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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05414/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] (incorporata nel [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata con atto notarile, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, nominata dall’incorporante in sostituzione dell’originario procuratore, avendo la società eletto domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4591, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata in data 9.7.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Atto di irrogazione di sanzioni - Annullamento dell’avviso di accertamento pregiudicante - Cassazione con rinvio della decisione sull’atto impositivo -Conseguenze. la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’atto di contestazione di sanzioni n.

TK3CO0303040/2010 in relazione ad accertato maggior reddito Ires percepito dalla società nell’anno 2005.

La maggior imposta dipendeva pertanto da separato avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanziaria riteneva di procedere al recupero di pretesi costi, ritenuti indeducibili, conseguendone che la società, anziché registrare rilevanti perdite, aveva percepito un reddito milionario.

Nella tesi dell’Agenzia delle Entrate la società [OSCURATO:PERSONA], consolidata, aveva erroneamente qualificato un’operazione infragruppo come un onere deducibile (perdita su crediti), mentre ricorreva invece la rinuncia ad un credito vantato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], interamente posseduta, che avrebbe dovuto essere contabilizzata “quale costo incrementativo del valore delle quote della società Proim possedute (100%)” (sent.

CTR, p. 1).

La società replicava che la propria dichiarazione dei redditi era corretta, perché tra le società era intercorso un accordo transattivo, attestato da scrittura privata.

2. La società [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l’atto di contestazione delle sanzioni, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, proponendo censure basate essenzialmente sulla contestazione del fondamento dell’avviso di accertamento presupposto all’irrogazione delle sanzioni, separatamente impugnato.

La CTP, osservato che era stato accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento di un maggior reddito Ires, annullava anche il conseguenziale atto di contestazione sottoposto al suo esame, ed oggetto del presente giudizio.

3. Spiegava appello, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai primi giudici, l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, la CTR confermava la decisione adottata dalla CTP.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia emessa dal giudice dell’appello, l’Ente impositore, affidandosi a due motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso la società, che ha successivamente depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore, con variazione del domicilio eletto.

4.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, ed ha domandato di accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, per avere il giudice dell’appello erroneamente attribuito a pronuncia non definitiva gli effetti che, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., sono propri solo della decisione passata in giudicato.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello, per aver annullato l’atto di contestazione per cui è causa in base all’unico presupposto dell’annullamento dell’avviso di accertamento su cui esso si fonda, sebbene la decisione sull’atto impositivo non fosse divenuta definitiva.

L’Agenzia delle Entrate censura la decisione adottata dalla CTR per aver annullato l’atto che disponeva l’irrogazione delle sanzioni, sul solo presupposto dell’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento pregiudicante, sebbene la decisione sullo stesso non fosse divenuta definitiva, circostanza pacifica tra le parti.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica, in via subordinata, la nullità della sentenza adottata dalla CTR per non aver disposto la sospensione del giudizio, in attesa che la pronuncia sull’avviso di accertamento pregiudicante divenisse definitiva.

L’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello per non aver disposto la sospensione del presente giudizio avente ad oggetto le sole sanzioni, in attesa della definizione con pronuncia passata in giudicato del processo pregiudicante, relativo all’avviso di accertamento notificato alla società contestandosi il conseguimento di un maggior reddito non dichiarato.

I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.

3. Invero, può essere ricordato come questa Corte regolatrice abbia statuito che “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.)”, Cass.

S.U. 29.7.2021, n. 21763, non mancando le Sezioni Unite di chiarire che “per effetto dell'applicabilità del citato art. 336, comma 2, c.p.c. (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, "ai provvedimenti" dipendenti) … la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell'effetto espansivo esterno conseguente alla riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, ristabilendosi - ancorché ex post -l'armonia tra i giudicati”.

3.1. Nel caso di specie, però, occorre osservare che il giudizio attinente l’avviso di accertamento relativo al maggior reddito perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2005, recante n.

TK3081001470/2010, che nella decisione adottata dalla CTR avrebbe assicurato fondamento alla decisione della causa dipendente, oggetto del presente giudizio e relativa all’irrogazione delle sanzioni, è stata trattata contestualmente da questa Corte regolatrice, che ha disposto la cassazione con rinvio della decisione di annullamento assunta dalla CTR.

Ne consegue che la decisione della CTR in materia di annullamento dell’atto di contestazione, motivata sull’annullamento dell’avviso di accertamento pregiudicante, è rimasta priva di fondamento.

4. Occorre pertanto disporre, in accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, la cassazione della decisione sull’atto di contestazione delle sanzioni impugnata in questo giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché proceda a nuovo giudizio.

Il giudice del rinvio provvederà anche aregolare le spese di lite del giudizio di legittimità.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] (incorporata nel [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata con atto notarile, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, nominata dall’incorporante in sostituzione dell’originario procuratore, avendo la società eletto domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4591, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata in data 9.7.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Atto di irrogazione di sanzioni - Annullamento dell’avviso di accertamento pregiudicante - Cassazione con rinvio della decisione sull’atto impositivo -Conseguenze. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’atto di contestazione di sanzioni n. TK3CO0303040/2010 in relazione ad accertato maggior reddito Ires percepito dalla società nell’anno 2005. La maggior imposta dipendeva pertanto da separato avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanziaria riteneva di procedere al recupero di pretesi costi, ritenuti indeducibili, conseguendone che la società, anziché registrare rilevanti perdite, aveva percepito un reddito milionario. Nella tesi dell’Agenzia delle Entrate la società [OSCURATO:PERSONA], consolidata, aveva erroneamente qualificato un’operazione infragruppo come un onere deducibile (perdita su crediti), mentre ricorreva invece la rinuncia ad un credito vantato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], interamente posseduta, che avrebbe dovuto essere contabilizzata “quale costo incrementativo del valore delle quote della società Proim possedute (100%)” (sent. CTR, p. 1). La società replicava che la propria dichiarazione dei redditi era corretta, perché tra le società era intercorso un accordo transattivo, attestato da scrittura privata. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l’atto di contestazione delle sanzioni, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, proponendo censure basate essenzialmente sulla contestazione del fondamento dell’avviso di accertamento presupposto all’irrogazione delle sanzioni, separatamente impugnato. La CTP, osservato che era stato accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento di un maggior reddito Ires, annullava anche il conseguenziale atto di contestazione sottoposto al suo esame, ed oggetto del presente giudizio. 3. Spiegava appello, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai primi giudici, l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, la CTR confermava la decisione adottata dalla CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia emessa dal giudice dell’appello, l’Ente impositore, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso la società, che ha successivamente depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore, con variazione del domicilio eletto. 4.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, ed ha domandato di accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, per avere il giudice dell’appello erroneamente attribuito a pronuncia non definitiva gli effetti che, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., sono propri solo della decisione passata in giudicato. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello, per aver annullato l’atto di contestazione per cui è causa in base all’unico presupposto dell’annullamento dell’avviso di accertamento su cui esso si fonda, sebbene la decisione sull’atto impositivo non fosse divenuta definitiva. L’Agenzia delle Entrate censura la decisione adottata dalla CTR per aver annullato l’atto che disponeva l’irrogazione delle sanzioni, sul solo presupposto dell’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento pregiudicante, sebbene la decisione sullo stesso non fosse divenuta definitiva, circostanza pacifica tra le parti. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica, in via subordinata, la nullità della sentenza adottata dalla CTR per non aver disposto la sospensione del giudizio, in attesa che la pronuncia sull’avviso di accertamento pregiudicante divenisse definitiva. L’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello per non aver disposto la sospensione del presente giudizio avente ad oggetto le sole sanzioni, in attesa della definizione con pronuncia passata in giudicato del processo pregiudicante, relativo all’avviso di accertamento notificato alla società contestandosi il conseguimento di un maggior reddito non dichiarato. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva. 3. Invero, può essere ricordato come questa Corte regolatrice abbia statuito che “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.)”, Cass. S.U. 29.7.2021, n. 21763, non mancando le Sezioni Unite di chiarire che “per effetto dell'applicabilità del citato art. 336, comma 2, c.p.c. (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, "ai provvedimenti" dipendenti) … la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell'effetto espansivo esterno conseguente alla riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, ristabilendosi - ancorché ex post -l'armonia tra i giudicati”. 3.1. Nel caso di specie, però, occorre osservare che il giudizio attinente l’avviso di accertamento relativo al maggior reddito perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2005, recante n. TK3081001470/2010, che nella decisione adottata dalla CTR avrebbe assicurato fondamento alla decisione della causa dipendente, oggetto del presente giudizio e relativa all’irrogazione delle sanzioni, è stata trattata contestualmente da questa Corte regolatrice, che ha disposto la cassazione con rinvio della decisione di annullamento assunta dalla CTR. Ne consegue che la decisione della CTR in materia di annullamento dell’atto di contestazione, motivata sull’annullamento dell’avviso di accertamento pregiudicante, è rimasta priva di fondamento. 4. Occorre pertanto disporre, in accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, la cassazione della decisione sull’atto di contestazione delle sanzioni impugnata in questo giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché proceda a nuovo giudizio. Il giudice del rinvio provvederà anche aregolare le spese di lite del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diver
Sentenza Cassazione n. 05414/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris