CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23313-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 34014/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ai sensi dell'art.391 bis cod.proc.civ. avverso l'ordinanza nr. 34014 del 2019 con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto, il ricorso ordinario avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina nr. 213 del 2017; 2. a fondamento del decisum, la Corte ha, in premessa, osservato che la sentenza impugnata, redatta in formato cartaceo e non telematico, risultava depositata in cancelleria il 22.2.2017, come da sottoscrizione del funzionario; 3. pertanto, ai fini del decorso del termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod.proc.civ., applicabile ratione temporis, «d(oveva) considerarsi rilevante soltanto l'attestazione dell'avvenuto deposito» ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non la diversa data (23.2.2017) apposta a margine della sentenza «priva di sottoscrizione, coincidente con la comunicazione di cancelleria eseguita via pec alle parti» (v. §§ 12 e 13 ord. nr . 34014 del 2019); 4. per la Corte, dunque, non trovava applicazione la disciplina che attribuisce al momento di trasmissione del provvedimento, in via telematica, il completamento e l'esternazione del procedimento decisionale; Ric. 2020 n. 23313 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- 5. al giudizio di revocazione, articolato in un unico motivo, ha resistito, con controricorso, RFI - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; 6. sono intimate le parti indicate in epigrafe; 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; 8. parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 9. con l'unico motivo, ai sensi dell'art.. 391 bis cod.proc.civ. e dell'art. 395 nr. 4 cod.proc.civ. è dedotto errore di fatto revocatorio risultante dagli atti del procedimento; 10. l'odierno ricorso è fondato, essenzialmente, sulla circostanza che parte ricorrente, unitamente alla memoria illustrativa del ricorso ordinario per cassazione, depositata in prossimità dell'adunanza camerale del 10 settembre 2019, produceva il certificato del 26 agosto 2019, a firma del Cancelliere della Corte di appello di Messina, sig. [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva attestato che la sentenza «n. 213/2017 [...] (era) stata depositata e pubblicata il 23.2.2017, con numero di cronologico nr. 786 del 23.2.2017 [...]»; 11. con la indicata memoria difensiva si evidenziava, dunque, che l'apposizione del timbro a tampone recante la data del 22 febbraio 2017 era «frutto di una mera svista del cancelliere, dott. [OSCURATO:PERSONA] - nelle more [...} transitato in quiescenza»; 12. l'errore percettivo è, in particolare, individuato nel fatto che l'ordinanza oggetto di revocazione affermerebbe che: « neppure (sarebbe stato) prospettato da parte del ricorrente [...] l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico [...] in data successiva a quella del deposito[...]» mentre detta prospettazione c'era ed era contenuta nella memoria ex art. 380 bis, sicché errata risulterebbe la successiva affermazione della Corte di non operatività del principio di cui alla pronuncia, a sezioni unite, nr. 18569 del 2016; Ric. 2020 n. 23313 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- 13. il ricorso è inammissibile; 14. per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (tra le tante, Cass. nr. 442 del 2018, Cass. nr. 6405 del 2018; Cass. nr. 4456 del 2015; in motiv., Cass., sez. un., nr. 5906 del 2020); 15. l'errore revocatorio deve, dunque, avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve, inoltre, essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata «con certezza di segno opposto» (nei termini, Cass. nr. 5197 del 2002; successivamente, ex plurimis, in motivaz. Cass. nr. 19240 del 2011; Cass. nr. n.4050 del 2016); 16. l'errore di fatto, invece, non è mai ravvisabile nell'ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento degli atti processuali ed è, quindi, esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (tra le molte, Cass. nr. 6405 del 2018 cit.; Cass. nr. 22171 del 2010; in motiv., Cass., sez.un., nr. 8984 del 2018); 17. alla stregua di tali riassuntive indicazioni, emerge chiaramente come la parte ricorrente non faccia valere alcun errore percettivo nel senso chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata e ciò in quanto il provvedimento della Corte dà conto delle memorie illustrative depositate dalle parti e considera entrambe le date in Ric. 2020 n. 23313 sez. ML - ud. 25-01-2022 -4- discussione (nello specifico, sia il 22 che il 23 febbraio 2017), ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per impugnare, per poi attribuire rilevanza ad una sola di esse, ovvero all'unica apposta in sentenza, con sottoscrizione del cancelliere; 18. si è, dunque, in presenza di un'attività valutativa, sottratta al rimedio revocatorio; 19. in ogni caso, il denunciato contrasto tra l'argomentazione dell'ordinanza revocanda -relativa alla mancata prospettazione che l'inserimento nell'elenco cronologico si fosse perfezionato in epoca successiva a quella del deposito- e il contenuto dell'attestazione allegata alla memoria difensiva (in cui detta prospettazione figurerebbe) difetta dei caratteri della obiettività e dell'evidenza che, come si è detto, devono connotare l'errore revocatorio. In altre parole, il fatto che si assume erroneamente percepito non è decisivo nel senso di determinare, con certezza, un diverso esito della lite; 20. la pronuncia della Corte si fonda, infatti, sull'assorbente argomentazione che, nella specie, vi è una sola data che rileva: quella di deposito, posta in calce alla sentenza impugnata. L'altra, posta a margine è, per il Collegio, priva di qualsiasi valore, non trattandosi di sentenza depositata in via telematica; non è cioè espressione di un'attestazione di cancelleria (v. in argomento Cass.nr.12986 del 2016). Coerente segue, allora, l'ulteriore affermazione secondo cui «non è applicabile il principio sancito da Sezioni Unite n. 18659 del 2016 (in base al quale) [...], in caso di apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il Giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 cod.civ.- il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo»; 21. il superiore principio (seguito, tra le altre, da Cass. nr. 3536 del 2020 richiamata nel ricorso per revocazione) postula, evidentemente, l'apposizione di due attestazioni di cancelleria che, invece, il provvedimento oggetto di revocazione ha escluso, con ogni Ric. 2020 n. 23313 sez. ML - ud. 25-01-2022 -5- conseguenza per ciò che riguarda, anche, l'assoluta irrilevanza della certificazione del 26 agosto 2019. Fino a querela di falso, infatti, la pronuncia della Corte di appello di Messina è «venuta ad esistenza» in data 22 febbraio 2017 e alcun rilievo può avere la certificazione postuma. Il cancelliere, nell'espletamento della sua attività di preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.), non può, infatti, attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell'art. 133 cod.civ., alla data del deposito, sia stata, invece, pubblicata in data successiva (v., ex plurimis, in motiv. Cass. nr. 16439 del 2021 con richiamo, in parte qua, di Cass., sez.un. nr. 13794 del 2012); 22. sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; 23. le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte controricorrente, come da dispositivo; nulla deve provvedersi in relazione alle parti intimate, in difetto di attività difensiva; 24. va dato, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore della controricorrente, in Euro 3000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 23313 sez. ML - ud. 25-01-2022 -6- unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'aduna