CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato (primo motivo) la sussistenza della capacità di intendere e di volere - giusta perizia effettuata nel corso della istruttoria con assegnazione di incarico a specialista - della condotta violenta e funzionale a resistere all'azione del personale di polizia, delle lesioni nei confronti dell'assistente della Polizia di Stato e del danneggiamento della porta degli uffici di polizia (secondo motivo), così rendendo palese il dolo della condotta non compromessa dall'accertato disturbo sociale di personalità non ritenuto idoneo a compromettere o scemare l'imputabilità; osservato che manifestamente infondato si presenta, altresì, il prospettato assorbimento dei delitti di lesione e danneggiamento (secondo motivo), avendo la Corte di appello messo in evidenza la pertinente giurisprudenza di legittimità che sul punto risulta pacifica; rilevato che, anche con riferimento alla determinazione della pena (terzo motivo, seppure declinato sotto plurimi punti), con riferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva ed agli aumenti per la continuazione, la Corte di merito ha fornito completa motivazione facendo espresso riferimento ai presupposti di cui all'art.133 cod. pen. la cui sinteticità risulta compatibile con la quantificazione della pena base e del minimale aumento ex art. 81 cod. pen.; che il ricorrente tenta di accreditare una preclusa lettura riduttiva ed alternativa delle risultanze processuali che la Corte di appello ha, in parte, confutato e, sotto altro profilo, dimostrato di aver adeguatamente effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci