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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 18512/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il [OSCURATO:PERSONA] della Seconda Sezione penale chiamato a decidere nel procedimento R.G.N. 44259/21 sul ricorso del ricorrente; visti gli atti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente e via mail ricorso per ricusazione, ai sensi dell' art. 37 cod. proc. pen., nei confronti del Presidente e del Consigliere relatore del [OSCURATO:PERSONA] della Seconda Sezione penale designati per la trattazione del ricorso, trattato nell'udienza in camera di consiglio del 15 aprile 2022, relativo all'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna con la quale era stato condannato ad un anno di reclusione.

1.1. Si deduce nell'istanza che entrambi i magistrati non sono imparziali e terzi essendo il Grassi estraneo ai fatti e legittimato a proporre l'impugnazione personalmente.

2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, lett. b) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché non è stato presentato nelle forme stabilite dall'art. 38 cod. proc. pen. e viene deciso con procedura camerale de plano (Sez. 6, n. 19532 del 05/03/2018, Stara, Rv. 19532).

3. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ma non anche ad una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della condizione di disagio economico-sociale del Grassi, attualmente in comunità di recupero, anche privo di adeguata alfabetizzazione per come emerge dallo stesso tenore del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/04/2022 La Consigliera estensora Il residente [OSCURATO:PERSONA] Stefano 72 . / /h DEPO8ffATO [OSCURATO:PERSONA] 1 O MA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il [OSCURATO:PERSONA] della Seconda Sezione penale chiamato a decidere nel procedimento R.G.N. 44259/21 sul ricorso del ricorrente; visti gli atti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente e via mail ricorso per ricusazione, ai sensi dell' art. 37 cod. proc. pen., nei confronti del Presidente e del Consigliere relatore del [OSCURATO:PERSONA] della Seconda Sezione penale designati per la trattazione del ricorso, trattato nell'udienza in camera di consiglio del 15 aprile 2022, relativo all'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna con la quale era stato condannato ad un anno di reclusione. 1.1. Si deduce nell'istanza che entrambi i magistrati non sono imparziali e terzi essendo il Grassi estraneo ai fatti e legittimato a proporre l'impugnazione personalmente. 2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, lett. b) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché non è stato presentato nelle forme stabilite dall'art. 38 cod. proc. pen. e viene deciso con procedura camerale de plano (Sez. 6, n. 19532 del 05/03/2018, Stara, Rv. 19532). 3. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ma non anche ad una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della condizione di disagio economico-sociale del Grassi, attualmente in comunità di recupero, anche privo di adeguata alfabetizzazione per come emerge dallo stesso tenore del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/04/2022 La Consigliera estensora Il residente [OSCURATO:PERSONA] Stefano 72 . / /h DEPO8ffATO [OSCURATO:PERSONA] 1 O MA
Sentenza Cassazione n. 18512/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris