CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante protempore;-ivi ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di RUGGERIGIUSEPPA e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ivi controricorrenti-e ne confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore;-ivi intimata-Numero registro generale 810/2026Numero sezionale 3808/2026Numero di raccolta generale 16050/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che, con istanza del 12 gennaio 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], segnalava la necessità difarsi luogo, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., alla correzione dell’errore materialeda cui era affetta l’ordinanza n. 33792 del 2025, con la quale la Corte hadefinito il giudizio iscritto al R.G. n. 6000/2017, tralasciando la pronuncia didistrazione delle spese di lite a suo favore nonostante si fosse ritualmentedichiarato antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nella memoria illustrativadepositata il 24 novembre 2025, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.;rilevato che, con decreto presidenziale del 30.1.2026, veniva dispostal’iscrizione a ruolo d’ufficio del procedimento e che l’adunanza per ladecisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., venivafissata per il 6 maggio 2026;rilevato che le difese delle parti ed il Pubblico Ministero, regolarmenteavvisati dell'odierna adunanza camerale, non hanno presentato le memorieper le osservazioni;RAGIONI DELLA DECISIONErilevato che la correzione dell’errore materiale dei provvedimentipronunciati dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., puòessere chiesta dalla parte interessata con ricorso o essere «rilevata d’ufficiodalla Corte» ed è, in ogni caso, disposta, ai sensi dell’art. 375 comma 2 n.4 bis c.p.c., con ordinanza in camera di consiglio all’esito del procedimentodelineato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., secondo cui della fissazione del ricorsoin camera di consiglio è data comunicazione almeno sessanta giorni primadell’adunanza al pubblico ministero e agli avvocati delle parti, quindi, nonalla parte rimasta intimata;Numero registro generale 810/2026Numero sezionale 3808/2026Numero di raccolta generale 16050/2026Data pubblicazione 25/05/2026rilevato che il procedimento di correzione dell’errore materiale è ritenutodalla giurisprudenza consolidata della Corte applicabile anche per ovviareall’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta daldifensore;rilevato che la Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cuinell’ipotesi di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzidi impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi comedomanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea conil disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama peril caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore peronorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità loscopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è unrimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti dellepronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 16037 del 2010; Cass.n. 12437 del 2017; Cass. n. 34318 del 2025);rilevato che, nel caso di specie, nella memoria illustrativa depositata il 24novembre 2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse dei propriassistiti risulta la richiesta di condanna delle parti avverse al pagamentodelle spese di lite “da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che sidichiara antistatario.”;ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la correzionedell’omissione risultante dal testo del provvedimento attraverso laprevisione della distrazione delle spese di lite a favore del difensoreantistatario;rilevato che nel procedimento di correzione degli errori materiali ai sensidegli articoli 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmenteNumero registro generale 810/2026Numero sezionale 3808/2026Numero di raccolta generale 16050/2026Data pubblicazione 25/05/2026amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra leparti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo,non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass. n. 29432 del 2024); P.Q.MDispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza dellaCorte del 23 dicembre 2025 n. 33792 in modo tale che:a) nella motivazione al punto n. 6 subito dopo la parola “soccombenza”debba leggersi “da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario.”b) nel dispositivo subito dopo le parole “come per legge” debba leggersi “dadistrarsi a favore del difensore dei controricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA]Dispone l’annotazione del presente provvedimento sull’originaledell’ordinanza.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO