Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27758/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31155-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - L contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 359/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Nr. 31155/2019 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova avverso l'avviso di accertamento emesso, in data 17/7/2013, nei confronti del contribuente in qualità di responsabile e legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA], con il quale l'Ufficio, in relazione all'anno di imposta recuperava, ai sensi dell'art 21 comma 70 dPR 633/72, l'Iva per C 53.136,58 contestando l'interposizione fittizia dell'associazione all'attività commerciale da imputare al Lizzio.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Liguria accoglieva l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che l'Ufficio aveva provveduto a notificare a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento per gli stessi fatti e per la medesima annualità di quello oggetto del presente giudizio impugnato dal ricorrente e deciso in senso favorevole all'Ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA], pertanto l'avviso di accertamento per cui è processo costituiva una inammissibile duplicazione.

Ric. 2019 n. 31155 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -2-

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un motivo.

Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La contribuente ha depositato memoria ex art.378 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 67 dPR 600/73 e 21 comma 7 dPR 600/73, in relazione all'ad 360 comma 1° nr 3 cpc, per avere la CTR erroneamente affermato la duplicazione della pretesa erariale tra l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] impugnato in un diverso giudizio. 1.2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere lo stesso stato notificato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non dell'[OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Dalla lettura del ricorso si evince chiaramente che parte del giudizio è [OSCURATO:PERSONA], non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA], l'atto è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica del difensore domiciliatario dell'Associazione che si è costituita svolgendo compiutamente le proprie difese. 1.4 Va, inoltre, rigettato l'ulteriore rilievo di inammissibilità per carenza del requisito di specificità del ricorso; quanto prospettato dall'Agenzia delle Entrate circa il contenuto dell'avviso di accertamento nr.TL3012105875-2013, oltre a non essere contestato dal contribuente trova conferma nei suoi Ric. 2019 n. 31155 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -3- elementi essenziali negli accertamenti compiuti dell'impugnata sentenza. 2 II motivo è fondato. 2.1 L'art. 67 dPR 600 del 1973 stabilisce che << la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi». 2.2 Secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità, non ravvisando ragione alcuna per discostarsene, «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto.» e «non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due titoli a due soggetti diversi» (cfr. Cass. 27625/2018 e 10793/2016). 2.3 Nella fattispecie in esame il recupero dell'IVA trova fondamento nella contestazione nei confronti del Lizzio, in qualità responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA], asseritamente interposta, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse dall'Associazione in regime fiscale agevolativo, ai sensi della

I. 398/91 e dell'art. 2 comma 3

I. 350/2003, con conseguente applicazione dell'ad 21 comma 7 dPR 633/72 a tenore del quale << se il cedente o il prestatore emette fattura per operazioni inesistenti ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni delle fatture».

Ric. 2019 n. 31155 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -4- 2.4 L'imposta è, quindi, dovuta dall'Associazione, della quale il Lizzio e il rappresentante e il responsabile, a titolo di sanzione in base alla cosiddetta cartolarità dell'operazione. 2.5 Ed invero questa Corte ha più volte osservato che <<la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 - secondo la quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta stessa è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - va interpretata nel senso che il corrispondente tributo viene, in realtà, ad essere considerato "fuori conto", e la relativa obbligazione, conseguentemente, "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte", che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 D.P.R. cit>> ( cfr. Cass, 3197/2015 9721/2018) 2.6 Nell'avviso di accertamento oggetto del giudizio indicato nell'impugnata sentenza il recupero Iva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio trae fondamento dal diverso presupposto dei maggiori ricavi, da reddito di lavoro autonomo, conseguiti dal ricorrente e ricostruiti ai sensi degli artt. 54 comma 5 e 51 2 comma nr 7 dPR 633/72. 3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso; la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte, Ric. 2019 n. 31155 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -5- accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31155-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - L contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 359/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Nr. 31155/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova avverso l'avviso di accertamento emesso, in data 17/7/2013, nei confronti del contribuente in qualità di responsabile e legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA], con il quale l'Ufficio, in relazione all'anno di imposta recuperava, ai sensi dell'art 21 comma 70 dPR 633/72, l'Iva per C 53.136,58 contestando l'interposizione fittizia dell'associazione all'attività commerciale da imputare al Lizzio. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Liguria accoglieva l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che l'Ufficio aveva provveduto a notificare a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento per gli stessi fatti e per la medesima annualità di quello oggetto del presente giudizio impugnato dal ricorrente e deciso in senso favorevole all'Ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA], pertanto l'avviso di accertamento per cui è processo costituiva una inammissibile duplicazione. Ric. 2019 n. 31155 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria ex art.378 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 67 dPR 600/73 e 21 comma 7 dPR 600/73, in relazione all'ad 360 comma 1° nr 3 cpc, per avere la CTR erroneamente affermato la duplicazione della pretesa erariale tra l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] impugnato in un diverso giudizio. 1.2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere lo stesso stato notificato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non dell'[OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Dalla lettura del ricorso si evince chiaramente che parte del giudizio è [OSCURATO:PERSONA], non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA], l'atto è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica del difensore domiciliatario dell'Associazione che si è costituita svolgendo compiutamente le proprie difese. 1.4 Va, inoltre, rigettato l'ulteriore rilievo di inammissibilità per carenza del requisito di specificità del ricorso; quanto prospettato dall'Agenzia delle Entrate circa il contenuto dell'avviso di accertamento nr.TL3012105875-2013, oltre a non essere contestato dal contribuente trova conferma nei suoi Ric. 2019 n. 31155 sez. MT - ud. 13-05-2021 -3- elementi essenziali negli accertamenti compiuti dell'impugnata sentenza. 2 II motivo è fondato. 2.1 L'art. 67 dPR 600 del 1973 stabilisce che << la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi». 2.2 Secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità, non ravvisando ragione alcuna per discostarsene, «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto.» e «non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due titoli a due soggetti diversi» (cfr. Cass. 27625/2018 e 10793/2016). 2.3 Nella fattispecie in esame il recupero dell'IVA trova fondamento nella contestazione nei confronti del Lizzio, in qualità responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA], asseritamente interposta, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse dall'Associazione in regime fiscale agevolativo, ai sensi della I. 398/91 e dell'art. 2 comma 3 I. 350/2003, con conseguente applicazione dell'ad 21 comma 7 dPR 633/72 a tenore del quale << se il cedente o il prestatore emette fattura per operazioni inesistenti ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni delle fatture». Ric. 2019 n. 31155 sez. MT - ud. 13-05-2021 -4- 2.4 L'imposta è, quindi, dovuta dall'Associazione, della quale il Lizzio e il rappresentante e il responsabile, a titolo di sanzione in base alla cosiddetta cartolarità dell'operazione. 2.5 Ed invero questa Corte ha più volte osservato che <<la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 - secondo la quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta stessa è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - va interpretata nel senso che il corrispondente tributo viene, in realtà, ad essere considerato "fuori conto", e la relativa obbligazione, conseguentemente, "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte", che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 D.P.R. cit>> ( cfr. Cass, 3197/2015 9721/2018) 2.6 Nell'avviso di accertamento oggetto del giudizio indicato nell'impugnata sentenza il recupero Iva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio trae fondamento dal diverso presupposto dei maggiori ricavi, da reddito di lavoro autonomo, conseguiti dal ricorrente e ricostruiti ai sensi degli artt. 54 comma 5 e 51 2 comma nr 7 dPR 633/72. 3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso; la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte, Ric. 2019 n. 31155 sez. MT - ud. 13-05-2021 -5- accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del prese