CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 13688/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23819/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Istituto comprensivo statale di Nereto-Sant’Omero-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la prima in Roma, via Dora 1; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA n. 448/2019, pubblicata il 13 giugno 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], iscritta nelle graduatorie d’istituto di III fascia della Provincia di Teramo, relativamente al personale ATA del servizio scolastico, ha chiesto accertarsi il suo diritto al riconoscimento del punteggio di 0,60 in relazione al servizio prestato l’ASL di Teramo per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001 e ottenere di conseguenza la piena valutazione di diritto del servizio scolastico prestato alle dipendenze dell’Istituto scolastico di Nereto - Sant’Omero - [OSCURATO:PERSONA] per i g iorni 6, 7 e 8 marzo 2017, previa disapplicazione dei provvedimenti contrassegnati ai nn. Prot. 1559 del 15 maggio 2017 e n. 1721 del 26 maggio 2017, che le avevano negato tale diritto. Il Tribunale di Teramo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 765/2018, ha accolto il ricorso. Il MIUR e l’Istituto comprensivo statale di Nereto-Sant’Omero-[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 448/2019, ha rigettato. Il MIUR e l’Istituto comprensivo statale di Nereto-Sant’Omero-[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L’intimata si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo le parti ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 perché la corte territoriale avrebbe errato nel ricondurre le Aziende sanitarie locali nel novero delle Amministrazioni statali,con conseguente possibilità di valutare il servizio prestato presso le stesse ai fini del riconoscimento del punteggio di 0,60 nella graduatoria di III fascia del personale ATA.La doglianza è fondata. La controricorrente ha chiesto che le fosse riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,60 nell’ambito della graduatoria d’istituto di III fascia del personale ATA in relazione al servizio prestato presso l’ASL di Teramo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001 Ciò sulla base dell’allegato A del d.m. n. 717 del 2014, nella parte in cui consente, in sede di aggiornamento della citata graduatoria, di tenere conto del servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici. La Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto che l’ASL fosse da considerare amministrazione statale. Questa conclusione non è condivisibile. Infatti, l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che ‹‹Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale››. Dalla semplice lettura del testo della citata disposizione emerge come gli enti del Servizio sanitario nazionale siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle dello Stato. Detta disposizione contiene una definizione di amministrazione pubblica che, però, è più ampia di quella di amministrazione statale, considerando altri enti che sono posti sullo stesso piano di quest’ultima, pur essendo formalmente distinti. D’altronde, anche la giurisprudenza di questa S.C. ha chiarito che le [OSCURATO:PERSONA] (AUSL) hanno natura giuridica di enti pubblici non economici(Cass., Sez. 6-3, n. 36856 del 26 novembre 2021).2)Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto dell’originaria domanda della controricorrente. Le spese di lite di merito sono compensate in ragione dell’alterno esito del giudizio nei vari gradi. Le spese di lite di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, -accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l ’originaria domandadella controricorrente; -compensa le spese dei gradi di merito; - condanna la controricorrente a rifondere le spese di lite di legittimità, che liquida in € 2.500,00per compenso, e a rimbors