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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:304
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CC0123_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. La presente causa riguarda la misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all' adesione della Danimarca, dell' Irlanda e del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 304, pag. 1), osta a che un giudice di uno Stato contraente riconosca una sentenza contumaciale pronunciata in un altro Stato contraente.

Designerò la [OSCURATO:PERSONA] del 1968, come modificata, "[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles".

2. La causa è stata originata da una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Bundesgerichtshof, conformemente al Protocollo 3 giugno 1971 sull' interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles da parte della Corte.

Il testo della questione proposta è il seguente: "Se una decisione ai sensi dell' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA], non venga riconosciuta qualora il convenuto sia rimasto contumace e la domanda giudiziale gli sia stata notificata in maniera non comprovabile o, in ogni caso, irregolarmente, benché il convenuto stesso abbia avuto conoscenza della decisione adottata e non abbia contro quest' ultima interposto alcun gravame di per sé ammissibile in base all' ordinamento processuale dello Stato in cui la decisione è stata resa".

Gli antefatti

3. La questione è sorta nell' ambito di un' azione promossa dalla [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese con sede in Londra, contro la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società di diritto tedesco con sede in Duesseldorf. [OSCURATO:PERSONA] intende fare eseguire nella Repubblica federale di Germania una sentenza contumaciale pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], con cui si ingiunge alla [OSCURATO:PERSONA] di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una somma di 36 533,50 USD, oltre agli interessi e alle spese. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda giudiziale dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], diretta contro di essa, non le è stata regolarmente notificata e che l' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles osta quindi al riconoscimento nella Repubblica federale di Germania della sentenza della [OSCURATO:PERSONA].

4. L' art. 27 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è contenuto nel titolo III, intitolato "del riconoscimento e dell' esecuzione".

La norma generale in materia di riconoscimento è stabilita nell' art. 26, primo comma, il quale dispone che "le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento".

L' art. 27 deroga a questa norma generale elencando un certo numero di situazioni nelle quali un giudice di uno Stato membro contraente deve negare il riconoscimento di una sentenza pronunciata in un altro Stato contraente.

Così, ai termini dell' art. 27, punto 2, le decisioni non sono riconosciute: "se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese".

Ai sensi dell' art. 34 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, l' art. 27 si applica anche alle istanze presentate in uno Stato contraente e dirette all' apposizione della formula esecutiva su una sentenza pronunciata in un altro Stato contraente.

5. Nel caso di specie il giudice a quo ritiene che la domanda giudiziale, vale a dire il writ, non sia stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] nelle forme prescritte e che il vizio di notifica non possa essere sanato.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] deve comunque essere riconosciuta in quanto un convenuto non può avvalersi dell' art. 27, punto 2, se aveva cognizione della sentenza pronunciata avverso di lui e se non ha esperito i rimedi giurisdizionali disponibili nello Stato in cui essa è stata pronunciata.

Sembra che nel caso di specie la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] sia stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 12 gennaio 1990.

In forza delle norme processuali che si applicano dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (v.

Rules of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 13, rule 9), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe allora potuto prendere misure dirette all' annullamento o alla modifica della sentenza, ma non lo ha fatto.

L' efficacia dell' art. 27, punto 2

6. Come osserva il giudice a quo, l' argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] trova una certa eco nella dottrina.

Il ragionamento su cui si basa può essere riassunto nel modo seguente. [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles mira ad attuare l' art. 220 del Trattato CEE, in forza del quale gli Stati membri si sono impegnati a garantire la "semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie (...)".

Il primo comma dell' art. 26 della [OSCURATO:PERSONA] mira a contribuire alla realizzazione di questo obiettivo.

L' art. 27 costituisce un' eccezione alla regola generale enunciata nel primo comma dell' art. 26 e, in quanto tale, dev' essere interpretato in senso restrittivo.

L' art. 27, punto 2, mira a salvaguardare i diritti del convenuto.

Non è necessario applicarlo alla lettera qualora questo scopo possa essere raggiunto con altri mezzi.

Quando è previsto che una sentenza contumaciale può essere annullata, non è necessario esigere la stretta osservanza del testo dell' art. 27, punto 2, per tutelare i diritti del convenuto.

7. [OSCURATO:PERSONA] richiama l' attenzione sul punto 2 dell' art. 2, lett. c), della [OSCURATO:PERSONA] fra i [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e sull' esecuzione di decisioni giudiziarie ed altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, sottoscritta all' Aia il 30 agosto 1962, il quale prevede espressamente il riconoscimento delle sentenze contumaciali in circostanze come quelle del caso di specie.

8. Si osserverà tuttavia che il testo dell' art. 27, punto 2, non corrobora la tesi secondo cui non è necessario che le condizioni di questa disposizione siano soddisfatte se il convenuto non esperisce un rimedio giurisdizionale disponibile nello Stato in cui la sentenza contumaciale è stata pronunciata.

Inoltre, la relazione Jenard non lascia intendere che l' art. 27, punto 2, fosse destinato ad essere limitato nel modo auspicato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v.

GU 1979, C 59, pagg. 1, 44 e 45).

9. Quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto, è chiaro che la notifica della sentenza stessa non può modificare la situazione.

Come rilevano giustamente sia il giudice a quo che il governo del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza non può essere considerata come la domanda giudiziale o come un atto equivalente ai sensi dell' art. 27, punto

2. Ciò risulta in modo chiaro dal punto 9 della motivazione della sentenza Klomps (causa 166/80, Racc. 1981, pag. 1593), nella quale la Corte ha precisato che: "(...) l' art. 27, punto 2, ha lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della [OSCURATO:PERSONA], qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine.

Ne consegue che un atto, quale il decreto ingiuntivo (Zahlungsbefehl) del diritto tedesco, la cui notifica al convenuto consente all' attore, qualora non sia stata fatta opposizione, di ottenere un provvedimento esecutivo a norma della [OSCURATO:PERSONA], va notificato regolarmente ed in tempo utile perché il convenuto possa presentare le proprie difese e, quindi, che tale atto si deve ritenere compreso nella nozione di 'domanda giudiziale' di cui all' art. 27, punto

2. Viceversa, un provvedimento come l' autorizzazione dell' esecuzione (Vollstreckungsbefehl) del diritto tedesco, che sia emesso in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e che sia, di per sé, esecutivo a norma della [OSCURATO:PERSONA], non rientra in detta nozione, nemmeno se l' opposizione contro di esso proposta trasforma il procedimento, esattamente come l' opposizione al decreto ingiuntivo, in un procedimento ordinario".

10. Una variante della tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie è stata avanzata nella causa C-305/88, Lancray (Racc. 1990, pag.

I-2725), nella quale l' attore ha sostenuto che i diritti del convenuto erano sufficientemente tutelati se egli aveva ricevuto la domanda giudiziale in tempo utile per poter presentare le proprie difese e che non era necessario in questo caso esigere che fosse dimostrato inoltre che questa domanda era stata notificata regolarmente.

Questo argomento è stato respinto dalla Corte, la quale ha precisato che le due condizioni stabilite dall' art. 27, punto 2, andavano soddisfatte, affinché una sentenza contumaciale potesse essere riconosciuta.

Nel punto 20 della motivazione della sentenza, la Corte ha osservato che la tesi contraria "è tale da privare di ogni contenuto il requisito di una notifica regolare.

Infatti, se fosse rilevante soltanto la conoscenza in tempo utile, gli attori sarebbero tentati di abbandonare i canali prescritti per una regolare notifica, i cui requisiti peraltro sono stati considerevolmente ridotti da convenzioni internazionali.

Ciò creerebbe una considerevole incertezza quanto al sapere se gli atti siano stati effettivamente notificati, e renderebbe impossibile l' applicazione uniforme delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA].

Infine, il convenuto non potrebbe sapere con certezza se una domanda giudiziale, che può portare ad una condanna, sia stata regolarmente presentata e se sia pertanto necessario preparare una difesa, situazione che sarebbe altresì in contrasto con gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA]".

11. Benché sia vero che uno degli scopi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è quello di facilitare il riconoscimento delle sentenze, la Corte ha affermato che questo scopo non poteva essere raggiunto indebolendo i diritti della difesa (v. le cause 49/84, Debaecker, Racc. 1985, pag. 1779, e Lancray, già citata).

Interpretare l' art. 27, punto 2, conformemente alla tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere questo risultato in quanto, come rileva il giudice a quo, la possibilità di impugnare una sentenza contumaciale già divenuta esecutiva non può essere considerata una soluzione equivalente alla presentazione di una difesa prima della pronuncia della sentenza, poiché può accadere che i mezzi di impugnazione disponibili in seguito siano più limitati o più difficili da esperire.

L' art. 27, punto 2, sembra ammettere implicitamente questo argomento cercando di salvaguardare il diritto del convenuto ad essere ascoltato prima che una sentenza sia pronunciata contro di lui.

12. Ritengo quindi che, alla luce del testo dell' art. 27, punto 2, delle intenzioni degli autori di questa disposizione e della giurisprudenza della Corte, la questione deferita possa essere risolta solo affermativamente.

In altri termini, una sentenza contumaciale non può essere riconosciuta se la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto.

E' irrilevante che il convenuto abbia avuto cognizione della sentenza e non abbia esperito i mezzi di impugnazione disponibili nello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata.

13. La convenzione stipulata fra i [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania il 30 agosto 1962 non incide sulla conclusione a cui sono pervenuto in merito all' interpretazione corretta dell' art. 27, punto

2. Come rileva la Commissione, questa convenzione è ormai sostituita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ai sensi dell' art. 55 di quest' ultima.

Se avesse una qualche rilevanza nell' ambito del caso di specie, essa potrebbe in ogni caso essere usata a sostegno della tesi secondo cui se gli autori della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles avessero voluto limitare l' art. 27, punto 2, nel modo auspicato dalla [OSCURATO:PERSONA], essi l' avrebbero fatto espressamente.

Conclusione

14. Ritengo quindi che la questione deferita alla Corte nel caso di specie vada risolta nel modo seguente: "Ai sensi dell' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente non va riconosciuta in un altro Stato contraente qualora la domanda giudiziale non sia stata notificata regolarmente al convenuto, anche se questi aveva cognizione della sentenza interessata, ma non ha esperito i rimedi giurisdizionali predisposti dal diritto del primo Stato e che avrebbero eventualmente consentito l' annullamento o la modifica della detta sentenza". (*) Lingua originale: l' inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CC0123_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. La presente causa riguarda la misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all' adesione della Danimarca, dell' Irlanda e del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 304, pag. 1), osta a che un giudice di uno Stato contraente riconosca una sentenza contumaciale pronunciata in un altro Stato contraente. Designerò la [OSCURATO:PERSONA] del 1968, come modificata, "[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles". 2. La causa è stata originata da una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Bundesgerichtshof, conformemente al Protocollo 3 giugno 1971 sull' interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles da parte della Corte. Il testo della questione proposta è il seguente: "Se una decisione ai sensi dell' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA], non venga riconosciuta qualora il convenuto sia rimasto contumace e la domanda giudiziale gli sia stata notificata in maniera non comprovabile o, in ogni caso, irregolarmente, benché il convenuto stesso abbia avuto conoscenza della decisione adottata e non abbia contro quest' ultima interposto alcun gravame di per sé ammissibile in base all' ordinamento processuale dello Stato in cui la decisione è stata resa". Gli antefatti 3. La questione è sorta nell' ambito di un' azione promossa dalla [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese con sede in Londra, contro la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società di diritto tedesco con sede in Duesseldorf. [OSCURATO:PERSONA] intende fare eseguire nella Repubblica federale di Germania una sentenza contumaciale pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], con cui si ingiunge alla [OSCURATO:PERSONA] di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una somma di 36 533,50 USD, oltre agli interessi e alle spese. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda giudiziale dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], diretta contro di essa, non le è stata regolarmente notificata e che l' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles osta quindi al riconoscimento nella Repubblica federale di Germania della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]. 4. L' art. 27 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è contenuto nel titolo III, intitolato "del riconoscimento e dell' esecuzione". La norma generale in materia di riconoscimento è stabilita nell' art. 26, primo comma, il quale dispone che "le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento". L' art. 27 deroga a questa norma generale elencando un certo numero di situazioni nelle quali un giudice di uno Stato membro contraente deve negare il riconoscimento di una sentenza pronunciata in un altro Stato contraente. Così, ai termini dell' art. 27, punto 2, le decisioni non sono riconosciute: "se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese". Ai sensi dell' art. 34 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, l' art. 27 si applica anche alle istanze presentate in uno Stato contraente e dirette all' apposizione della formula esecutiva su una sentenza pronunciata in un altro Stato contraente. 5. Nel caso di specie il giudice a quo ritiene che la domanda giudiziale, vale a dire il writ, non sia stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] nelle forme prescritte e che il vizio di notifica non possa essere sanato. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] deve comunque essere riconosciuta in quanto un convenuto non può avvalersi dell' art. 27, punto 2, se aveva cognizione della sentenza pronunciata avverso di lui e se non ha esperito i rimedi giurisdizionali disponibili nello Stato in cui essa è stata pronunciata. Sembra che nel caso di specie la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] sia stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 12 gennaio 1990. In forza delle norme processuali che si applicano dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (v. Rules of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 13, rule 9), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe allora potuto prendere misure dirette all' annullamento o alla modifica della sentenza, ma non lo ha fatto. L' efficacia dell' art. 27, punto 2 6. Come osserva il giudice a quo, l' argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] trova una certa eco nella dottrina. Il ragionamento su cui si basa può essere riassunto nel modo seguente. [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles mira ad attuare l' art. 220 del Trattato CEE, in forza del quale gli Stati membri si sono impegnati a garantire la "semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie (...)". Il primo comma dell' art. 26 della [OSCURATO:PERSONA] mira a contribuire alla realizzazione di questo obiettivo. L' art. 27 costituisce un' eccezione alla regola generale enunciata nel primo comma dell' art. 26 e, in quanto tale, dev' essere interpretato in senso restrittivo. L' art. 27, punto 2, mira a salvaguardare i diritti del convenuto. Non è necessario applicarlo alla lettera qualora questo scopo possa essere raggiunto con altri mezzi. Quando è previsto che una sentenza contumaciale può essere annullata, non è necessario esigere la stretta osservanza del testo dell' art. 27, punto 2, per tutelare i diritti del convenuto. 7. [OSCURATO:PERSONA] richiama l' attenzione sul punto 2 dell' art. 2, lett. c), della [OSCURATO:PERSONA] fra i [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e sull' esecuzione di decisioni giudiziarie ed altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, sottoscritta all' Aia il 30 agosto 1962, il quale prevede espressamente il riconoscimento delle sentenze contumaciali in circostanze come quelle del caso di specie. 8. Si osserverà tuttavia che il testo dell' art. 27, punto 2, non corrobora la tesi secondo cui non è necessario che le condizioni di questa disposizione siano soddisfatte se il convenuto non esperisce un rimedio giurisdizionale disponibile nello Stato in cui la sentenza contumaciale è stata pronunciata. Inoltre, la relazione Jenard non lascia intendere che l' art. 27, punto 2, fosse destinato ad essere limitato nel modo auspicato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. GU 1979, C 59, pagg. 1, 44 e 45). 9. Quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto, è chiaro che la notifica della sentenza stessa non può modificare la situazione. Come rilevano giustamente sia il giudice a quo che il governo del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza non può essere considerata come la domanda giudiziale o come un atto equivalente ai sensi dell' art. 27, punto 2. Ciò risulta in modo chiaro dal punto 9 della motivazione della sentenza Klomps (causa 166/80, Racc. 1981, pag. 1593), nella quale la Corte ha precisato che: "(...) l' art. 27, punto 2, ha lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della [OSCURATO:PERSONA], qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine. Ne consegue che un atto, quale il decreto ingiuntivo (Zahlungsbefehl) del diritto tedesco, la cui notifica al convenuto consente all' attore, qualora non sia stata fatta opposizione, di ottenere un provvedimento esecutivo a norma della [OSCURATO:PERSONA], va notificato regolarmente ed in tempo utile perché il convenuto possa presentare le proprie difese e, quindi, che tale atto si deve ritenere compreso nella nozione di 'domanda giudiziale' di cui all' art. 27, punto 2. Viceversa, un provvedimento come l' autorizzazione dell' esecuzione (Vollstreckungsbefehl) del diritto tedesco, che sia emesso in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e che sia, di per sé, esecutivo a norma della [OSCURATO:PERSONA], non rientra in detta nozione, nemmeno se l' opposizione contro di esso proposta trasforma il procedimento, esattamente come l' opposizione al decreto ingiuntivo, in un procedimento ordinario". 10. Una variante della tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie è stata avanzata nella causa C-305/88, Lancray (Racc. 1990, pag. I-2725), nella quale l' attore ha sostenuto che i diritti del convenuto erano sufficientemente tutelati se egli aveva ricevuto la domanda giudiziale in tempo utile per poter presentare le proprie difese e che non era necessario in questo caso esigere che fosse dimostrato inoltre che questa domanda era stata notificata regolarmente. Questo argomento è stato respinto dalla Corte, la quale ha precisato che le due condizioni stabilite dall' art. 27, punto 2, andavano soddisfatte, affinché una sentenza contumaciale potesse essere riconosciuta. Nel punto 20 della motivazione della sentenza, la Corte ha osservato che la tesi contraria "è tale da privare di ogni contenuto il requisito di una notifica regolare. Infatti, se fosse rilevante soltanto la conoscenza in tempo utile, gli attori sarebbero tentati di abbandonare i canali prescritti per una regolare notifica, i cui requisiti peraltro sono stati considerevolmente ridotti da convenzioni internazionali. Ciò creerebbe una considerevole incertezza quanto al sapere se gli atti siano stati effettivamente notificati, e renderebbe impossibile l' applicazione uniforme delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, il convenuto non potrebbe sapere con certezza se una domanda giudiziale, che può portare ad una condanna, sia stata regolarmente presentata e se sia pertanto necessario preparare una difesa, situazione che sarebbe altresì in contrasto con gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA]". 11. Benché sia vero che uno degli scopi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è quello di facilitare il riconoscimento delle sentenze, la Corte ha affermato che questo scopo non poteva essere raggiunto indebolendo i diritti della difesa (v. le cause 49/84, Debaecker, Racc. 1985, pag. 1779, e Lancray, già citata). Interpretare l' art. 27, punto 2, conformemente alla tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere questo risultato in quanto, come rileva il giudice a quo, la possibilità di impugnare una sentenza contumaciale già divenuta esecutiva non può essere considerata una soluzione equivalente alla presentazione di una difesa prima della pronuncia della sentenza, poiché può accadere che i mezzi di impugnazione disponibili in seguito siano più limitati o più difficili da esperire. L' art. 27, punto 2, sembra ammettere implicitamente questo argomento cercando di salvaguardare il diritto del convenuto ad essere ascoltato prima che una sentenza sia pronunciata contro di lui. 12. Ritengo quindi che, alla luce del testo dell' art. 27, punto 2, delle intenzioni degli autori di questa disposizione e della giurisprudenza della Corte, la questione deferita possa essere risolta solo affermativamente. In altri termini, una sentenza contumaciale non può essere riconosciuta se la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto. E' irrilevante che il convenuto abbia avuto cognizione della sentenza e non abbia esperito i mezzi di impugnazione disponibili nello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata. 13. La convenzione stipulata fra i [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania il 30 agosto 1962 non incide sulla conclusione a cui sono pervenuto in merito all' interpretazione corretta dell' art. 27, punto 2. Come rileva la Commissione, questa convenzione è ormai sostituita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ai sensi dell' art. 55 di quest' ultima. Se avesse una qualche rilevanza nell' ambito del caso di specie, essa potrebbe in ogni caso essere usata a sostegno della tesi secondo cui se gli autori della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles avessero voluto limitare l' art. 27, punto 2, nel modo auspicato dalla [OSCURATO:PERSONA], essi l' avrebbero fatto espressamente. Conclusione 14. Ritengo quindi che la questione deferita alla Corte nel caso di specie vada risolta nel modo seguente: "Ai sensi dell' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente non va riconosciuta in un altro Stato contraente qualora la domanda giudiziale non sia stata notificata regolarmente al convenuto, anche se questi aveva cognizione della sentenza interessata, ma non ha esperito i rimedi giurisdizionali predisposti dal diritto del primo Stato e che avrebbero eventualmente consentito l' annullamento o la modifica della detta sentenza". (*) Lingua originale: l' inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris