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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15046/2026

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tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026controUNIVERSITÀ [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1110/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 289/2021;Numero registro generale 12116/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 15046/202612/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 19/05/20261.

La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia diprimo grado di accoglimento parziale del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la debenzacontributiva addizionale imposta da INPS per il finanziamentodelle indennità ASPI previsto dall’art. 2 comma 28 L.92/2012sui rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.L’importo originario dell’opposto avviso di addebito era statoinfatti ridotto dal Tribunale per intervenuti sgravi operati incorso di causa.La Corte territoriale ha ritenuto che l’ipotesi eccettuativa di cuial successivo comma 29 lett.d) per i lavoratori dipendenti dellepubbliche amministrazioni avente ad oggetto l’esonero dellasola contribuzione addizionale pari all’1,4% sulla retribuzioneimponibile ai fini previdenziali, potesse estendersi anche alleUniversità non statali legalmente riconosciute, le quali, in virtùdell’art. 4, comma 8, L. 243/1991, sono soggette alla disciplinadelle Università statali ai fini delle assicurazioni obbligatoriecontro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria (cd.contribuzione minore).2.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre con un motivo.

L’UniversitàCommerciale [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoda memoria.

La controversia è stata trattata e decisanell’adunanza camerale del 12 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2, co. 28-30, L.92/2012 e dell’art. 4,Numero registro generale 12116/2022co. 8, L. 243/91, nella parte in cui l’impugnata sentenza nonN umero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 15046/2026considera che quest’ultima è norma di carattere generaDleat a pubblicazione 19/05/2026mentre l’art. 2, commi 28 e 29, L. 92/12 è norma speciale.Inoltre, in base a quanto argomentato in sentenza del Consigliodi Stato n.2660/15, non v’è una completa equiparazione traUniversità statali e private; la ratio della norma ex art. 2 co.29lett. d) (l’esclusione dal versamento) avrebbe senso solo per lestatali che devono la loro esistenza sotto l’aspetto finanziarioesclusivamente alle risorse provenienti dallo Stato,diversamente dalle università libere che gravano in misuraminore sullo Stato.

Ed infine rileva che dall’art. 1, co.3, d.l.87/18, che ha escluso le università private fra i soggetti per iquali è previsto l’aumento della contribuzione addizionale, siricaverebbe la pregressa esistenza dell’obbligo contributivo inesame.2.

Nel controricorso l’ente universitario ritiene che per lecontribuzioni minori il regime applicabile sia quello delleuniversità statali, così differenziandosi dagli altri datori di lavoroprivati, e che, relativamente all’assicurazione contro ladisoccupazione involontaria, l’università libera è soggetta allastessa disciplina prevista per le Università pubbliche, conconseguente estensione del regime esonerativo; rileva infineche il D.L. 87/2018 prevede che continuino ad applicarsi ledisposizioni vigenti anteriormente alla data della sua entrata invigore; quindi va riconosciuta l’esistenza di un previgenteregime speciale relativamente alle università private.3.

Il motivo è fondato.4.

L’art. 4, co.8 L. n.243/91 dispone che: “Ai fini delleassicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e ladisoccupazione involontaria e dei versamenti per ilNumero registro generale 12116/2022finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale perN umero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 15046/2026l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), Dleat a pubblicazione 19/05/2026università non statali legalmente riconosciute sono soggette alladisciplina delle università statali.” La Corte d’appello ha ritenutoche la norma, nel riferirsi all’assicurazione obbligatoria contro ladisoccupazione involontaria, si riferisca anche al contributoaddizionale per l’ASpI e la NASpI, poiché inerente alla tipologiadella assicurazione finanziata dall’ente universitario, non allamisura (base o addizionale) dell’assicurazione.5.

Si osserva che la norma risale ad epoca in cui vigeval’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e non lasuccessiva [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego e poi la NuovaAssicurazione Sociale per l’Impiego, e che il contributoaddizionale per il finanziamento ASpI è stato introdottodall’art.2, co.28, L. n.92/12, a carico dei datori di lavororiguardo ai lavoratori assunti con contratto non a tempoindeterminato, per i periodi contributivi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA];dal contributo addizionale sono escluse le sole categorie dilavoratori di cui al successivo comma 29, e tra questi, allalettera d), i lavoratori assunti a tempo determinato dellepubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, co.2 d.lgs. n.165/01, che include tra le pubbliche amministrazioni leuniversità statali; diversamente, nel caso di specie si tratta diuniversità non statale, ai sensi della L. n.243/91, e quindi diun’istituzione non qualificabile come pubblica amministrazione.6.

Ripercorrendo le argomentazioni già svolte da una recentepronuncia di questa Corte (sent. n. 13519/2025), è da ritenereche la L. n.243/91 sia norma generale, sulla quale prevale lanormativa speciale sopravvenuta, riferita ad un particolareistituto quale è quello della contribuzione addizionale ASpI; taleNumero registro generale 12116/2022istituto è disciplinato espressamente dall’art.2, co.29, L.N umero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 15046/2026n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligDoat a pubblicazione 19/05/2026contributivo, con un regime compiuto e tale quindi da prevaleresulla norma generale antecedente del 1991.7.

Va anche precisato che il comma 29 introduce in favor delcontribuente un’ipotesi eccettuativa della contribuzioneaggiuntiva prevista dal comma 28, limitata ad alcune ipotesiespressamente elencate, fra le quali i rapporti con i lavoratoridipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2d.lgs. 165/2001, comprese le Università statali rientranti negliistituti e scuole di ogni ordine e grado.

La disposizione ha intesocosì delimitare l’ambito soggettivo dei beneficiari, nonestensibile, per il carattere di eccezione, ad una norma speciale,successiva a norma generale, al di fuori dei casi espressamenteprevisti per legge, quindi soggetta a stretta interpretazione; senon è espressamente detto, il beneficio non si estende ad altrienti diversi dalle pubbliche amministrazioni; e d’altronde ladisciplina dell’art. 4 L. 243/1991 non prevedeva una totaleequiparazione delle università private alle statali ma soltanto “aifini delle assicurazioni sociali”, ossia sull’andell’assoggettamento al regime contributivo, perl’individuazione delle assicurazioni che si applicano ai lavoratoridipendenti delle università private, e non alla misura dellacontribuzione dovuta per il finanziamento di dette assicurazioni,al quantum.8.

Altro argomento contrario alla estensione dell’ipotesieccettuativa, si ricava agevolmente dalla disposizione dell’art.3,co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in L. n.96/18 secondo il qualela misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, aisensi dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumentoNumero registro generale 12116/2022non si applica alle università private, per le quali continuano aN umero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 15046/2026valere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi Dlaat a pubblicazione 19/05/2026pregressa aliquota addizionale.9.

La soluzione della controversia, alla quale questa Corte ha giàdato risposta nel richiamato precedente intercorso per un casosimile fra le stesse parti, ed al quale si intende dare continuità,non può che essere di accoglimento del ricorso con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale che nonsi è adeguata al suddetto principio interpretativo delle normeapplicate, in vista della affermazione della contestata debenzacontributiva: la causa, invero, non può essere decisa nel merito,dovendosi verificare, con accertamento non verificabile inquesta sede di legittimità, se residuino ulteriori ragioni di creditonon specificate, oggetto di sgravio parziale nell’ambitodell’avviso di addebito originariamente opposto nella suaintegrità.10.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, provvederà anche alla liquidazione delle spesedella presente fase.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per la liquidazione delle spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026controUNIVERSITÀ [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1110/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 289/2021;Numero registro generale 12116/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 15046/202612/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 19/05/20261. La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia diprimo grado di accoglimento parziale del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la debenzacontributiva addizionale imposta da INPS per il finanziamentodelle indennità ASPI previsto dall’art. 2 comma 28 L.92/2012sui rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.L’importo originario dell’opposto avviso di addebito era statoinfatti ridotto dal Tribunale per intervenuti sgravi operati incorso di causa.La Corte territoriale ha ritenuto che l’ipotesi eccettuativa di cuial successivo comma 29 lett.d) per i lavoratori dipendenti dellepubbliche amministrazioni avente ad oggetto l’esonero dellasola contribuzione addizionale pari all’1,4% sulla retribuzioneimponibile ai fini previdenziali, potesse estendersi anche alleUniversità non statali legalmente riconosciute, le quali, in virtùdell’art. 4, comma 8, L. 243/1991, sono soggette alla disciplinadelle Università statali ai fini delle assicurazioni obbligatoriecontro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria (cd.contribuzione minore).2. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre con un motivo. L’UniversitàCommerciale [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoda memoria. La controversia è stata trattata e decisanell’adunanza camerale del 12 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2, co. 28-30, L.92/2012 e dell’art. 4,Numero registro generale 12116/2022co. 8, L. 243/91, nella parte in cui l’impugnata sentenza nonN umero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 15046/2026considera che quest’ultima è norma di carattere generaDleat a pubblicazione 19/05/2026mentre l’art. 2, commi 28 e 29, L. 92/12 è norma speciale.Inoltre, in base a quanto argomentato in sentenza del Consigliodi Stato n.2660/15, non v’è una completa equiparazione traUniversità statali e private; la ratio della norma ex art. 2 co.29lett. d) (l’esclusione dal versamento) avrebbe senso solo per lestatali che devono la loro esistenza sotto l’aspetto finanziarioesclusivamente alle risorse provenienti dallo Stato,diversamente dalle università libere che gravano in misuraminore sullo Stato. Ed infine rileva che dall’art. 1, co.3, d.l.87/18, che ha escluso le università private fra i soggetti per iquali è previsto l’aumento della contribuzione addizionale, siricaverebbe la pregressa esistenza dell’obbligo contributivo inesame.2. Nel controricorso l’ente universitario ritiene che per lecontribuzioni minori il regime applicabile sia quello delleuniversità statali, così differenziandosi dagli altri datori di lavoroprivati, e che, relativamente all’assicurazione contro ladisoccupazione involontaria, l’università libera è soggetta allastessa disciplina prevista per le Università pubbliche, conconseguente estensione del regime esonerativo; rileva infineche il D.L. 87/2018 prevede che continuino ad applicarsi ledisposizioni vigenti anteriormente alla data della sua entrata invigore; quindi va riconosciuta l’esistenza di un previgenteregime speciale relativamente alle università private.3. Il motivo è fondato.4. L’art. 4, co.8 L. n.243/91 dispone che: “Ai fini delleassicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e ladisoccupazione involontaria e dei versamenti per ilNumero registro generale 12116/2022finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale perN umero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 15046/2026l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), Dleat a pubblicazione 19/05/2026università non statali legalmente riconosciute sono soggette alladisciplina delle università statali.” La Corte d’appello ha ritenutoche la norma, nel riferirsi all’assicurazione obbligatoria contro ladisoccupazione involontaria, si riferisca anche al contributoaddizionale per l’ASpI e la NASpI, poiché inerente alla tipologiadella assicurazione finanziata dall’ente universitario, non allamisura (base o addizionale) dell’assicurazione.5. Si osserva che la norma risale ad epoca in cui vigeval’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e non lasuccessiva [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego e poi la NuovaAssicurazione Sociale per l’Impiego, e che il contributoaddizionale per il finanziamento ASpI è stato introdottodall’art.2, co.28, L. n.92/12, a carico dei datori di lavororiguardo ai lavoratori assunti con contratto non a tempoindeterminato, per i periodi contributivi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA];dal contributo addizionale sono escluse le sole categorie dilavoratori di cui al successivo comma 29, e tra questi, allalettera d), i lavoratori assunti a tempo determinato dellepubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, co.2 d.lgs. n.165/01, che include tra le pubbliche amministrazioni leuniversità statali; diversamente, nel caso di specie si tratta diuniversità non statale, ai sensi della L. n.243/91, e quindi diun’istituzione non qualificabile come pubblica amministrazione.6. Ripercorrendo le argomentazioni già svolte da una recentepronuncia di questa Corte (sent. n. 13519/2025), è da ritenereche la L. n.243/91 sia norma generale, sulla quale prevale lanormativa speciale sopravvenuta, riferita ad un particolareistituto quale è quello della contribuzione addizionale ASpI; taleNumero registro generale 12116/2022istituto è disciplinato espressamente dall’art.2, co.29, L.N umero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 15046/2026n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligDoat a pubblicazione 19/05/2026contributivo, con un regime compiuto e tale quindi da prevaleresulla norma generale antecedente del 1991.7. Va anche precisato che il comma 29 introduce in favor delcontribuente un’ipotesi eccettuativa della contribuzioneaggiuntiva prevista dal comma 28, limitata ad alcune ipotesiespressamente elencate, fra le quali i rapporti con i lavoratoridipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2d.lgs. 165/2001, comprese le Università statali rientranti negliistituti e scuole di ogni ordine e grado. La disposizione ha intesocosì delimitare l’ambito soggettivo dei beneficiari, nonestensibile, per il carattere di eccezione, ad una norma speciale,successiva a norma generale, al di fuori dei casi espressamenteprevisti per legge, quindi soggetta a stretta interpretazione; senon è espressamente detto, il beneficio non si estende ad altrienti diversi dalle pubbliche amministrazioni; e d’altronde ladisciplina dell’art. 4 L. 243/1991 non prevedeva una totaleequiparazione delle università private alle statali ma soltanto “aifini delle assicurazioni sociali”, ossia sull’andell’assoggettamento al regime contributivo, perl’individuazione delle assicurazioni che si applicano ai lavoratoridipendenti delle università private, e non alla misura dellacontribuzione dovuta per il finanziamento di dette assicurazioni,al quantum.8. Altro argomento contrario alla estensione dell’ipotesieccettuativa, si ricava agevolmente dalla disposizione dell’art.3,co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in L. n.96/18 secondo il qualela misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, aisensi dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumentoNumero registro generale 12116/2022non si applica alle università private, per le quali continuano aN umero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 15046/2026valere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi Dlaat a pubblicazione 19/05/2026pregressa aliquota addizionale.9. La soluzione della controversia, alla quale questa Corte ha giàdato risposta nel richiamato precedente intercorso per un casosimile fra le stesse parti, ed al quale si intende dare continuità,non può che essere di accoglimento del ricorso con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale che nonsi è adeguata al suddetto principio interpretativo delle normeapplicate, in vista della affermazione della contestata debenzacontributiva: la causa, invero, non può essere decisa nel merito,dovendosi verificare, con accertamento non verificabile inquesta sede di legittimità, se residuino ulteriori ragioni di creditonon specificate, oggetto di sgravio parziale nell’ambitodell’avviso di addebito originariamente opposto nella suaintegrità.10. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, provvederà anche alla liquidazione delle spesedella presente fase. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per la liquidazione delle spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio2026.La PresidenteGabriella Marchese
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