sul congedo parentale, distinto dal congedo di maternità (…) e rinvia agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle parti sociali per la determinazione delle condizioni di accesso e delle modalità di applicazione, affinché si tenga conto della situazione di ciascuno Stato membro».

50. Sotto il profilo della giurisprudenza, è opportuno fare riferimento alla causa da cui è scaturita la sentenza O’Brien ( 15 ), concernente l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE ( 16 ) (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo parziale»).

Tale causa riguardava un giudice a tempo parziale retribuito in base a tariffe giornaliere, il quale mirava ad ottenere una pensione a titolo della sua attività alla quale, secondo il diritto nazionale, non aveva diritto.

51. Nella sua sentenza, la Corte ha anzitutto ricordato che la nozione di «lavoratore» nel diritto dell’Unione non è univoca, ma varia a seconda del settore di applicazione considerato ( 17 ).

Essa ha tuttavia precisato che «il potere discrezionale concesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla direttiva 97/81 per definire le nozioni utilizzate nell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non è illimitato» e che «taluni termini impiegati in tale accordo quadro possono essere definiti in conformità con il diritto e/o le prassi nazionali a condizione di rispettare l’effetto utile di tale direttiva e i principi generali del diritto dell’Unione» ( 18 ).

Secondo la Corte, «dalla necessità di tutelare l’effetto utile del principio di parità di trattamento sancito da detto accordo quadro emerge che tale esclusione, sotto pena di essere considerata arbitraria, può essere ammessa solo qualora la natura del rapporto di lavoro di cui trattasi sia sostanzialmente diversa da quella che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori» ( 19 ).

52. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nelle sue osservazioni scritte che la formulazione della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale ( 20 ) è analoga a quella della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro riveduto e che in entrambi i casi il legislatore intendeva stabilire un ambito generale di applicazione ratione personae.

53. Concordo con tale analisi.

54. Pertanto, come risulta dalla giurisprudenza citata al paragrafo 51 delle presenti conclusioni, il potere discrezionale lasciato agli [OSCURATO:PERSONA] membri per definire le nozioni utilizzate nell’accordo quadro riveduto non è illimitato e tali nozioni possono essere definite in conformità con il diritto e/o le prassi nazionali «a condizione di rispettare l’effetto utile [della direttiva 2010/18] e i principi generali del diritto dell’Unione» ( 21 ).

Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], ne consegue del pari che la necessità di garantire l’effetto utile della direttiva 2010/18 e del principio della parità di trattamento sancito dall’accordo quadro riveduto implica che l’esclusione dei soci lavoratori dall’ambito di applicazione di detto accordo può essere consentita solo se il rapporto che li lega alla [OSCURATO:PERSONA] SCV è, per sua natura, sostanzialmente diverso da quello che lega al loro datore di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori, circostanza la cui verifica spetta in definitiva al giudice del rinvio ( 22 ).

La Corte può tuttavia fornire al giudice del rinvio taluni principi e criteri di cui quest’ultimo dovrà tenere conto nell’ambito del suo esame ( 23 ).

55. A tale proposito, dalla decisione di rinvio risulta che, nel caso dei soci lavoratori di una cooperativa, come nel procedimento principale, è indubbio che la prestazione di lavoro venga resa nell’ambito di un rapporto di subordinazione e dipendenza in cambio di un corrispettivo ( 24 ).

Il giudice del rinvio indica che il regime di lavoro di cui al capo II del regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] SCV è in larga misura identico a quello applicabile ai lavoratori subordinati in virtù dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori.

Infatti, per molte di tali materie, il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] SCV riprenderebbe in modo letterale il testo di detto [OSCURATO:PERSONA].

Rilevo, sulla scia del giudice del rinvio, che tale identità dei regimi riguarda in particolare le retribuzioni o gli anticipi, l’orario di lavoro, i congedi retribuiti, le disponibilità, la sospensione del contratto o le ferie.

56. A mio parere, tali constatazioni non sono rimesse in discussione dall’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] SCV e dal governo spagnolo secondo cui il socio lavoratore percepirebbe non una retribuzione, bensì anticipi o dividendi sugli utili societari e detto socio non lavorerebbe sotto la direzione di un terzo, bensì parteciperebbe alla gestione della cooperativa.

57. Inoltre, come risulta parimenti dalla decisione di rinvio, il legislatore spagnolo, al momento della trasposizione nel diritto interno del primo accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34, aveva espressamente esteso l’applicazione dei nuovi diritti di conciliazione della vita professionale e della vita familiare ai «soci lavoratori o lavoratori associati delle società cooperative».

58. Da quanto precede emerge che la questione se il rapporto intercorrente tra un socio lavoratore di una cooperativa e quest’ultima costituisca un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro riveduto, cosicché detto rapporto rientri nell’ambito di applicazione di tale atto, deve essere risolta in base al diritto nazionale, purché ciò non conduca ad escludere arbitrariamente detta categoria di persone dal beneficio della tutela offerta dalla direttiva 2010/18 e dall’accordo quadro riveduto.

L’esclusione dal beneficio di tale tutela può essere ammessa solo qualora il rapporto che lega i soci lavoratori alla cooperativa sia, per sua natura, sostanzialmente diverso da quello che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori.

2. Sulla seconda questione 59. Alla luce della risposta alla prima questione, ritengo che non occorra rispondere alla seconda.

3. Sulla terza questione

60. È opportuno, innanzitutto, ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione fra i giudici nazionali e la Corte, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito.

In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte ( 25 ).

Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua terza questione all’interpretazione della clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto, la Corte può nondimeno fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nell’enunciato delle sue questioni.

A tale proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di detto diritto che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia ( 26 ).

61. Nel caso di specie, qualora la Corte ritenga utile rispondere alla terza questione, sono dell’avviso, per i motivi esposti al paragrafo 46 delle presenti conclusioni, che detta questione debba essere riformulata in modo da essere esaminata alla luce delle clausole 2 e 3 dell’accordo quadro riveduto, e non della clausola 6, punto 1, del medesimo accordo, affinché la Corte possa fornire una risposta utile al giudice del rinvio.

62. Ciò posto, si deve intendere detta questione pregiudiziale nel senso che è diretta, in sostanza, ad accertare se le clausole 2 e 3 dell’accordo quadro riveduto ostino a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, preveda un congedo parentale sotto forma di riduzione dell’orario di lavoro accompagnato da un diritto all’adeguamento dell’orario nell’ambito dell’orario ordinario, ma subordini l’applicazione dell’adeguamento al di là dell’orario ordinario alle modalità stabilite dalle clausole di un accordo collettivo.

63. Per rispondere a tale questione illustrerò anzitutto il contesto in cui si colloca la disposizione oggetto del procedimento principale, vale a dire l’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori ( 27 ).

64. Il governo spagnolo afferma che la modifica apportata allo [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori con la legge n. 39/1999 e che traspone nel diritto spagnolo il primo accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34, ha introdotto un diritto alla riduzione e all’adeguamento dell’orario di lavoro nell’articolo 37, paragrafi 5 e 6, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori.

Siffatto adeguamento dell’orario deve tuttavia essere effettuato nell’ambito dell’orario ordinario ( 28 ).

Secondo detto governo, tale articolo si applica a tutti coloro che si prendano cura di un minore, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore sia o meno di ritorno da un congedo di maternità o da un congedo parentale, in quanto riconosce un diritto autonomo.

65. Per quanto riguarda la disposizione in parola, il governo spagnolo aggiunge che la legge organica n. 3/2007 ha introdotto nell’articolo 34 dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori un paragrafo 8 relativo all’adeguamento della durata e della distribuzione dell’orario di lavoro al di là dei limiti posti dall’articolo 37, paragrafi 5 e 6, del medesimo [OSCURATO:PERSONA].

Tale adeguamento non è tuttavia collegato all’accudimento di un minore ed è subordinato a un contratto collettivo o a un accordo concluso con il datore di lavoro nel rispetto di detto contratto.

Secondo il menzionato governo, al pari dell’articolo 37, paragrafi 5 e 6, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, che riconosce loro il diritto alla riduzione dell’orario di lavoro nell’ambito dell’orario ordinario, l’articolo 34, paragrafo 8, di tale [OSCURATO:PERSONA] conferisce ai lavoratori il diritto di chiedere modifiche dell’orario di lavoro al di là dell’orario ordinario, senza tuttavia riconoscere un diritto di ottenere siffatte modifiche.

Lo scopo di tale disposizione sarebbe agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei lavoratori riconoscendo loro la facoltà di chiedere un adeguamento della durata e della distribuzione dell’orario di lavoro al di là del diritto sancito dall’articolo 37 dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori.

66. Osservo inoltre che dalla decisione di rinvio risulta che la legge n. 3/2012 ha introdotto nell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori un secondo comma, secondo cui «occorre promuovere il ricorso all’orario continuato, all’orario flessibile o ad altre modalità di organizzazione dell’orario di lavoro che assicurino una migliore compatibilità tra il diritto di conciliare vita personale, vita familiare e vita professionale e il miglioramento della produttività delle imprese».

67. La terza questione pregiudiziale deve essere esaminata alla luce di tali elementi.

68. Secondo la clausola 1, punto 1, dell’accordo quadro riveduto, quest’ultimo è inteso ad «agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano».

Del pari, dalla clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro risulta che il congedo parentale mira ad offrire ai genitori la possibilità di avere cura dei figli.

Tale clausola dispone espressamente che è attribuito un diritto individuale al congedo parentale «ai lavoratori di ambo i sessi».

69. Il considerando 24 di detto accordo quadro precisa che «le parti sociali sono le più qualificate per trovare soluzioni che rispondano alle esigenze sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e che pertanto avranno un ruolo specifico nell’attuazione (…) del presente accordo».

La clausola 3, punto 1, del medesimo accordo prevede infatti che «le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite per legge e/o mediante contratti collettivi negli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo» ( 29 ).

70. In tale prospettiva, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il potere discrezionale di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le parti sociali per stabilire le condizioni di accesso al congedo parentale e le modalità della sua applicazione non è illimitato.

Essi devono infatti rispettare l’obiettivo e la finalità stessa del congedo parentale, come stabilito nell’accordo quadro riveduto.

71. Tuttavia, uno Stato membro non trascende i limiti di tale potere discrezionale laddove preveda nella sua legislazione, come nel caso di specie, un tipo di congedo parentale consistente nella riduzione dell’orario di lavoro nell’ambito dell’orario ordinario dei lavoratori e, pur attribuendo a questi ultimi la facoltà di presentare richieste di adeguamento dell’orario al di là di tale ambito, non riconosca il diritto ad ottenere tale modifica o a stabilire le modalità di adeguamento, che sono subordinate a un contratto collettivo o all’accordo concluso con il datore di lavoro nel rispetto di tale contratto.

72. Propongo quindi di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che le clausole 2 e 3 dell’accordo quadro riveduto non ostano a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, preveda un congedo parentale sotto forma di riduzione dell’orario di lavoro accompagnato da un diritto all’adeguamento dell’orario nell’ambito dell’orario ordinario ma subordini l’applicazione di un adeguamento che vada al di là dell’orario ordinario alle modalità definite dalle clausole del contratto collettivo.

V – Conclusione

73. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona): 1) La questione se il rapporto intercorrente tra un socio lavoratore di una cooperativa e quest’ultima costituisca un contratto o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, cosicché detto rapporto rientri nell’ambito di applicazione di detti atti, deve essere risolta in base al diritto nazionale, purché ciò non conduca ad escludere arbitrariamente tale categoria di persone dal beneficio della tutela offerta da detta direttiva e dal menzionato accordo quadro.

L’esclusione dal beneficio di tale tutela può essere ammessa solo qualora il rapporto che lega i soci lavoratori alla cooperativa sia, per sua natura, sostanzialmente diverso da quello che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori. 2) Le clausole 2 e 3 del suddetto accordo quadro non ostano a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, preveda un congedo parentale sotto forma di riduzione dell’orario di lavoro accompagnato da un diritto all’adeguamento dell’orario nell’ambito dell’orario ordinario ma subordini l’applicazione di un adeguamento che vada al di là dell’orario ordinario alle modalità definite dalle clausole del contratto collettivo. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Consiglio dell’8 marzo 2010 che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE ( GU L 68, pag. 13 ). ( 3 ) Direttiva del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES ( GU L 145, pag. 4 ). ( 4 ) Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1992 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) ( GU L 348 pag. 1 ). ( 5 ) È d’uopo rilevare che l’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, citato dal giudice del rinvio nella risposta alla richiesta di chiarimenti, dispone che «[ i]n caso di parto il contratto è sospeso per una durata ininterrotta di sedici settimane, che può essere prolungata, in caso di nascita multipla, di due settimane per figlio a partire dal secondo figlio».

Il corsivo è mio. ( 6 ) Sentenza Stoilov i Ko ( C‑180/12 , EU:C:2013:693 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 7 ) Sentenza Stoilov i Ko ( C‑180/12 , EU:C:2013:693 , punto 37 ). ( 8 ) Sentenza Stoilov i Ko ( C‑180/12 , EU:C:2013:693 , punto 38 ). ( 9 ) C‑5/12 , EU:C:2013:571 (punto 46 ).

Detta causa, in cui la Corte ha interpretato la direttiva 92/85, riguardava la situazione di un padre che aveva chiesto di poter fruire di un’indennità di maternità al posto della madre. ( 10

) [OSCURATO:PERSONA] (

C‑5/12 , EU:C:2013:571 , punti 45 e 46 ). ( 11

) [OSCURATO:PERSONA] (

C‑5/12 , EU:C:2013:571 , punto 46 ). ( 12 )

V. supra, paragrafo

12. ( 13 ) Conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del regio decreto legislativo n. 16/2013, recante misure per favorire l’occupazione stabile e migliorare l’occupabilità dei lavoratori ([OSCURATO:PERSONA] 16/2013, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores), del 20 dicembre 2013 (BOE n. 305 del 21 dicembre 2013, pag. 103148). ( 14 ) Per quanto riguarda l’accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34, v., per analogia, sentenza Chatzi ( C‑149/10 , EU:C:2010:534 , punto 29 ). ( 15 ) Sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 ). ( 16 ) Direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES ( GU L 14, pag. 9 ). ( 17 ) Sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) Sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 34 ). ( 19 ) Sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 42 ). ( 20 ) Ai sensi della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, tale accordo «si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro». ( 21 ) V., per analogia, sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 34 ). ( 22 ) V., per analogia, sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 43 ). ( 23 ) Sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 43 ).

V. anche sentenza Patriciello ( C‑163/10 , EU:C:2011:543 , punto 21 ). ( 24 ) A tal riguardo, il giudice del rinvio considera che la semplice qualità di socia lavoratrice della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non possa escludere l’esistenza di un vero e proprio «rapporto di lavoro» tra le parti.

Esso sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] SCV conta circa altri 9000 soci lavoratori. ( 25 ) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( C‑5/12 , EU:C:2013:571 , punto 40 ). ( 26 ) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( C‑5/12 , EU:C:2013:571 , punto 41 ). ( 27 ) Sull’ultima modifica dell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, v. la legge n. 3/2012, del 6 luglio 2012 (BOE n. 162 del 7 luglio 2012, pag. 49113). ( 28 ) Dall’articolo 37, paragrafo 6, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori risulta che la concreta organizzazione dell’orario e la determinazione del periodo di applicazione della riduzione dell’orario di lavoro, prevista al paragrafo 5 del medesimo articolo, spettano al lavoratore «nell’ambito del suo orario di lavoro ordinario». ( 29 )

V. anche considerando 15 dell’accordo quadro riveduto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014CC0351 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 marzo 2016 ( 1 ) Causa C‑351/14 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona, Spagna)] «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2010/18/UE e accordo quadro riveduto sul congedo parentale — Domanda di una socia lavoratrice di ritorno dal congedo di maternità diretta all’adeguamento del suo orario di lavoro — Clausola 1, punto 2 — Nozione di “lavoratore” — Clausola 8, punto 2 — Nozione di “riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori” — Clausola 6, punto 1 — Esame della domanda e risposta del datore di lavoro — Esigenze in termini di trasposizione nel diritto nazionale — Eventuale effetto diretto orizzontale in caso di mancata trasposizione o di trasposizione inesatta» I – Introduzione 1. Il presente rinvio pregiudiziale, proposto alla Corte dallo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona, Spagna), verte sull’interpretazione della direttiva 2010/18/UE ( 2 ), che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale (in prosieguo: l’«accordo quadro riveduto»). 2. Il procedimento principale trae origine da una domanda di adeguamento dell’orario di lavoro di una socia lavoratrice di una cooperativa. 3. Il giudice del rinvio intende sapere in particolare se il rapporto tra un socio lavoratore di una cooperativa e quest’ultima costituisca un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro riveduto e, in caso affermativo, se una socia lavoratrice possa beneficiare, al ritorno da un «congedo di maternità», di una modifica dell’orario lavorativo e dell’organizzazione della vita professionale ai sensi della clausola 6, punto 1, di detto accordo quadro. II – Contesto normativo A – Diritto dell’Unione 4. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/18 dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’8 marzo 2012 o si accertano che entro tale data le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]». 5. Il preambolo dell’accordo quadro riveduto contenuto nell’allegato della direttiva 2010/18 enuncia, al primo comma, che «[i]l presente accordo quadro (…) rappresenta una revisione dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, che stabilisce prescrizioni minime sul congedo parentale [figuranti nell’allegato della direttiva 96/34/CE ( 3 )], inteso quale importante strumento per conciliare vita professionale e responsabilità familiari e per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne». 6. I punti 3, 15 e 21 delle osservazioni generali dell’accordo quadro così recitano: «3. vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, in particolare gli articoli 23 e 33 relativi alla parità tra uomini e donne e alla conciliazione di vita professionale, vita privata e vita familiare; (...) 15. considerando che il presente accordo è un accordo quadro che stabilisce prescrizioni minime e disposizioni sul congedo parentale, distinto dal congedo di maternità, e sull’assenza dal lavoro per cause di forza maggiore e rinvia agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle parti sociali per la determinazione delle condizioni di accesso e delle modalità di applicazione, affinché si tenga conto della situazione di ciascuno Stato membro; (...) 21. considerando che l’accesso a modalità di lavoro flessibili agevola per i genitori la combinazione di responsabilità professionali e familiari e facilita la reintegrazione nel posto di lavoro, in particolare dopo il ritorno dal congedo parentale; (...)». 7. La clausola 1 dell’accordo quadro riveduto, intitolata «Oggetto e ambito d’applicazione», enuncia al punto 2 che «[i]l presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro». 8. La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro riveduto così dispone: «[i]l presente accordo attribuisce ai lavoratori di ambo i sessi il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio, affinché possano averne cura fino a una determinata età, non superiore a otto anni, che deve essere definita dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e/o dalle parti sociali». 9. La clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro riveduto enuncia quanto segue: «Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite per legge e/o mediante contratti collettivi negli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. [OSCURATO:PERSONA] membri e/o le parti sociali possono in particolare: a) stabilire che il congedo parentale sia accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo, tenendo conto delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori; (…)». 10. La clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto, rubricata «Ripresa dell’attività professionale», dispone: «Al fine di promuovere una migliore conciliazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per garantire ai lavoratori che tornano dal congedo parentale la possibilità di richiedere modifiche dell’orario lavorativo e/o dell’organizzazione della vita professionale per un periodo determinato. I datori di lavoro prendono in considerazione tali richieste e vi rispondono alla luce delle proprie esigenze e di quelle dei lavoratori. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono determinate conformemente alle leggi, agli accordi collettivi e/o alle prassi nazionali». 11. La clausola 8 dell’accordo quadro riveduto enuncia: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nel presente accordo. 2. L’attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nel settore disciplinato dal presente accordo. Resta impregiudicato il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri e/o delle parti sociali di stabilire con l’evolversi della situazione (compresa l’introduzione della non trasferibilità) disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse, purché le prescrizioni minime previste nel presente accordo siano rispettate. (...) 4. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio entro due anni dall’adozione della decisione ovvero si accertano che le parti sociali adottino le disposizioni necessarie mediante accordi prima della fine di tale periodo. (…). (...)». B – Diritto spagnolo 12. Il giudice del rinvio indica che la direttiva 2010/18 non è stata oggetto di misure di trasposizione specifiche nell’ordinamento giuridico spagnolo. [OSCURATO:PERSONA] precisa nelle sue osservazioni che il Regno di Spagna le ha comunicato che la trasposizione della direttiva 2010/18 era già assicurata dal regio decreto legislativo n. 1/1995 recante approvazione del testo codificato della legge sullo [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori ([OSCURATO:PERSONA] 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), del 24 marzo 1995 (BOE n. 75 del 29 marzo 1995, pag. 9654; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori»). 1. [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori 13. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori: «La presente legge si applica a coloro che prestano volontariamente servizio a titolo oneroso a favore di un terzo all’interno di un’organizzazione e sotto la direzione di un’altra persona, fisica o giuridica, denominata datore di lavoro o imprenditore. (…)». 14. Il preambolo della legge n. 39/1999 intesa a promuovere la conciliazione della vita familiare e lavorativa dei lavoratori (Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras), del 5 novembre 1999 (BOE n. 266 del 6 novembre 1999, pag. 38934), contiene, tra l’altro, le seguenti precisazioni: «(...) in ambito comunitario, la maternità e la paternità, nel loro senso più ampio, sono menzionate nelle direttive [92/85/CEE ( 4 ) e 96/34]. La prima riguarda la maternità sotto il profilo della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La seconda, relativa all’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, prevede il congedo parentale e l’assenza dal lavoro per cause di forza maggiore quali strumenti importanti per conciliare la vita professionale e la vita familiare e promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne. La presente legge garantisce la trasposizione nel diritto spagnolo degli orientamenti definiti dalle normative internazionale e comunitaria assicurando un livello di tutela superiore a quello minimo previsto da tali orientamenti. (…)». 15. A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 39/1999 allo [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, l’articolo 37, paragrafi 5 e 6, di quest’ultimo dispone quanto segue: «5.   Chiunque si occupi direttamente, per motivi di tutela legale, di un minore di età inferiore a sei anni o di una persona affetta da disabilità fisica, psichica o sensoriale che non esercita un’attività retribuita ha diritto a una riduzione dell’orario di lavoro pari nel minimo a un terzo e nel massimo alla metà della durata del medesimo, con corrispondente riduzione della retribuzione. (…) 6.   La concreta configurazione dell’orario e la determinazione del periodo di applicazione (…) della riduzione dell’orario di lavoro, previst[a] [al paragrafo 5] del presente articolo, spettano al lavoratore nell’ambito del suo orario di lavoro ordinario. Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro con un preavviso di quindici giorni la data in cui riprenderà il proprio orario di lavoro ordinario». 16. La legge n. 39/1999 contiene una «prima disposizione addizionale» così formulata: «Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i soci lavoratori o lavoratori associati delle società cooperative e i lavoratori delle società di lavoratori associati nei periodi di congedo di maternità, di rischio durante la gravidanza, di adozione e di affido, indipendentemente dal regime di iscrizione alla previdenza sociale nel quale rientrano, con le particolarità proprie di un rapporto societario». 17. Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, come modificato dalla legge organica n. 3/2007 in favore dell’effettiva uguaglianza tra donne e uomini (Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), del 22 marzo 2007 (BOE n. 71 del 23 marzo 2007, pag. 12611): «Il lavoratore ha il diritto di modificare la durata e la distribuzione dell’orario di lavoro per rendere effettivo il diritto di conciliare vita personale, vita familiare e vita professionale, secondo modalità stabilite mediante contratto collettivo o concordate con il datore di lavoro nel rispetto, in ogni caso, di quanto previsto da tale contratto». 2. La legge organica n. 3/2007 18. Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge organica n. 3/2007: «I diritti di conciliazione della vita personale, familiare e professionale sono riconosciuti ai lavoratori di entrambi i sessi per incoraggiare l’assunzione equilibrata delle responsabilità familiari evitando qualsiasi discriminazione fondata sul loro esercizio». 3. La legge n. 36/2011 19. L’articolo 139, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 36/2011 che disciplina la giurisdizione sociale (Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social), del 10 ottobre 2011 (BOE n. 245 dell’11 ottobre 2011, pag. 106584), dispone quanto segue: «1.   La procedura per l’esercizio dei diritti di conciliazione della vita personale, familiare e professionale, riconosciuti in via legale o convenzionale, è disciplinata dalla seguenti norme: a) il lavoratore può ricorrere dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social entro venti giorni dalla data in cui il datore di lavoro gli abbia comunicato il proprio diniego o dissenso riguardo alla sua proposta. (…) Il datore di lavoro e il lavoratore presentano, durante la riunione di conciliazione preliminare al processo o nel corso di quest’ultimo, le loro rispettive proposte e soluzioni alternative per l’adeguamento dell’orario di lavoro, alle quali potranno essere allegate, se del caso, relazioni degli organi paritari o di controllo dei programmi per la parità elaborati dall’impresa affinché siano prese in considerazione nella decisione». 4. La normativa sulle cooperative 20. L’articolo 80 della legge n. 27/1999 sulle cooperative (Ley 27/1999 de Cooperativas), del 16 luglio 1999 (BOE n. 170 del 17 luglio 1999, pag. 27027), enuncia quanto segue: «1.   Sono cooperative di lavoro associato le cooperative che hanno lo scopo di procurare posti di lavoro ai soci, mediante la prestazione di lavoro personale e diretto, a tempo parziale o a tempo pieno, attraverso l’organizzazione comune della produzione di beni o servizi per terzi. (…) Il rapporto dei soci lavoratori con la cooperativa è un rapporto societario. (…) 4.   I soci lavoratori hanno il diritto di percepire periodicamente, entro un termine non superiore a un mese, versamenti denominati anticipi societari, effettuati a titolo di utili della cooperativa, che non sono retribuzioni e sono connessi alla partecipazione all’attività della cooperativa. 5.   I luoghi di lavoro dei soci lavoratori e i soci stessi sono soggetti alle norme in materia di salute e prevenzione dei rischi sul lavoro, che si applicano tenendo conto delle particolarità del rapporto societario e autogestito intercorrente tra i soci lavoratori e la loro cooperativa. (...)». 21. Ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, della legge n. 8/2003 sulle cooperative della Comunità autonoma di Valencia (Ley 8/2003 de Cooperativas de la [OSCURATO:PERSONA]), del 24 marzo 2003 (BOE n. 87 dell’11 aprile 2003, pag. 14308): «Il rapporto dei soci lavoratori con la loro cooperativa è un rapporto societario e pertanto gli statuti sociali, il regolamento interno o l’assemblea generale devono definire lo statuto professionale del socio, in cui dovranno essere disciplinate quanto meno le seguenti materie: a) la forma di organizzazione della prestazione di lavoro; b) la mobilità funzionale e/o geografica; c) la classificazione professionale; d) il regime delle festività, delle ferie e dei congedi; e) l’orario di lavoro, i turni e il riposo settimanale; f) le cause di sospensione o estinzione del rapporto di lavoro; g) gli anticipi societari: se una cooperativa di lavoro associato realizza oltre l’80 per cento del suo volume d’affari annuo con un unico cliente o un unico gruppo di imprese, l’anticipo societario garantito al socio su base annuale deve essere equivalente alla retribuzione media della zona, del settore e della categoria professionale corrispondenti; h) gli altri diritti e obblighi dei soci che la cooperativa ritenga opportuno definire in materia di prestazione di lavoro. In ogni caso, la disciplina definita dagli statuti sociali in ordine a orario di lavoro, riposo settimanale, festività, ferie, congedi e cause di sospensione o estinzione del rapporto di lavoro deve rispettare le prescrizioni minime della normativa statale sulle cooperative. L’assemblea generale può modificare lo statuto professionale con delibera adottata a maggioranza dei due terzi. (…) Per tutte le questioni relative alle cooperative di lavoro associato non espressamente disciplinate dalla presente legge, il rapporto cooperativo è regolato in via suppletiva dalle disposizioni previste in tale materia dalla legge statale sulle cooperative». 5. Il regolamento interno applicabile ai soci lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] SCV 22. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] SCV»): «Il socio lavoratore ha il diritto di adeguare la durata e la distribuzione dell’orario di lavoro per rendere effettivo il suo diritto di conciliare vita personale, vita familiare e vita professionale, secondo le modalità concordate con il responsabile dell’unità produttiva interessata; in caso di mancato accordo, il comitato sociale, sentite le parti, dirime la questione vagliando soluzioni alternative che consentano di rendere effettivo tale diritto». III – Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 23. [OSCURATO:PERSONA] SCV è una società cooperativa polivalente ai sensi della legge n. 8/2003, che dispone di una rete di oltre 450 supermercati. Il suo scopo sociale consiste in particolare nel procurare posti di lavoro stabili nel suo ambito ai soci lavoratori. 24. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è una socia lavoratrice della [OSCURATO:PERSONA] SCV assegnata al reparto «casse/scaffali» di un centro commerciale. Il 25 giugno 2012 ella ha concluso con la [OSCURATO:PERSONA] SCV un contratto societario soggetto agli statuti della società e in particolare al regolamento interno della medesima. Il suo orario di lavoro era così ripartito, nell’ambito di turni settimanali a rotazione: turno della mattina, dal lunedì al sabato (dalle 8:00 alle 15:00), e turno pomeridiano-serale, dal lunedì al sabato (dalle 15:00 alle 22:00), nonché due domeniche al mese (dalle 8:30 alle 15:00). 25. Il 19 agosto 2013 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un figlio. Al termine del congedo di maternità, il 27 dicembre 2013 ella ha presentato una prima domanda, modificata il 15 gennaio 2014, con la quale chiedeva, invocando la tutela legale del figlio e richiamandosi all’articolo 37, paragrafi 5 e 6, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, la riduzione del suo orario di lavoro settimanale a 30 ore e l’assegnazione al turno della mattina fisso dalle 9:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì. Il 24 gennaio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] SCV ha risposto a tale domanda riconoscendo il diritto alla riduzione dell’orario di lavoro. Per contro, essa non ha accordato l’orario richiesto sostenendo, in particolare, che il suo accoglimento avrebbe determinato un’eccedenza di personale nel turno della mattina. 26. Nel febbraio 2014 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale rifiuto dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona). Nel marzo 2014 è stata disposta la sospensione del procedimento affinché potesse essere avviata una procedura ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha quindi presentato una nuova domanda alla [OSCURATO:PERSONA] SCV fondata su detta disposizione e sul suo diritto di conciliare vita familiare e vita professionale, invocando a tale riguardo la necessità di adeguare il suo orario di lavoro agli orari dell’asilo del figlio. 27. [OSCURATO:PERSONA] SCV ha manifestato il suo consenso alla riduzione dell’orario di lavoro, ma non ha risposto alla richiesta di modifica dell’orario né l’ha sottoposta al comitato sociale di cui all’articolo 17, paragrafo 4, del suo regolamento interno. 28. [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona) fa presente che la controversia tra le parti è attualmente limitata alla sola questione dell’eventuale adeguamento dell’orario di lavoro e della sua distribuzione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, dato che la riduzione dell’orario è acquisita in virtù dell’articolo 37, paragrafo 5, del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, detto giudice si chiede se la clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto possa influire sulla soluzione della controversia di cui esso è investito. 29. In tali circostanze, con decisione del 15 luglio 2014 pervenuta alla cancelleria della Corte il 22 luglio 2014, lo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se rientri nel campo di applicazione della direttiva 2010/18 relativa all’[accordo quadro riveduto], quale definito dalla clausola 1.2 [di detto accordo quadro], il rapporto tra un socio lavoratore e una cooperativa di lavoro associato ai sensi dell’articolo 80 della legge spagnola n. 27/1999 sulle cooperative e dell’articolo 89 della legge spagnola n. 8/2003 sulle cooperative della Comunità autonoma di Valencia che, pur essendo qualificato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionali come “societario”, potrebbe essere considerato un “contratto di lavoro” nell’ambito del diritto [dell’Unione]. In caso di risposta negativa alla prima questione, viene posta una seconda questione in subordine. 2) Se la clausola 8.2 dell’[accordo quadro riveduto], più precisamente nella parte in cui dispone che “[l]’attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nel settore disciplinato dal presente accordo”, debba essere interpretata nel senso che, in mancanza di trasposizione esplicita della direttiva 2010/18 da parte dello Stato membro, non è possibile ridurre la portata della tutela definita da detto Stato nella trasposizione della precedente direttiva 96/34. Solo in caso di risposta affermativa ad almeno una di queste due questioni, e supponendo che la direttiva 2010/18 sia applicabile a un rapporto di lavoro associato come quello della ricorrente, sarebbero giustificate – per i motivi che si esporranno in prosieguo – le ulteriori questioni seguenti: 3) Se la clausola 6 del nuovo [accordo quadro riveduto] di cui alla direttiva 2010/18 debba essere interpretata nel senso che la norma o l’accordo nazionale interno di trasposizione deve includere ed esplicitare l’obbligo dei datori di lavoro di “prendere in considerazione” e “rispondere” alle richieste dei lavoratori che tornano dal congedo parentale relative alle “modifiche dell’orario lavorativo e/o dell’organizzazione della vita professionale”, alla luce delle proprie esigenze e di quelle dei lavoratori, senza che l’obbligo di trasposizione possa essere considerato assolto mediante una norma interna, legislativa o societaria, secondo cui l’effettività di tale diritto dipende esclusivamente dalla mera discrezionalità del datore di lavoro di accogliere o meno siffatte richieste. 4) Se, in mancanza di trasposizione, si debba ritenere che la clausola 6 [dell’accordo quadro riveduto] sia dotata, alla luce dell’articolo 3 della direttiva 2010/18 e delle “disposizioni finali” di cui alla clausola 8 di detto accordo, di efficacia “diretta orizzontale” in quanto norma minima [del diritto dell’Unione]». 30. Il 10 giugno 2015 la Corte ha inviato al giudice del rinvio una richiesta di chiarimenti ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, cui detto giudice ha risposto il 22 luglio 2015. 31. Osservazioni scritte sono state depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] SCV, dai governi spagnolo, francese e ungherese e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. All’udienza tenutasi il 18 novembre 2015 hanno partecipato la [OSCURATO:PERSONA] SCV, il governo spagnolo e la [OSCURATO:PERSONA]. IV – Analisi A – Sulla competenza della Corte 1. Applicabilità della clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto 32. In udienza, il governo spagnolo si è interrogato sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali. Esso sostiene che le risposte della Corte non sarebbero utili al giudice del rinvio al fine di dirimere la controversia di cui è investito. a) Osservazioni generali 33. Il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione di un certo numero di clausole dell’accordo quadro riveduto, tra le quali figura anzitutto la clausola 6, punto 1, di detto accordo. Per quanto riguarda tale clausola, il giudice del rinvio intende sapere in particolare se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] abbia il diritto di beneficiare, al ritorno dal congedo di maternità, di un adeguamento dell’orario lavorativo e dell’organizzazione della vita professionale in forza dell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori. Orbene, la clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto non riguarda il congedo parentale in sé, bensì la situazione dei lavoratori al ritorno da tale congedo. Più precisamente, la suddetta clausola prevede l’eventuale modifica dell’orario di lavoro non al ritorno dal congedo di maternità, come sembra essere il caso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], bensì al ritorno dal congedo parentale. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che, nella causa principale, ella ha chiesto la riduzione e l’adeguamento del suo orario di lavoro non al ritorno da un congedo parentale, bensì al ritorno dal suo congedo di maternità. 34. Pertanto, il giudice del rinvio è stato invitato dalla Corte a precisare, in particolare, i motivi per i quali riteneva che una risposta alle varie questioni sollevate potesse comunque influire sulla soluzione della controversia principale. Nella sua risposta, il giudice del rinvio ha affermato che «congedo di maternità» è la denominazione normalmente attribuita in Spagna al congedo parentale di cui alla clausola 2 dell’accordo quadro riveduto e che detto congedo di maternità costituisce una forma di «congedo parentale» inteso come causa di sospensione del contratto con mantenimento del posto di lavoro, disciplinato nella fattispecie dall’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, relativo ai casi di parto ( 5 ). Esso ha aggiunto che i riferimenti al congedo di maternità contenuti nella decisione di rinvio dovrebbero quindi essere intesi nel senso che riguardano, secondo la terminologia del diritto dell’Unione, il congedo parentale. Il giudice del rinvio giunge così alla conclusione che la fattispecie oggetto del procedimento principale corrisponde all’ipotesi del ritorno al lavoro dopo il «congedo parentale» di cui alla clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto, cosicché, per i motivi esposti nella decisione di rinvio, sarebbe necessaria una risposta alle questioni sollevate, in particolare alle prime tre, per statuire sulla controversia oggetto del procedimento principale. b) Analisi 35. Ricordo anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento ex articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere ( 6 ). Nell’ambito di tale cooperazione, il giudice nazionale adito è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto delle peculiarità della causa, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posto in grado di emettere la sentenza nonché la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte ( 7 ). 36. Ciò non toglie che spetta alla Corte esaminare, ove necessario, le condizioni in cui viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza e, in particolare, verificare se l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione presenti una relazione con l’effettività e l’oggetto della controversia nel procedimento principale, di modo che la Corte non sia indotta ad esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche ( 8 ). Laddove risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente ai fini della soluzione di tale controversia, ne consegue che la risposta della Corte non è necessaria per la risoluzione della controversia che il giudice nazionale è chiamato a dirimere. 37. Per stabilire se sia confutata la presunzione di pertinenza di cui beneficiano le domande di pronuncia pregiudiziale, occorre anzitutto accertare se, nel caso di specie, una situazione come quella della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’accordo quadro riveduto. 38. [OSCURATO:PERSONA] SCV, il governo spagnolo e la [OSCURATO:PERSONA] sono concordi nell’affermare che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non si trova nella situazione di un ritorno da un congedo parentale, bensì in quella di un ritorno da un congedo di maternità. 39. In particolare, il governo spagnolo ha sostenuto in udienza che l’interpretazione del giudice del rinvio sottesa alla sua risposta alla richiesta di chiarimenti, secondo cui l’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori disciplinerebbe il congedo parentale, non è corretta. A parere di detto governo, tale disposizione verterebbe in realtà sul congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/85. Esso ha spiegato che il congedo di maternità cui fa riferimento l’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori è inteso a tutelare la condizione fisica della madre dopo la gravidanza e il parto, mentre il congedo parentale ha per obiettivo la conciliazione della vita personale, familiare e professionale. 40. A tal riguardo, ricordo che nella causa da cui è scaturita la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), in cui le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte vertevano precisamente sull’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, la Corte ha rilevato che il congedo di maternità cui fa riferimento detta disposizione «deve essere preso al momento della nascita del bambino» ( 10 ). Essa ha sottolineato in particolare che, come avevano indicato l’Istituto nazionale di previdenza sociale e il governo spagnolo, l’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori «non concerne il congedo parentale ai sensi della direttiva 96/34» ( 11 ) bensì il diritto a un congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/85. 41. Osservo inoltre che il giudice del rinvio, nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti della Corte, ha fondato il congedo oggetto del procedimento principale sul solo articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, che, come risulta dai paragrafi precedenti, fa espressamente riferimento al «caso di parto». Non posso quindi escludere che, in definitiva, tale risposta del giudice del rinvio sembri confermare che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda di modifica dell’orario di lavoro al ritorno da un congedo accordato alla madre in ragione della nascita del figlio, il che corrisponde, ai sensi della direttiva 92/85, non a un congedo parentale, bensì a un congedo di maternità. 42. Pertanto, sono dell’avviso che la situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non rientri nell’ambito di applicazione definito alla clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto. 43. Alla luce di quanto precede, ritengo che non occorra rispondere alla quarta questione posta dal giudice del rinvio. Resta tuttavia da verificare se, come suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], siano applicabili altre clausole alla situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nell’ipotesi in cui il suo congedo di maternità sia stato seguito nella fattispecie da un congedo parentale distinto da detto congedo di maternità. 2. Applicabilità di altre clausole dell’accordo quadro riveduto 44. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, nelle sue osservazioni scritte, la possibilità che la riduzione dell’orario di lavoro accordata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 37, paragrafo 5, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori corrisponda a una delle forme di congedo parentale previste dal diritto nazionale ( 12 ). Tale possibilità, cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA], è stata oggetto in udienza di un quesito posto alle parti interessate. Nella sua risposta, il governo spagnolo ha indicato, in primo luogo, che il diritto al congedo parentale, cui fa riferimento la clausola 2 dell’accordo quadro riveduto, era già garantito nell’ordinamento spagnolo all’articolo 46, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori. Tale articolo dispone che «i lavoratori hanno diritto a una proroga del congedo non superiore a tre anni al fine di occuparsi di un figlio naturale o adottivo o di un minore ricevuto in affido a fini di adozione o di affidamento permanente, anche qualora si tratti di affidamenti temporanei, a decorrere dalla data di nascita del bambino o, se del caso, della decisione giudiziaria o amministrativa». Tale congedo parentale sarebbe diretto a conciliare le responsabilità professionali e familiari dei genitori lavoratori (uomini o donne), mentre il congedo di maternità avrebbe lo scopo di tutelare la salute della madre e il rapporto particolare tra la madre e il neonato dopo il parto. 45. In secondo luogo, il governo spagnolo ha confermato che la riduzione dell’orario di lavoro accordata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 37, paragrafo 5, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori corrisponde a una delle forme di congedo parentale previste dal diritto spagnolo per assicurare che i genitori lavoratori (uomini o donne) possano occuparsi dei figli di età inferiore ai dodici anni ( 13 ). 46. In base alle suesposte considerazioni, se, come confermato dal governo spagnolo (v. paragrafo precedente), la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fruisce di una modalità di congedo parentale consistente nella riduzione del suo orario di lavoro, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, ritengo che occorra esaminare la prima e la seconda questione. Per quanto riguarda invece la terza questione, sono dell’avviso che, per fornire una risposta utile al giudice a quo, si debba riformulare detta questione per analizzarla alla luce non già della clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto, bensì delle clausole 2 e 3 di detto accordo. B – Sulle questioni prima, seconda e terza 1. Sulla prima questione 47. Il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se il rapporto intercorrente tra un socio lavoratore di una cooperativa e quest’ultima costituisca un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro riveduto, cosicché tale rapporto rientri nell’ambito di applicazione di tale atto. 48. Ricordo che il giudice del rinvio solleva detta questione a motivo dello status di socio lavoratore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Per fornire una risposta utile, occorre anzitutto esaminare, da un lato, l’ambito di applicazione ratione personae dell’accordo quadro riveduto, quale definito dalla clausola 1, punto 2, di detto accordo quadro e, dall’altro, la giurisprudenza pertinente. 49. Per quanto riguarda l’applicabilità ratione personae dell’accordo quadro riveduto, ricordo che esso utilizza i termini «lavoratori», «contratto di lavoro» e «rapporto di lavoro» senza definirli specificamente. Da un lato, come emerge dal dettato della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro, l’ambito di applicazione di quest’ultimo è concepito estensivamente, riguardando in modo generico «tutti i lavoratori (…) aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro» ( 14 ). Dall’altro, il suo considerando 15 enuncia che detto accordo «è un accordo quadro che stabilisce prescrizioni minime e disposizioni sul congedo parentale, distinto dal congedo di maternità (…) e rinvia agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle parti sociali per la determinazione delle condizioni di accesso e delle modalità di applicazione, affinché si tenga conto della situazione di ciascuno Stato membro». 50. Sotto il profilo della giurisprudenza, è opportuno fare riferimento alla causa da cui è scaturita la sentenza O’Brien ( 15 ), concernente l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE ( 16 ) (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo parziale»). Tale causa riguardava un giudice a tempo parziale retribuito in base a tariffe giornaliere, il quale mirava ad ottenere una pensione a titolo della sua attività alla quale, secondo il diritto nazionale, non aveva diritto. 51. Nella sua sentenza, la Corte ha anzitutto ricordato che la nozione di «lavoratore» nel diritto dell’Unione non è univoca, ma varia a seconda del settore di applicazione considerato ( 17 ). Essa ha tuttavia precisato che «il potere discrezionale concesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla direttiva 97/81 per definire le nozioni utilizzate nell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non è illimitato» e che «taluni termini impiegati in tale accordo quadro possono essere definiti in conformità con il diritto e/o le prassi nazionali a condizione di rispettare l’effetto utile di tale direttiva e i principi generali del diritto dell’Unione» ( 18 ). Secondo la Corte, «dalla necessità di tutelare l’effetto utile del principio di parità di trattamento sancito da detto accordo quadro emerge che tale esclusione, sotto pena di essere considerata arbitraria, può essere ammessa solo qualora la natura del rapporto di lavoro di cui trattasi sia sostanzialmente diversa da quella che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori» ( 19 ). 52. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nelle sue osservazioni scritte che la formulazione della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale ( 20 ) è analoga a quella della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro riveduto e che in entrambi i casi il legislatore intendeva stabilire un ambito generale di applicazione ratione personae. 53. Concordo con tale analisi. 54. Pertanto, come risulta dalla giurisprudenza citata al paragrafo 51 delle presenti conclusioni, il potere discrezionale lasciato agli [OSCURATO:PERSONA] membri per definire le nozioni utilizzate nell’accordo quadro riveduto non è illimitato e tali nozioni possono essere definite in conformità con il diritto e/o le prassi nazionali «a condizione di rispettare l’effetto utile [della direttiva 2010/18] e i principi generali del diritto dell’Unione» ( 21 ). Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], ne consegue del pari che la necessità di garantire l’effetto utile della direttiva 2010/18 e del principio della parità di trattamento sancito dall’accordo quadro riveduto implica che l’esclusione dei soci lavoratori dall’ambito di applicazione di detto accordo può essere consentita solo se il rapporto che li lega alla [OSCURATO:PERSONA] SCV è, per sua natura, sostanzialmente diverso da quello che lega al loro datore di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori, circostanza la cui verifica spetta in definitiva al giudice del rinvio ( 22 ). La Corte può tuttavia fornire al giudice del rinvio taluni principi e criteri di cui quest’ultimo dovrà tenere conto nell’ambito del suo esame ( 23 ). 55. A tale proposito, dalla decisione di rinvio risulta che, nel caso dei soci lavoratori di una cooperativa, come nel procedimento principale, è indubbio che la prestazione di lavoro venga resa nell’ambito di un rapporto di subordinazione e dipendenza in cambio di un corrispettivo ( 24 ). Il giudice del rinvio indica che il regime di lavoro di cui al capo II del regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] SCV è in larga misura identico a quello applicabile ai lavoratori subordinati in virtù dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori. Infatti, per molte di tali materie, il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] SCV riprenderebbe in modo letterale il testo di detto [OSCURATO:PERSONA]. Rilevo, sulla scia del giudice del rinvio, che tale identità dei regimi riguarda in particolare le retribuzioni o gli anticipi, l’orario di lavoro, i congedi retribuiti, le disponibilità, la sospensione del contratto o le ferie. 56. A mio parere, tali constatazioni non sono rimesse in discussione dall’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] SCV e dal governo spagnolo secondo cui il socio lavoratore percepirebbe non una retribuzione, bensì anticipi o dividendi sugli utili societari e detto socio non lavorerebbe sotto la direzione di un terzo, bensì parteciperebbe alla gestione della cooperativa. 57. Inoltre, come risulta parimenti dalla decisione di rinvio, il legislatore spagnolo, al momento della trasposizione nel diritto interno del primo accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34, aveva espressamente esteso l’applicazione dei nuovi diritti di conciliazione della vita professionale e della vita familiare ai «soci lavoratori o lavoratori associati delle società cooperative». 58. Da quanto precede emerge che la questione se il rapporto intercorrente tra un socio lavoratore di una cooperativa e quest’ultima costituisca un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro riveduto, cosicché detto rapporto rientri nell’ambito di applicazione di tale atto, deve essere risolta in base al diritto nazionale, purché ciò non conduca ad escludere arbitrariamente detta categoria di persone dal beneficio della tutela offerta dalla direttiva 2010/18 e dall’accordo quadro riveduto. L’esclusione dal beneficio di tale tutela può essere ammessa solo qualora il rapporto che lega i soci lavoratori alla cooperativa sia, per sua natura, sostanzialmente diverso da quello che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori. 2. Sulla seconda questione 59. Alla luce della risposta alla prima questione, ritengo che non occorra rispondere alla seconda. 3. Sulla terza questione 60. È opportuno, innanzitutto, ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione fra i giudici nazionali e la Corte, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte ( 25 ). Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua terza questione all’interpretazione della clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto, la Corte può nondimeno fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nell’enunciato delle sue questioni. A tale proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di detto diritto che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia ( 26 ). 61. Nel caso di specie, qualora la Corte ritenga utile rispondere alla terza questione, sono dell’avviso, per i motivi esposti al paragrafo 46 delle presenti conclusioni, che detta questione debba essere riformulata in modo da essere esaminata alla luce delle clausole 2 e 3 dell’accordo quadro riveduto, e non della clausola 6, punto 1, del medesimo accordo, affinché la Corte possa fornire una risposta utile al giudice del rinvio. 62. Ciò posto, si deve intendere detta questione pregiudiziale nel senso che è diretta, in sostanza, ad accertare se le clausole 2 e 3 dell’accordo quadro riveduto ostino a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, preveda un congedo parentale sotto forma di riduzione dell’orario di lavoro accompagnato da un diritto all’adeguamento dell’orario nell’ambito dell’orario ordinario, ma subordini l’applicazione dell’adeguamento al di là dell’orario ordinario alle modalità stabilite dalle clausole di un accordo collettivo. 63. Per rispondere a tale questione illustrerò anzitutto il contesto in cui si colloca la disposizione oggetto del procedimento principale, vale a dire l’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori ( 27 ). 64. Il governo spagnolo afferma che la modifica apportata allo [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori con la legge n. 39/1999 e che traspone nel diritto spagnolo il primo accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34, ha introdotto un diritto alla riduzione e all’adeguamento dell’orario di lavoro nell’articolo 37, paragrafi 5 e 6, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori. Siffatto adeguamento dell’orario deve tuttavia essere effettuato nell’ambito dell’orario ordinario ( 28 ). Secondo detto governo, tale articolo si applica a tutti coloro che si prendano cura di un minore, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore sia o meno di ritorno da un congedo di maternità o da un congedo parentale, in quanto riconosce un diritto autonomo. 65. Per quanto riguarda la disposizione in parola, il governo spagnolo aggiunge che la legge organica n. 3/2007 ha introdotto nell’articolo 34 dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori un paragrafo 8 relativo all’adeguamento della durata e della distribuzione dell’orario di lavoro al di là dei limiti posti dall’articolo 37, paragrafi 5 e 6, del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Tale adeguamento non è tuttavia collegato all’accudimento di un minore ed è subordinato a un contratto collettivo o a un accordo concluso con il datore di lavoro nel rispetto di detto contratto. Secondo il menzionato governo, al pari dell’articolo 37, paragrafi 5 e 6, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, che riconosce loro il diritto alla riduzione dell’orario di lavoro nell’ambito dell’orario ordinario, l’articolo 34, paragrafo 8, di tale [OSCURATO:PERSONA] conferisce ai lavoratori il diritto di chiedere modifiche dell’orario di lavoro al di là dell’orario ordinario, senza tuttavia riconoscere un diritto di ottenere siffatte modifiche. Lo scopo di tale disposizione sarebbe agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei lavoratori riconoscendo loro la facoltà di chiedere un adeguamento della durata e della distribuzione dell’orario di lavoro al di là del diritto sancito dall’articolo 37 dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori. 66. Osservo inoltre che dalla decisione di rinvio risulta che la legge n. 3/2012 ha introdotto nell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori un secondo comma, secondo cui «occorre promuovere il ricorso all’orario continuato, all’orario flessibile o ad altre modalità di organizzazione dell’orario di lavoro che assicurino una migliore compatibilità tra il diritto di conciliare vita personale, vita familiare e vita professionale e il miglioramento della produttività delle imprese». 67. La terza questione pregiudiziale deve essere esaminata alla luce di tali elementi. 68. Secondo la clausola 1, punto 1, dell’accordo quadro riveduto, quest’ultimo è inteso ad «agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano». Del pari, dalla clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro risulta che il congedo parentale mira ad offrire ai genitori la possibilità di avere cura dei figli. Tale clausola dispone espressamente che è attribuito un diritto individuale al congedo parentale «ai lavoratori di ambo i sessi». 69. Il considerando 24 di detto accordo quadro precisa che «le parti sociali sono le più qualificate per trovare soluzioni che rispondano alle esigenze sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e che pertanto avranno un ruolo specifico nell’attuazione (…) del presente accordo». La clausola 3, punto 1, del medesimo accordo prevede infatti che «le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite per legge e/o mediante contratti collettivi negli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo» ( 29 ). 70. In tale prospettiva, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il potere discrezionale di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le parti sociali per stabilire le condizioni di accesso al congedo parentale e le modalità della sua applicazione non è illimitato. Essi devono infatti rispettare l’obiettivo e la finalità stessa del congedo parentale, come stabilito nell’accordo quadro riveduto. 71. Tuttavia, uno Stato membro non trascende i limiti di tale potere discrezionale laddove preveda nella sua legislazione, come nel caso di specie, un tipo di congedo parentale consistente nella riduzione dell’orario di lavoro nell’ambito dell’orario ordinario dei lavoratori e, pur attribuendo a questi ultimi la facoltà di presentare richieste di adeguamento dell’orario al di là di tale ambito, non riconosca il diritto ad ottenere tale modifica o a stabilire le modalità di adeguamento, che sono subordinate a un contratto collettivo o all’accordo concluso con il datore di lavoro nel rispetto di tale contratto. 72. Propongo quindi di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che le clausole 2 e 3 dell’accordo quadro riveduto non ostano a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, preveda un congedo parentale sotto forma di riduzione dell’orario di lavoro accompagnato da un diritto all’adeguamento dell’orario nell’ambito dell’orario ordinario ma subordini l’applicazione di un adeguamento che vada al di là dell’orario ordinario alle modalità definite dalle clausole del contratto collettivo. V – Conclusione 73. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA] de lo Social n. o 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona): 1) La questione se il rapporto intercorrente tra un socio lavoratore di una cooperativa e quest’ultima costituisca un contratto o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 1, punto 2, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, cosicché detto rapporto rientri nell’ambito di applicazione di detti atti, deve essere risolta in base al diritto nazionale, purché ciò non conduca ad escludere arbitrariamente tale categoria di persone dal beneficio della tutela offerta da detta direttiva e dal menzionato accordo quadro. L’esclusione dal beneficio di tale tutela può essere ammessa solo qualora il rapporto che lega i soci lavoratori alla cooperativa sia, per sua natura, sostanzialmente diverso da quello che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori. 2) Le clausole 2 e 3 del suddetto accordo quadro non ostano a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, preveda un congedo parentale sotto forma di riduzione dell’orario di lavoro accompagnato da un diritto all’adeguamento dell’orario nell’ambito dell’orario ordinario ma subordini l’applicazione di un adeguamento che vada al di là dell’orario ordinario alle modalità definite dalle clausole del contratto collettivo. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Consiglio dell’8 marzo 2010 che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE ( GU L 68, pag. 13 ). ( 3 ) Direttiva del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES ( GU L 145, pag. 4 ). ( 4 ) Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1992 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) ( GU L 348 pag. 1 ). ( 5 ) È d’uopo rilevare che l’articolo 48, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, citato dal giudice del rinvio nella risposta alla richiesta di chiarimenti, dispone che «[ i]n caso di parto il contratto è sospeso per una durata ininterrotta di sedici settimane, che può essere prolungata, in caso di nascita multipla, di due settimane per figlio a partire dal secondo figlio». Il corsivo è mio. ( 6 ) Sentenza Stoilov i Ko ( C‑180/12 , EU:C:2013:693 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 7 ) Sentenza Stoilov i Ko ( C‑180/12 , EU:C:2013:693 , punto 37 ). ( 8 ) Sentenza Stoilov i Ko ( C‑180/12 , EU:C:2013:693 , punto 38 ). ( 9 ) C‑5/12 , EU:C:2013:571 (punto 46 ). Detta causa, in cui la Corte ha interpretato la direttiva 92/85, riguardava la situazione di un padre che aveva chiesto di poter fruire di un’indennità di maternità al posto della madre. ( 10 ) [OSCURATO:PERSONA] ( C‑5/12 , EU:C:2013:571 , punti 45 e 46 ). ( 11 ) [OSCURATO:PERSONA] ( C‑5/12 , EU:C:2013:571 , punto 46 ). ( 12 ) V. supra, paragrafo 12. ( 13 ) Conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del regio decreto legislativo n. 16/2013, recante misure per favorire l’occupazione stabile e migliorare l’occupabilità dei lavoratori ([OSCURATO:PERSONA] 16/2013, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores), del 20 dicembre 2013 (BOE n. 305 del 21 dicembre 2013, pag. 103148). ( 14 ) Per quanto riguarda l’accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34, v., per analogia, sentenza Chatzi ( C‑149/10 , EU:C:2010:534 , punto 29 ). ( 15 ) Sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 ). ( 16 ) Direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES ( GU L 14, pag. 9 ). ( 17 ) Sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) Sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 34 ). ( 19 ) Sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 42 ). ( 20 ) Ai sensi della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, tale accordo «si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro». ( 21 ) V., per analogia, sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 34 ). ( 22 ) V., per analogia, sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 43 ). ( 23 ) Sentenza O’Brien ( C‑393/10 , EU:C:2012:110 , punto 43 ). V. anche sentenza Patriciello ( C‑163/10 , EU:C:2011:543 , punto 21 ). ( 24 ) A tal riguardo, il giudice del rinvio considera che la semplice qualità di socia lavoratrice della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non possa escludere l’esistenza di un vero e proprio «rapporto di lavoro» tra le parti. Esso sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] SCV conta circa altri 9000 soci lavoratori. ( 25 ) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( C‑5/12 , EU:C:2013:571 , punto 40 ). ( 26 ) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( C‑5/12 , EU:C:2013:571 , punto 41 ). ( 27 ) Sull’ultima modifica dell’articolo 34, paragrafo 8, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori, v. la legge n. 3/2012, del 6 luglio 2012 (BOE n. 162 del 7 luglio 2012, pag. 49113). ( 28 ) Dall’articolo 37, paragrafo 6, dello [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori risulta che la concreta organizzazione dell’orario e la determinazione del periodo di applicazione della riduzione dell’orario di lavoro, prevista al paragrafo 5 del medesimo articolo, spettano al lavoratore «nell’ambito del suo orario di lavoro ordinario». ( 29 ) V. anche considerando 15 dell’accordo quadro riveduto.