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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 29821/2022

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ORDINANZA sul ricorso 4247-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e diesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale-controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 906/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 1530/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 15 dicembre 2015, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano ed, in accoglimento parziale della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (ora Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli),riconosceva il diritto dell'istante all'inquadramento nell'Area II, posizione economica F6 a decorrere dal 3.7.2007, data del passaggio per mobilità del [OSCURATO:PERSONA], proveniente dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], alla predetta Agenzia, con condanna di questa al pagamento delle relative differenze retributive; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto configurare il passaggio ad altra amministrazione per mobilità una ipotesi di cessione del contratto, soggetta a vincoli quanto a conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, derivandone l'illegittimità dell'inquadramento riconosciuto in quanto, non tenendo conto delle progressioni economiche orizzontali attribuite presso l'amministrazione di provenienza, non risulta rispettoso della previsione di cui all'art. 30, d.lgs. n. 165/2001. che impone l'inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, cui l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli resiste con controricorso; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ricorrente principale, nel denunciare il vizio di omessa motivazione, imputa alla Corte territoriale di non aver nulla argomentato rispetto alla disposta attribuzione della superiore posizione economica in F6, piuttosto che in F4 come riconosciuto all'atto dell'ingresso nella predetta Agenzia, prescindendo altresì dal raffronto tra le mansioni svolte nel profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo professionale di destinazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, d.lgs. n. 165/2001, l'Agenzia ricorrente principale lamenta l'erronea interpretazione della disciplina sulla mobilità accolta dalla Corte territoriale, asserendo doversi ritenere assolta la sancita equivalenza del trattamento retributivo con l'assegnazione presso la nuova amministrazione dell'inquadramento corrispondente alle mansioni di provenienza, restando irrilevanti, tanto più in assenza di tabelle di equiparazione applicabili al caso di specie, la progressione economica acquisita in ragione della professionalità maturata in ambiti operativi del tutto diversi; - che, dal canto suo, il [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale, con l'unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. in relazione all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, lamenta la non conformità a diritto della statuizione relativa alla liquidazione delle spese; - che, rilevata l'inammissibilità del primo motivo del ricorso principale, non essendo più deducibile in questa sede un vizio di omessa motivazione ai sensi del novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., per di più a fronte dell'esito conforme dei giudizi di merito, è a dirsi come, dal canto suo, il secondo motivo, si riveli infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 32498/2021) secondo cui l'istituto della mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in quanto inquadrabile nell'ordinaria fattispecie civilistica della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., realizza una modificazione meramente soggettiva del rapporto, risultando così vincolato all'invarianza degli elementi oggettivi del rapporto medesimo (anzianità, inquadramento, trattamento economico), di modo che l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'amministrazione cessionaria, tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera; che parimenti infondato risulta l'unico motivo del ricorso incidentale, dovendo ritenersi, alla stregua dell'orientamento prevalentemente accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 968/2022) cui questo Collegio intende dare continuità, che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità ben può essere quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e che l'ulteriore riduzione del 50% applicabile ai sensi del comma 8, ( e del 70% per la fase istruttoria) dell'art. 4, D.M. n. 55/2014, risulta giustificabile, stante l'adeguatezza della motivazione della Corte territoriale riferita al carattere seriale della controversia e, così, evidentemente intesa a valorizzare il carattere notorio e ripetitivo delle difese del caso, da qui derivando il rispetto dei minimi tariffari; che, pertanto, vanno rigettati tanto il ricorso principale che il ricorso incidentale, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensando tra le parti, le spese del presenl:e giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte gel rico~te----yrincip-R3 del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Pi rE5g-61 incidentale a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 4247-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e diesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale-controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 906/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 1530/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 15 dicembre 2015, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano ed, in accoglimento parziale della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (ora Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli),riconosceva il diritto dell'istante all'inquadramento nell'Area II, posizione economica F6 a decorrere dal 3.7.2007, data del passaggio per mobilità del [OSCURATO:PERSONA], proveniente dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], alla predetta Agenzia, con condanna di questa al pagamento delle relative differenze retributive; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto configurare il passaggio ad altra amministrazione per mobilità una ipotesi di cessione del contratto, soggetta a vincoli quanto a conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, derivandone l'illegittimità dell'inquadramento riconosciuto in quanto, non tenendo conto delle progressioni economiche orizzontali attribuite presso l'amministrazione di provenienza, non risulta rispettoso della previsione di cui all'art. 30, d.lgs. n. 165/2001. che impone l'inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, cui l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli resiste con controricorso; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ricorrente principale, nel denunciare il vizio di omessa motivazione, imputa alla Corte territoriale di non aver nulla argomentato rispetto alla disposta attribuzione della superiore posizione economica in F6, piuttosto che in F4 come riconosciuto all'atto dell'ingresso nella predetta Agenzia, prescindendo altresì dal raffronto tra le mansioni svolte nel profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo professionale di destinazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, d.lgs. n. 165/2001, l'Agenzia ricorrente principale lamenta l'erronea interpretazione della disciplina sulla mobilità accolta dalla Corte territoriale, asserendo doversi ritenere assolta la sancita equivalenza del trattamento retributivo con l'assegnazione presso la nuova amministrazione dell'inquadramento corrispondente alle mansioni di provenienza, restando irrilevanti, tanto più in assenza di tabelle di equiparazione applicabili al caso di specie, la progressione economica acquisita in ragione della professionalità maturata in ambiti operativi del tutto diversi; - che, dal canto suo, il [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale, con l'unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. in relazione all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, lamenta la non conformità a diritto della statuizione relativa alla liquidazione delle spese; - che, rilevata l'inammissibilità del primo motivo del ricorso principale, non essendo più deducibile in questa sede un vizio di omessa motivazione ai sensi del novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., per di più a fronte dell'esito conforme dei giudizi di merito, è a dirsi come, dal canto suo, il secondo motivo, si riveli infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 32498/2021) secondo cui l'istituto della mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in quanto inquadrabile nell'ordinaria fattispecie civilistica della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., realizza una modificazione meramente soggettiva del rapporto, risultando così vincolato all'invarianza degli elementi oggettivi del rapporto medesimo (anzianità, inquadramento, trattamento economico), di modo che l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'amministrazione cessionaria, tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera; che parimenti infondato risulta l'unico motivo del ricorso incidentale, dovendo ritenersi, alla stregua dell'orientamento prevalentemente accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 968/2022) cui questo Collegio intende dare continuità, che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità ben può essere quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e che l'ulteriore riduzione del 50% applicabile ai sensi del comma 8, ( e del 70% per la fase istruttoria) dell'art. 4, D.M. n. 55/2014, risulta giustificabile, stante l'adeguatezza della motivazione della Corte territoriale riferita al carattere seriale della controversia e, così, evidentemente intesa a valorizzare il carattere notorio e ripetitivo delle difese del caso, da qui derivando il rispetto dei minimi tariffari; che, pertanto, vanno rigettati tanto il ricorso principale che il ricorso incidentale, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensando tra le parti, le spese del presenl:e giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte gel rico~te----yrincip-R3 del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Pi rE5g-61 incidentale a norma del co
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