CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di R. Fanelli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 343 cod. pen., è proposto per motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sicchè la ricostruzione proposta, anche al fine di asseverare la sussistenza di condizioni riconducibili all'esercizio del diritto, si risolve nella proposta dell'alternativa valutazione dei fatti, documentati dal verbale di udienza, aspetti che, del resto, sono stati puntualmente esaminati dalla Corte di appello (pag. 6 e ss. della sentenza impugnata). Il motivo di ricorso è, pertanto, anche manifestamente infondato. Rilevato che le argomentazioni vengono riproposte con la memoria difensiva, depositata in vista dell'odierna udienza, il cui contenuto non si salva, pertanto, votZtAkte, cu-k_ dallarammissibilità. Ritenuto, altresì, che va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile limitatasi a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso già fissato per la decisione dinanzi alla Sezione Settima della Corte (cfr. Sez. 7, Ord. n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974) e che, pertanto, nessun contributo rilevante ai fini della decisione ha apportato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre