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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1987

Cassazione n. 01419/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1987 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia del 24 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Bergamo in ordine al reato di cui all'art.483 cod. pen. in relazione all'art.76 dpr. 45/2000.

Letta la memoria difensiva pervenuta in data 7 novembre 2023, sottoscritta dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; - Considerato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione basata sui prove travisate, è manifestamente infondato e del tutto versato in fatto richiedendo a questa Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; in particolare, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; -Ritenuto il che secondo motivo di ricorso con cui si lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. si risolvono nella pedissequa reiterazione del motivo dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (p.5: intensità del dolo e gravità del danno provocato alla Pubblica amministrazione). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 consigliere estensore Ii-Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1987 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia del 24 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Bergamo in ordine al reato di cui all'art.483 cod. pen. in relazione all'art.76 dpr. 45/2000. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 7 novembre 2023, sottoscritta dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; - Considerato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione basata sui prove travisate, è manifestamente infondato e del tutto versato in fatto richiedendo a questa Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; in particolare, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; -Ritenuto il che secondo motivo di ricorso con cui si lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. si risolvono nella pedissequa reiterazione del motivo dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (p.5: intensità del dolo e gravità del danno provocato alla Pubblica amministrazione). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 consigliere estensore Ii-Pr
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