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CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 28230/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 24764-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 1089 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 809/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2016 R.G.N. 3253/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 28.4.2016, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis di pagare all'INPGI somme per contributi omessi in danno di taluni lavoratori ritenuti giornalisti professionisti; che avverso tale pronuncia l'INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura; che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 300 ss. (e in particolare dell'art. 305) c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la tempestività della riassunzione del processo effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. andasse giudicata assumendo quale dies a quo la comunicazione che dell'avvenuta interruzione del giudizio era stata data al curatore da parte del difensore della società in bonis; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale tenuto conto della circostanza di fatto riferita da uno dei testi, secondo cui i pezzi scritti autonomamente dai lavoratori per i quali era stato richiesto il pagamento dei contributi erano gradualmente aumentati e dal 2002 in poi almeno il 70% delle testate era composto con pezzi elaborati autonomamente da costoro;che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 att. c.p.c., per non avere la Corte di merito spiegato da quali dei documenti prodotti dall'odierna controricorrente si potesse evincere che la stesura di brevi testi editoriali da parte dei lavoratori per i quali era stato chiesto il pagamento dei contributi era un fatto del tutto occasionale e residuale e per non aver preso in considerazione le testimonianze raccolte nel giudizio; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per erronea interpretazione dell'art. 28,

I. n. 69/1963, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale immotivatamente escluso la natura giornalistica dell'attività svolta dai lavoratori per i quali era stato chiesto il pagamento dei contributi senza considerare che essi avevano chiesto l'iscrizione all'albo in quanto giornalisti pubblicisti sulla scorta di una dichiarazione rilasciata dai direttori responsabili delle testate; che, con il quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 28,

I. n. 69/1963, per avere la Corte di merito ritenuto che la collaborazione alla redazione di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico non potesse dare luogo ad attività giornalistica, indipendentemente dalla natura del lavoro svolto per esse; che, con il sesto motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che le pubblicazioni alla cui fattura concorrevano i lavoratori per i quali erano stati chiesti i contributi fossero tutte di carattere tecnico, professionale o scientifico, mentre ciò non poteva dirsi per almeno una di esse, alla quale collaboravano due di costoro; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che l'interruzione del processo per intervenuto fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata dichiarata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che il ricorso in riassunzione era stato depositato dal Fallimento della medesima in data 20.8.2014, hanno reputato tempestiva la riassunzione avuto riguardo alla data in cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis aveva comunicato al curatore dell'intervenuta interruzione del processo (20.5.2014); che la censura al riguardo spiegata da parte ricorrente - e argomentata sulla scorta di Cass. n. 5650 del 2013, secondo la quale la dichiarazione di fallimento resa all'udienza dal difensore della società in bonis farebbe decorrere ex se il termine per la riassunzione del processo, in considerazione dell'obbligo gravante su costui ex artt. 1728 e 1710 c.c. di comunicare senza indugio tale circostanza alla curatela - è da reputarsi infondata, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che, stante l'insussistenza di alcuna ultrattività del mandato difensivo in caso di fallimento e la qualità di terzo del curatore fallimentare rispetto all'imprenditore in bonis, il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo, al fine di evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93,

I. fall., decorre per il curatore dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza del curatore, rimanendo "inidonei di per sé soli gli atti a struttura partecipativa di cui all'art. 300 c.p.c., a determinare la conoscenza dell'onere di prosecuzione del giudizio interrotto, anche se posti in essere dalla parte dichiarata fallita, poiché il curatore è terzo rispetto al processo, oltre che soggetto diverso rispetto al dichiarato insolvente, né sopravvive [...] il mandato professionale ove il fallito si sia costituito in giudizio, potendosi predicare il citato canone dell'automatica interruzione prevalente rispetto ad un'astratta ultrattività del mandato dell'art. 1728 co.1 c.c., non sussistendo alcun obbligo comunicativo con un soggetto privo di incarico professionale riferibile all'organo della procedura" (così Cass.

S.U. n. 12154 del 2021, in motivazione); che, pertanto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno reputato che la dichiarazione di fallimento effettuata dal difensore della società in bonis all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse inidonea a segnare il dies a quo per la facoltà del curatore di riassumere il processo e hanno piuttosto fatto decorrere quest'ultimo dalla data in cui tale evento era concretamente stato comunicato al curatore da parte del difensore della società in bonis, ben potendo ravvisarsi in tale comunicazione uno di quegli atti formali e documentabili "in grado di trasmettere in modo attendibile alla parte interessata alla riassunzione o prosecuzione dello stesso l'informazione della verificazione dell'evento interruttivo (dichiarazione di fallimento) o di qualsiasi altro fatto che presuppone necessariamente l'avvenuta verificazione di quell'evento" (così ancora Cass.

S.U. n. 12154 del 2021, cit.);che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver rilevato che "dai documenti prodotti dalla società si evince effettivamente la circostanza per cui la stesura di brevi testi editoriali [...] era un fatto del tutto sporadico e occasionale e comunque residuale", essendo la gran parte della loro attività diretta a "verificare l'attualità e la correttezza dei testi stranieri da tradurre, senza alcun apporto soggettivo ed inventivo nella diffusione del messaggio", hanno ritenuto che, inerendo l'oggetto sociale dell'impresa "al settore dell'editoria specializzata dei video games, dell'informatica e dell'home-entertainment", risultavano integrati i presupposti dell'art. 28,

I. n. 69/1963, con conseguente venir meno di quel presupposto indefettibile per l'onere contributivo che è costituito dall'applicazione del contratto collettivo per i giornalisti (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata); che, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, l'anzidetta argomentazione, lungi dal contenere due distinte rationes decidendi, contiene un unico giudizio di fatto circa la natura non giornalistica dell'attività svolta dai lavoratori per i quali è stato chiesto il pagamento dei contributi, supportato sia dalla valutazione dei documenti acquisiti agli atti che da considerazioni inferenziali desunte dalla natura tecnica delle pubblicazioni di cui essi si occupavano, che questa Corte ha da tempo chiarito che non necessitano di giornalisti iscritti all'albo professionale (cfr. Cass. n. 28519 del 2008); che, ciò chiarito, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo risultano palesemente inammissibili, atteso che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.

S.U. n. 8053 del 2014); che il terzo motivo è infondato nella parte in cui denuncia l'insussistenza della motivazione, atteso che la sentenza ha motivato il suo giudizio di fatto in relazione ai "documenti prodotti dalla società", e affatto inammissibile nella parte in cui si pretende di illustrarlo in relazione alle prove documentali e testimoniali acquisite in causa, atteso che, ai fini della denuncia del vizio di motivazione rilevante ex art. 132 n. 4 c.p.c., il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.

S.U. n. 8053 del 2014, cit.); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 7.200,00, di cui C 7.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24764-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 1089 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 809/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2016 R.G.N. 3253/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 28.4.2016, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis di pagare all'INPGI somme per contributi omessi in danno di taluni lavoratori ritenuti giornalisti professionisti; che avverso tale pronuncia l'INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura; che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 300 ss. (e in particolare dell'art. 305) c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la tempestività della riassunzione del processo effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. andasse giudicata assumendo quale dies a quo la comunicazione che dell'avvenuta interruzione del giudizio era stata data al curatore da parte del difensore della società in bonis; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale tenuto conto della circostanza di fatto riferita da uno dei testi, secondo cui i pezzi scritti autonomamente dai lavoratori per i quali era stato richiesto il pagamento dei contributi erano gradualmente aumentati e dal 2002 in poi almeno il 70% delle testate era composto con pezzi elaborati autonomamente da costoro;che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 att. c.p.c., per non avere la Corte di merito spiegato da quali dei documenti prodotti dall'odierna controricorrente si potesse evincere che la stesura di brevi testi editoriali da parte dei lavoratori per i quali era stato chiesto il pagamento dei contributi era un fatto del tutto occasionale e residuale e per non aver preso in considerazione le testimonianze raccolte nel giudizio; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per erronea interpretazione dell'art. 28, I. n. 69/1963, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale immotivatamente escluso la natura giornalistica dell'attività svolta dai lavoratori per i quali era stato chiesto il pagamento dei contributi senza considerare che essi avevano chiesto l'iscrizione all'albo in quanto giornalisti pubblicisti sulla scorta di una dichiarazione rilasciata dai direttori responsabili delle testate; che, con il quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 28, I. n. 69/1963, per avere la Corte di merito ritenuto che la collaborazione alla redazione di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico non potesse dare luogo ad attività giornalistica, indipendentemente dalla natura del lavoro svolto per esse; che, con il sesto motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che le pubblicazioni alla cui fattura concorrevano i lavoratori per i quali erano stati chiesti i contributi fossero tutte di carattere tecnico, professionale o scientifico, mentre ciò non poteva dirsi per almeno una di esse, alla quale collaboravano due di costoro; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che l'interruzione del processo per intervenuto fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata dichiarata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che il ricorso in riassunzione era stato depositato dal Fallimento della medesima in data 20.8.2014, hanno reputato tempestiva la riassunzione avuto riguardo alla data in cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis aveva comunicato al curatore dell'intervenuta interruzione del processo (20.5.2014); che la censura al riguardo spiegata da parte ricorrente - e argomentata sulla scorta di Cass. n. 5650 del 2013, secondo la quale la dichiarazione di fallimento resa all'udienza dal difensore della società in bonis farebbe decorrere ex se il termine per la riassunzione del processo, in considerazione dell'obbligo gravante su costui ex artt. 1728 e 1710 c.c. di comunicare senza indugio tale circostanza alla curatela - è da reputarsi infondata, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che, stante l'insussistenza di alcuna ultrattività del mandato difensivo in caso di fallimento e la qualità di terzo del curatore fallimentare rispetto all'imprenditore in bonis, il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo, al fine di evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93, I. fall., decorre per il curatore dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza del curatore, rimanendo "inidonei di per sé soli gli atti a struttura partecipativa di cui all'art. 300 c.p.c., a determinare la conoscenza dell'onere di prosecuzione del giudizio interrotto, anche se posti in essere dalla parte dichiarata fallita, poiché il curatore è terzo rispetto al processo, oltre che soggetto diverso rispetto al dichiarato insolvente, né sopravvive [...] il mandato professionale ove il fallito si sia costituito in giudizio, potendosi predicare il citato canone dell'automatica interruzione prevalente rispetto ad un'astratta ultrattività del mandato dell'art. 1728 co.1 c.c., non sussistendo alcun obbligo comunicativo con un soggetto privo di incarico professionale riferibile all'organo della procedura" (così Cass. S.U. n. 12154 del 2021, in motivazione); che, pertanto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno reputato che la dichiarazione di fallimento effettuata dal difensore della società in bonis all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse inidonea a segnare il dies a quo per la facoltà del curatore di riassumere il processo e hanno piuttosto fatto decorrere quest'ultimo dalla data in cui tale evento era concretamente stato comunicato al curatore da parte del difensore della società in bonis, ben potendo ravvisarsi in tale comunicazione uno di quegli atti formali e documentabili "in grado di trasmettere in modo attendibile alla parte interessata alla riassunzione o prosecuzione dello stesso l'informazione della verificazione dell'evento interruttivo (dichiarazione di fallimento) o di qualsiasi altro fatto che presuppone necessariamente l'avvenuta verificazione di quell'evento" (così ancora Cass. S.U. n. 12154 del 2021, cit.);che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver rilevato che "dai documenti prodotti dalla società si evince effettivamente la circostanza per cui la stesura di brevi testi editoriali [...] era un fatto del tutto sporadico e occasionale e comunque residuale", essendo la gran parte della loro attività diretta a "verificare l'attualità e la correttezza dei testi stranieri da tradurre, senza alcun apporto soggettivo ed inventivo nella diffusione del messaggio", hanno ritenuto che, inerendo l'oggetto sociale dell'impresa "al settore dell'editoria specializzata dei video games, dell'informatica e dell'home-entertainment", risultavano integrati i presupposti dell'art. 28, I. n. 69/1963, con conseguente venir meno di quel presupposto indefettibile per l'onere contributivo che è costituito dall'applicazione del contratto collettivo per i giornalisti (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata); che, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, l'anzidetta argomentazione, lungi dal contenere due distinte rationes decidendi, contiene un unico giudizio di fatto circa la natura non giornalistica dell'attività svolta dai lavoratori per i quali è stato chiesto il pagamento dei contributi, supportato sia dalla valutazione dei documenti acquisiti agli atti che da considerazioni inferenziali desunte dalla natura tecnica delle pubblicazioni di cui essi si occupavano, che questa Corte ha da tempo chiarito che non necessitano di giornalisti iscritti all'albo professionale (cfr. Cass. n. 28519 del 2008); che, ciò chiarito, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo risultano palesemente inammissibili, atteso che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 2014); che il terzo motivo è infondato nella parte in cui denuncia l'insussistenza della motivazione, atteso che la sentenza ha motivato il suo giudizio di fatto in relazione ai "documenti prodotti dalla società", e affatto inammissibile nella parte in cui si pretende di illustrarlo in relazione alle prove documentali e testimoniali acquisite in causa, atteso che, ai fini della denuncia del vizio di motivazione rilevante ex art. 132 n. 4 c.p.c., il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014, cit.); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 7.200,00, di cui C 7.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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