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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15647/2026

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l’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo legale rappresentante pro – tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.2826/2024, pubblicata il 23 aprile 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 13 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;vista l’istanza di decisione tempestivamente spiegata dalricorrente all’esito della proposta di definizione accelerata delgiudizio ex art. 380-bis c.p.c.;Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2014, l’[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] conveniva,davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] alfine di ottenere la declaratoria di intervenuta risoluzione di dirittodel contratto di compravendita con riserva della proprietàconcluso tra le parti con atto pubblico del 19 novembre 2008, rep.n. 19578, racc. n. 9544, trascritto il 28 novembre 2008, r.g. n.50174, r.p. n. 39405, avente ad oggetto il fondo sito in agro delComune di Tarsia, contrade [OSCURATO:PERSONA] e Collette, estesocomplessivi ha 11.55.70, riportato in catasto terreni al foglio n.10, particelle nn. 48 e 49, e al foglio n. 20, particelle n. 4 porzioneAA e n. 4 porzione AB, per il prezzo complessivo di euro254.870,83, da corrispondersi in 60 rate semestrali dell’importo dieuro 6.472,04 ciascuna, a decorrere dal 30 giugno 2009, oltre allarata di preammortamento da corrispondere entro il 31 dicembre2008, in virtù della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art.7 del richiamato contratto – il quale prevedeva che la vendita sisarebbe risolta di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualoral’acquirente fosse risultato moroso nel pagamento di due rate delprezzo –, poiché l’acquirente aveva omesso qualunqueversamento, lasciando insoluto l’importo di euro 65.612,50.

Insubordine, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione delcontratto per grave inadempimento della parte acquirente.

In ogniNumero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026caso, con la conseguente immediata condanna alla restituzionedel bene.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], ilquale concludeva per il rigetto delle domande avversarie,assumendo che la clausola risolutiva espressa fosse generica edeccependo l’inadempimento dell’alienante in ordine alle alterazionio modificazioni della struttura organica del terreno venduto e dellerelative coltivazioni, incidenti sulla produttività del fondo.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2451/2016,depositata l’8 febbraio 2016, dichiarava la risoluzione di dirittodel contratto di vendita immobiliare con riserva della proprietàstipulato tra le parti, per mancato pagamento di oltre due ratedel prezzo, in violazione della clausola risolutiva espressa di cuiall’art. 7 del contratto, condannando il Papaianni all’immediatorilascio dell’unità immobiliare in favore dell’[OSCURATO:PERSONA].2.– Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2016, MosèCataldo [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronunciadi prime cure, lamentando: 1) che non vi era una specificaclausola risolutiva espressa nel contratto di vendita con patto diriservato dominio del 19 novembre 2008, attesa la sua genericità,riferendosi genericamente l’art. 7 ad altre obbligazioni derivantidal regolamento negoziale; 2) che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] avevarinunciato tacitamente alla facoltà di avvalersi della clausolarisolutiva espressa per il mancato pagamento di due rate delprezzo, ponendo così in essere un atto di volontà abdicativa, inragione del lungo tempo decorso dal mancato pagamento sinoall’esercizio dell’iniziativa giudiziale.Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026Si costituiva nel giudizio d’impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA], il qualeinstava per il rigetto dell’appello e per la conseguente confermadella pronuncia appellata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma,con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, perl’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che il primo motivo eraaspecifico, a fronte del rilievo della sentenza di primo gradosecondo cui la clausola invocata dall’attore era determinata, equindi non inficiata da nullità, per la parte in cui prevedeva larisoluzione in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamentodel prezzo in almeno due ratei, quale fattispecie rilevante nel casoconcreto, così ritenendo che la nullità non si estendesse all’interaclausola, ma riguardasse altre ipotesi che non attenevano allacontroversia in esame; b) che, infatti, l’appellante, non solo non siera minimamente confrontato con tale motivazione, ma nemmenoaveva individuato in modo specifico il vizio sostanziale da cui taleasserzione sarebbe stata inficiata; c) che, nel caso di specie, in cuivi era prova della diffida inviata da [OSCURATO:PERSONA] al Papaianni, ricevutanel marzo 2013, doveva escludersi che il tempo trascorso perproporre l’azione di risoluzione fosse significativo di un attoabdicativo, considerando che non vi era luogo a ritenere chel’inerzia fosse espressione dell’abituale tolleranza a procrastinare iltermine di esecuzione dell’obbligazione di pagamento, in quantonessun rateo risultava essere stato pagato dall’acquirente,nemmeno in ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto;d) che il tempo trascorso prima dell’iniziativa giudiziale trovavaNumero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026inoltre giustificazione nelle finalità istituzionali dell’Ente, tra lequali rientrava anche lo scopo di agevolare, in cooperazione con leRegioni, la formazione e l’ampliamento della proprietà agricola.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] AntonioPapaianni.Ha resistito, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA].4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizioneanticipata del giudizio depositata il 18 marzo 2025, comunicata il18 marzo 2025, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua dellaritenuta manifesta infondatezza del ricorso.Con istanza depositata il 17 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] AntonioPapaianni ha chiesto la decisione della causa.5.– Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Si premette che il consigliere delegato che ha formulatola proposta di definizione può far parte ed essere nominatorelatore del collegio investito della definizione del giudizio ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52c.p.c. (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).2.– Tanto premesso, con il primo motivo svolto il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lafalsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte di meritoritenuto aspecifico il motivo di appello spiegato dal Papaianni,benché la censura fosse correlata alla ratio decidendi,Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026conformemente all’art. 345 c.p.c., avuto riguardo alla contestatavalidità della clausola risolutiva espressa.2.1.– Il motivo è infondato.Infatti, la sentenza impugnata ha precisato che la ribaditacontestazione in ordine alla indeterminatezza dell’evocataclausola risolutiva espressa non censurava la specifica ratiodecidendi richiamata dalla sentenza di prime cure.Il Tribunale aveva, in proposito, specificato che, a frontedell’indeterminatezza della seconda parte della clausola, ove sistabiliva la risoluzione di diritto nell’ipotesi in cui l’acquirente conpatto di riservato dominio fosse risultato inadempiente rispettoalle altre obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti di ISMEAo garantite da [OSCURATO:PERSONA] per finanziamenti diretti o fideiussioni eregolate da specifici contratti connessi alla vendita, tale daingenerare la nullità di detta parte della clausola, la risoluzione dicui si era chiesto l’accertamento atteneva alla prima parte dellaclausola, assolutamente determinata, ove si stabiliva larisoluzione di diritto qualora l’acquirente fosse risultato morosonel pagamento di due rate del prezzo.Con l’effetto che, essendo stata chiesta la risoluzione per ilmancato pagamento di oltre due rate del prezzo convenuto, ilrichiamo all’indeterminatezza della seconda parte non avrebbeavuto alcuna rilevanza.Ebbene, deve essere confermato che l’appellante non avevaconfutato la ragione per la quale la clausola risolutiva espressaevocata in concreto avrebbe prodotto l’effetto risolutivo nellafattispecie.Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026E comunque è stato ribadito che tale prima parte dellaclausola era assolutamente determinata (sulla determinatezza diuna siffatta clausola si rinvia a Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28260del 04/11/2024), con la conseguenza che la contestazione sulladichiarazione di aspecificità del motivo d’appello è priva di pregio.3.– Con il secondo motivo proposto il ricorrente censura, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 1456 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., peravere la Corte territoriale dichiarato la risoluzione di diritto delcontratto di vendita con patto di riservato dominio del 19novembre 2008, con la conseguente condanna al rilasciodell’immobile, nonostante la clausola risolutiva espressarichiamata non operasse, stante la rinuncia implicita alla stessada parte di [OSCURATO:PERSONA].3.1.– Il motivo è infondato.Ebbene, la sentenza impugnata ha motivato in ordine alleragioni per le quali non avrebbe potuto ritenersi che la clausolarisolutiva espressa fosse stata rinunciata, avendo appunto fattoriferimento all’invio della diffida del marzo 2013, tale daescludere che il tempo trascorso per proporre l’azione giudizialedi risoluzione fosse significativo di un atto abdicativo, e tenutoconto altresì della circostanza che il tempo trascorso primadell’iniziativa giudiziale trovava giustificazione nelle finalitàistituzionali dell’ente, tra le quali rientrava anche quella diagevolare, in cooperazione con le Regioni, la formazione el’ampliamento della proprietà agricola.Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026Sul punto, occorre evidenziare che, in tema di clausolarisolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice noncomporta l’eliminazione della clausola, né determina la tacitarinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice,contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza,manifesti l’intenzione – come, nella specie, attraverso l’inviatadiffida – di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazionedell’inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà,che non richiede forme rituali e può desumersi per fatticoncludenti, il creditore comunque richiama il debitore all’esattoadempimento delle proprie obbligazioni (Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 14195 del 05/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 24564 del31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15026 del 15/07/2005).4.– In definitiva, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizioneanticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis,ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità allaproposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma,c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrentesoccombente al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata nonché, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore adeuro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che siliquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellasomma equitativamente determinata in euro 8.500,00 e alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma dieuro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo legale rappresentante pro – tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.2826/2024, pubblicata il 23 aprile 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 13 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;vista l’istanza di decisione tempestivamente spiegata dalricorrente all’esito della proposta di definizione accelerata delgiudizio ex art. 380-bis c.p.c.;Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2014, l’[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] conveniva,davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] alfine di ottenere la declaratoria di intervenuta risoluzione di dirittodel contratto di compravendita con riserva della proprietàconcluso tra le parti con atto pubblico del 19 novembre 2008, rep.n. 19578, racc. n. 9544, trascritto il 28 novembre 2008, r.g. n.50174, r.p. n. 39405, avente ad oggetto il fondo sito in agro delComune di Tarsia, contrade [OSCURATO:PERSONA] e Collette, estesocomplessivi ha 11.55.70, riportato in catasto terreni al foglio n.10, particelle nn. 48 e 49, e al foglio n. 20, particelle n. 4 porzioneAA e n. 4 porzione AB, per il prezzo complessivo di euro254.870,83, da corrispondersi in 60 rate semestrali dell’importo dieuro 6.472,04 ciascuna, a decorrere dal 30 giugno 2009, oltre allarata di preammortamento da corrispondere entro il 31 dicembre2008, in virtù della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art.7 del richiamato contratto – il quale prevedeva che la vendita sisarebbe risolta di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualoral’acquirente fosse risultato moroso nel pagamento di due rate delprezzo –, poiché l’acquirente aveva omesso qualunqueversamento, lasciando insoluto l’importo di euro 65.612,50. Insubordine, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione delcontratto per grave inadempimento della parte acquirente. In ogniNumero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026caso, con la conseguente immediata condanna alla restituzionedel bene.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], ilquale concludeva per il rigetto delle domande avversarie,assumendo che la clausola risolutiva espressa fosse generica edeccependo l’inadempimento dell’alienante in ordine alle alterazionio modificazioni della struttura organica del terreno venduto e dellerelative coltivazioni, incidenti sulla produttività del fondo.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2451/2016,depositata l’8 febbraio 2016, dichiarava la risoluzione di dirittodel contratto di vendita immobiliare con riserva della proprietàstipulato tra le parti, per mancato pagamento di oltre due ratedel prezzo, in violazione della clausola risolutiva espressa di cuiall’art. 7 del contratto, condannando il Papaianni all’immediatorilascio dell’unità immobiliare in favore dell’[OSCURATO:PERSONA].2.– Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2016, MosèCataldo [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronunciadi prime cure, lamentando: 1) che non vi era una specificaclausola risolutiva espressa nel contratto di vendita con patto diriservato dominio del 19 novembre 2008, attesa la sua genericità,riferendosi genericamente l’art. 7 ad altre obbligazioni derivantidal regolamento negoziale; 2) che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] avevarinunciato tacitamente alla facoltà di avvalersi della clausolarisolutiva espressa per il mancato pagamento di due rate delprezzo, ponendo così in essere un atto di volontà abdicativa, inragione del lungo tempo decorso dal mancato pagamento sinoall’esercizio dell’iniziativa giudiziale.Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026Si costituiva nel giudizio d’impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA], il qualeinstava per il rigetto dell’appello e per la conseguente confermadella pronuncia appellata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma,con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, perl’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che il primo motivo eraaspecifico, a fronte del rilievo della sentenza di primo gradosecondo cui la clausola invocata dall’attore era determinata, equindi non inficiata da nullità, per la parte in cui prevedeva larisoluzione in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamentodel prezzo in almeno due ratei, quale fattispecie rilevante nel casoconcreto, così ritenendo che la nullità non si estendesse all’interaclausola, ma riguardasse altre ipotesi che non attenevano allacontroversia in esame; b) che, infatti, l’appellante, non solo non siera minimamente confrontato con tale motivazione, ma nemmenoaveva individuato in modo specifico il vizio sostanziale da cui taleasserzione sarebbe stata inficiata; c) che, nel caso di specie, in cuivi era prova della diffida inviata da [OSCURATO:PERSONA] al Papaianni, ricevutanel marzo 2013, doveva escludersi che il tempo trascorso perproporre l’azione di risoluzione fosse significativo di un attoabdicativo, considerando che non vi era luogo a ritenere chel’inerzia fosse espressione dell’abituale tolleranza a procrastinare iltermine di esecuzione dell’obbligazione di pagamento, in quantonessun rateo risultava essere stato pagato dall’acquirente,nemmeno in ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto;d) che il tempo trascorso prima dell’iniziativa giudiziale trovavaNumero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026inoltre giustificazione nelle finalità istituzionali dell’Ente, tra lequali rientrava anche lo scopo di agevolare, in cooperazione con leRegioni, la formazione e l’ampliamento della proprietà agricola.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] AntonioPapaianni.Ha resistito, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA].4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizioneanticipata del giudizio depositata il 18 marzo 2025, comunicata il18 marzo 2025, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua dellaritenuta manifesta infondatezza del ricorso.Con istanza depositata il 17 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] AntonioPapaianni ha chiesto la decisione della causa.5.– Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Si premette che il consigliere delegato che ha formulatola proposta di definizione può far parte ed essere nominatorelatore del collegio investito della definizione del giudizio ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).2.– Tanto premesso, con il primo motivo svolto il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lafalsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte di meritoritenuto aspecifico il motivo di appello spiegato dal Papaianni,benché la censura fosse correlata alla ratio decidendi,Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026conformemente all’art. 345 c.p.c., avuto riguardo alla contestatavalidità della clausola risolutiva espressa.2.1.– Il motivo è infondato.Infatti, la sentenza impugnata ha precisato che la ribaditacontestazione in ordine alla indeterminatezza dell’evocataclausola risolutiva espressa non censurava la specifica ratiodecidendi richiamata dalla sentenza di prime cure.Il Tribunale aveva, in proposito, specificato che, a frontedell’indeterminatezza della seconda parte della clausola, ove sistabiliva la risoluzione di diritto nell’ipotesi in cui l’acquirente conpatto di riservato dominio fosse risultato inadempiente rispettoalle altre obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti di ISMEAo garantite da [OSCURATO:PERSONA] per finanziamenti diretti o fideiussioni eregolate da specifici contratti connessi alla vendita, tale daingenerare la nullità di detta parte della clausola, la risoluzione dicui si era chiesto l’accertamento atteneva alla prima parte dellaclausola, assolutamente determinata, ove si stabiliva larisoluzione di diritto qualora l’acquirente fosse risultato morosonel pagamento di due rate del prezzo.Con l’effetto che, essendo stata chiesta la risoluzione per ilmancato pagamento di oltre due rate del prezzo convenuto, ilrichiamo all’indeterminatezza della seconda parte non avrebbeavuto alcuna rilevanza.Ebbene, deve essere confermato che l’appellante non avevaconfutato la ragione per la quale la clausola risolutiva espressaevocata in concreto avrebbe prodotto l’effetto risolutivo nellafattispecie.Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026E comunque è stato ribadito che tale prima parte dellaclausola era assolutamente determinata (sulla determinatezza diuna siffatta clausola si rinvia a Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28260del 04/11/2024), con la conseguenza che la contestazione sulladichiarazione di aspecificità del motivo d’appello è priva di pregio.3.– Con il secondo motivo proposto il ricorrente censura, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 1456 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., peravere la Corte territoriale dichiarato la risoluzione di diritto delcontratto di vendita con patto di riservato dominio del 19novembre 2008, con la conseguente condanna al rilasciodell’immobile, nonostante la clausola risolutiva espressarichiamata non operasse, stante la rinuncia implicita alla stessada parte di [OSCURATO:PERSONA].3.1.– Il motivo è infondato.Ebbene, la sentenza impugnata ha motivato in ordine alleragioni per le quali non avrebbe potuto ritenersi che la clausolarisolutiva espressa fosse stata rinunciata, avendo appunto fattoriferimento all’invio della diffida del marzo 2013, tale daescludere che il tempo trascorso per proporre l’azione giudizialedi risoluzione fosse significativo di un atto abdicativo, e tenutoconto altresì della circostanza che il tempo trascorso primadell’iniziativa giudiziale trovava giustificazione nelle finalitàistituzionali dell’ente, tra le quali rientrava anche quella diagevolare, in cooperazione con le Regioni, la formazione el’ampliamento della proprietà agricola.Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026Sul punto, occorre evidenziare che, in tema di clausolarisolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice noncomporta l’eliminazione della clausola, né determina la tacitarinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice,contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza,manifesti l’intenzione – come, nella specie, attraverso l’inviatadiffida – di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazionedell’inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà,che non richiede forme rituali e può desumersi per fatticoncludenti, il creditore comunque richiama il debitore all’esattoadempimento delle proprie obbligazioni (Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 14195 del 05/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 24564 del31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15026 del 15/07/2005).4.– In definitiva, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizioneanticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis,ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità allaproposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma,c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrentesoccombente al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata nonché, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore adeuro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che siliquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,Numero registro generale 24188/2024Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15647/2026Data pubblicazione 22/05/2026n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellasomma equitativamente determinata in euro 8.500,00 e alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma dieuro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 15647/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris