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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14565/2026

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GNANO il 04/05/1967DI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]AVALLONE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]IOVINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, che conclude per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inaccoglimento parziale del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento conrinvio del provvedimento impugnato per nuovo giudizio sul calcolo della pena esulla confisca; inammissibilità nel resto; in accoglimento parziale del ricorso diGrasso [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato per nuovo giudizio sulla richiesta di avvio del programma di giustiziariparativa; rigetto nel resto; rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di Di ChiaraArmando;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di impugnazione chiedendol'accoglimento del ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ene chiede l'accoglimento; per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e Di ChiaraGiuseppe espone i motivi di impugnazione e insiste per l'accoglimento dei ricorsi.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di impugnazione e chiedel'accoglimento del ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso chiedendonel'accoglimento.Lette le memorie a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 27 gennaio 2025, la Corte d’appello di Napoli,decidendo in sede di rinvio, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] del 12 giugno del 2012:- quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla confiscadisposta nei confronti dei medesimi in relazione al reato di concorso nel delittocontinuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, dal gennaio 2001 atutto il 2007 (capo AA);- quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla confisca disposta neiloro confronti.In parziale riforma della sentenza di primo grado:- ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di tentata violenza privata, aggravato ai sensi dell’art. 7, l. n.203 del 1991, così riqualificato il reato originariamente contestato al capo MM);- ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reatodi partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata “clan dei Casalesi”,accertato fino al giugno 2005 (capo A) e per concorso, quale esecutore, nel reatocontinuato di illecita concorrenza, commesso con atti di concorrenza slealefinalizzati ad instaurare un regime monopolistico nel settore dei video-poker edelle scommesse sulle attività sportive, accertato dal giugno 2003.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando sette motivi di censura.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge per avere la Corte territorialedichiarato inammissibile la richiesta dell’imputato di accedere a programmi digiustizia riparativa in ragione della mancata istituzione nel territorio di riferimentodei centri di mediazione a ciò destinati.

La sentenza impugnata avrebbepregiudicato il diritto del ricorrente ad accedere alla giustizia riparativa senzaspiegare quali accertamenti erano stati effettuati per addivenire alla suddettaconclusione, la quale contrastava con le statuizioni recate da altra pronunciaemessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] medesimo, che aveva accolto l’istanza disponendoil suo avvio presso un centro di mediazione sito in Avellino.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 649 cod. proc. pen.

Premette il ricorrente che tra i beni confiscativi sono due immobili, uno costituito da un’abitazione principale di vani 10 e l’altrocostituito da una dependance di vani 3,5.

La sentenza impugnata avrebbe omessodi motivare sulla eccezione con cui si evidenziava la violazione del principio del nebis in idem per essere stata disposta la confisca di quegli stessi beni in relazioneai quali, in altri due procedimenti penali, era stato revocato il sequestro preventivo.In particolare, in uno di tali procedimenti il GIP, con ordinanza 18 novembre 2014,aveva disposto il dissequestro dell’immobile principale, indicando nel 1991 la datadi edificazione e affermando la inapplicabilità ratione temporis della confisca exart. 12-sexies, l. n. 356 del 1992.

Sul punto si sarebbe verificato un giudicatoesterno che precluderebbe la riproposizione della stessa questione innanzi ad altrogiudice.2.3.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 12-sexies, l. n. 356 del 1992, in quanto la sentenza impugnataavrebbe omesso di motivare in ordine al rilievo difensivo con cui si evidenziavache la collocazione temporale della edificazione dell’immobile in data anterioreall’entrata in vigore della legge n. 356 del 1992 non consentiva di applicare laconfisca prevista dalla citata disposizione.2.4.

Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 649 cod. proc. pen.

La Corte di appello, nel confermare la confiscaanche di beni e quote di beni che sono stati riconosciuti giudizialmente –nell’ambito di altri procedimenti – di proprietà della moglie del ricorrente, Fulvia2.5.

Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 12-sexies, l. n. 356 del 1992.

Erroneamente la sentenzaimpugnata avrebbe ritenuto non dimostrata la legittimità della provvista perl’acquisto del terreno di proprietà esclusiva del ricorrente, avvenuto nel 1986,omettendo di valutare la documentazione prodotta dalla difesa dalla qualeemergeva l’intestazione esclusiva al padre [OSCURATO:PERSONA] del conto corrente sulquale erano state appoggiate le cambiali per l’acquisto del terreno, nonché il TFRdal medesimo percepito quale dipendente NATO, e i proventi derivanti dall’attivitàdi noleggio videogiochi dallo stesso avviata dal 1962, sia pure “in nero”.

Larichiamata documentazione attesterebbe che l’acquisto del terreno era statofinanziato dal padre del ricorrente ed inoltre che difettava il requisito dellasproporzione tra redditi e beni sequestrati.

La sentenza impugnata avrebbe,altresì, omesso di motivare in ordine agli elementi addotti dalla difesa chedimostravano come, ai tempi dell’acquisto del terreno, il ricorrente fosse inseritoin un redditizio circuito economico.2.6.

Il sesto motivo denuncia l’omessa assunzione di una prova decisivacostituita dalla documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato in viaesclusiva ad [OSCURATO:PERSONA], dal quale risultava che il denaro per l’acquisto delterreno era stato prelevato da tale conto, nonché dalla escussione del venditore didetto terreno.2.7.

Il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 12-sexies, l. n. 356 del 1992.

La Corte territoriale, in modomanifestamente illogico, avrebbe ritenuto la “ragionevolezza temporale” tra ladata dell’acquisto del terreno, avvenuto nel 1986, e la realizzazione dei “reati-spia”, essendo stato accertato che il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. era statocommesso dal gennaio 1997, mentre il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. dal2003 in poi.

Secondo l’imputato, l’arco temporale trascorso dall’acquisto delterreno e dalla successiva edificazione sullo stesso dei due immobili, avvenuta nel1991, sarebbe di ampiezza tale da escludere che l’acquisto sia espressione diillecita accumulazione di denaro derivante da condotte illecite iniziate solosuccessivamente.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, a firma dell’avv.

A. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di censura.3.1.

Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 240-bis cod. pen. con riguardo al delitto di cui all’art. 648-bis cod.pen. (capo AA), per il quale entrambi sono stati condannati.

In particolare, iricorrenti denunciano la motivazione solo apparente in ordine sia alla sussistenza,nel caso concreto, di un “reato spia” tale da fondare la presunzione di illecitaaccumulazione di ricchezza, sia alla determinazione della cd.

“fascia diragionevolezza temporale”.Gli imputati evidenziano come il reato contestato, sul quale si è formato ilgiudicato, è costituito da plurime condotte poste in essere in tempi diversi dasoggetti diversi, consistenti nel reimpiego di denaro di provenienza delittuosa nellaedificazione di un fabbricato sito in Aversa, nell’ambito delle quali il fattoaddebitato ai ricorrenti sarebbe circoscritto all’arco temporale compreso tra ilnovembre 2005 e l’anno 2006.Si sostiene, altresì, che la Corte territoriale avrebbe richiamato, a fondamentodella confisca, le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, omettendo diesaminare la copiosa documentazione prodotta e acquisita nel giudizio di appelloex art. 603 cod. proc. pen.

Tale documentazione avrebbe valore dirimente inordine alla disponibilità, da parte dei genitori dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], del denarocorrisposto per finanziare gli investimenti effettuati dai figli.

Ulteriore fonte lecitasarebbe costituita dai proventi derivanti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui iricorrenti erano soci al 50%, e la cui capacità di spesa era stata accertata dal peritodi parte; una parte di tale capacità, inoltre, derivava da evasione fiscale, comeconfermato dagli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria eprodotti nel giudizio.Manifestamente illogica sarebbe la motivazione in ordine alla ritenutasussistenza del profilo di ragionevolezza temporale tra la data di commissione delreato, da collocarsi negli anni 2005-2006, e gli investimenti avvenuti negli anni1999, 2001 e 2002.

Difetterebbe inoltre la motivazione in ordine alla confisca delvillino sito in [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe pervenuto a [OSCURATO:PERSONA] DiChiara a seguito di «atto esecutivo cautelare» e quindi non sarebbe riconducibilead alcun investimento.3.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all’assoggettamento a confisca dibeni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA].La Corte avrebbe trascurato che la [OSCURATO:PERSONA] era dipendente del Ministerodell’istruzione dal 1985, e che aveva percepito i redditi risultanti dalla perizia edalla documentazione INPS prodotta dal ricorrente.

Sarebbero state altresìtrascurate le somme pervenute alla [OSCURATO:PERSONA] dalla vendita di un immobile avvenutanel 1999, il cui ricavato sarebbe stato reinvestito nel 2002.

Illogicamente lasentenza impugnata avrebbe considerato i tre anni intercorsi tra i due atti untempo troppo lungo per reinvestire le somme ricavate dalla vendita.

I giudici diappello avrebbero, altresì, trascurato la circostanza che l’acquisto dello stessoimmobile era stato effettuato dalla donna ben dodici anni prima ed era avvenutocon fondi leciti provenienti dai genitori.La sentenza impugnata avrebbe, inoltre, omesso di motivare sulle ragioni percui beni nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] dovessero ritenersi nella disponibilità delricorrente, nonché sulla fittizietà della intestazione degli stessi, non essendo a talfine sufficiente il mero rapporto di coniugio intercorrente tra i due.Difetterebbe, infine, la motivazione sulla sproporzione tra i beni del ricorrentee della coniuge e i redditi e le attività economiche degli stessi.4.

Con ricorso a firma dell’avv.

E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso articolando un unico motivo di censura, con cui deduce violazione di leggein relazione all’art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Il ricorrente, dopoaver svolto considerazioni identiche a quelle prospettate con il primo motivo dalricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], da intendersi qui integralmente richiamate,sostiene che dalla documentazione prodotta risulterebbe che l’appartamento sitonel Comune di Carinaro era stato costruito su un terreno acquistato dallacooperativa edilizia Guscio 94 nel 1994 e dalla stessa costruito dopo il rilascio nel1995 del permesso di costruire e infine formalmente assegnato all’imputato il 16aprile 1999.

Ciò consentirebbe di retrodatare il pagamento dei contributi versatialla cooperativa a data antecedente al 1999 e dunque in epoca senz’altro distantedal periodo sospetto.

La Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione conriguardo a tali rilievi già formulati con l’atto di appello.5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv.

C. [OSCURATO:PERSONA], deduce tre motivi di censura.5.1.

Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato di violenza privataper difetto di querela.

A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022,tale reato, nel quale era stata riqualificata l’originaria contestazione di estorsione,era divenuto procedibile a querela, sicché non essendo stata questa presentatadalla persona offesa, difettava la condizione di procedibilità.5.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 112, 133 e 62-bis cod. pen.

La Corte territoriale, nel riconoscereil reato di violenza privata nella forma tentata, aveva rideterminato la penairrogata e operato l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 7, l. n. 203 del 1991in modo tale da non consentire di comprendere se la pena base fosse stata inflittaper il reato consumato o tentato.

Inoltre, avrebbe motivato in modo apodittico ildiniego delle circostanze attenuanti generiche.5.3.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 627 e125, comma 3 cod. proc. pen e 240-bis cod. pen.

Nel confermare la confiscadisposta dal giudice di primo grado, la Corte di appello avrebbe disatteso ilmandato della sentenza rescindente, che chiedeva di analizzare la documentazioneallegata all’atto di gravame, concernente ciascuno dei beni confiscati, omettendodel tutto di tener conto della stessa e di darne conto in motivazione.6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], propone duemotivi di censura.6.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 62-bis cod. pen.

I giudici dell’appello, nel negare le circostanzeprodotta dalla ricorrente, dalla quale risultava che la stessa aveva aderito ad unprogramma di protezione a seguito della collaborazione con la giustizia intrapresadal marito; aveva reso dichiarazioni che attestavano un inizio diresponsabilizzazione della stessa; aveva avviato e proseguito un concreto percorsodi reinserimento sociale; era stata disposta la capitalizzazione per il definitivoreinserimento nel tessuto sociale.6.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

Lasentenza impugnata non avrebbe motivato sull’entità dell’aumento operato per lacontinuazione interna, limitandosi a ridurre di un terzo l’aumento originariamentedisposto, a seguito della riqualificazione del reato nella forma tentata.7.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];l’annullamento dell’impugnata sentenza, con riguardo alla posizione di AnnaIovine, con rinvio per un nuovo giudizio sul calcolo di pena e sulla confisca, nonchéla declaratoria di inammissibilità nel resto; l’annullamento dell’impugnata sentenzacon riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per un nuovo giudizio sullarichiesta di avvio al programma di giustizia riparativa ed il rigetto nel resto; ilrigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].8.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato unamemoria nella quale, ad integrazione del primo motivo di ricorso concernente laviolazione di legge in relazione all’art. 129-bis cod. proc. pen., richiama ladisciplina transitoria dettata dagli artt. 92 e 93, d.lgs. n. 150 del 2022 con riguardoai programmi di giustizia riparativa, evidenziando come la stessa sia finalizzata adassicurare, nelle more della attuazione a regime di tale sistema, l’operativitàdell’istituto.9.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DiChiara, ha depositato una memoria nella quale ribadisce le argomentazioni svoltea sostegno dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito specificati.2.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]2.1.

Il primo motivo, con cui si censura la declaratoria di inammissibilitàdell’istanza di avvio al programma di giustizia riparativa avanzata dal ricorrente,è fondato.2.1.1.

Conviene preliminarmente rilevare che nel disegno del d.lgs. n. 150 del2022 l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è previsto in modogeneralizzato, «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla suagravità» (art. 44 del d.lgs. n. 150 del 2022).Ai fini della valutazione dell’accesso al programma l’art. 129-bis, comma 3,cod. proc. pen., stabilisce che il giudice di merito deve valutare se tale invio «possaessere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti unpericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti».

In sostanza,l’autorità giudiziaria deve valutare l’utilità del programma e l’assenza di pericoliper i partecipanti e per l'accertamento processuale.

Tale valutazione ha dellericadute sul giudizio penale «anche solo al fine di precludere effetti favorevoli alreo, in tema, ad esempio, di determinazione della pena, del trattamentocircostanziale, del beneficio della sospensione condizionale.

Se è vero, infatti, chesolo l'esito positivo del giudizio riparativo deve essere valutato ex art. 62 n. 6,133, 152, 163 cod. pen., è vero anche che la preclusione di quel giudizio,all'esito del processo, in quanto impedisce l'operatività di una serie di istituti cheinfluiscono sul trattamento sanzionatorio» (Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B.,Rv. 287925 - 01).2.1.2.

Nella specie, la Corte territoriale ha completamente omesso di valutarel’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a dichiararla inammissibile sulrilievo della asserita mancata istituzione dei centri di mediazione nel territorio diinteresse.

Anche volendosi prescindere dalla considerazione per cui non puòricadere in danno del richiedente una disfunzione organizzativa estranea alla suasfera volitiva, l’affermazione è puramente apodittica, priva di qualunque supportoargomentativo e documentativo, non avendo i giudici dell’appello dato conto degliaccertamenti svolti per addivenire a tale conclusione, la quale, oltretutto, siscontra con quanto documentato dal ricorrente, il quale, in altro procedimentopendente a suo carico nel medesimo distretto, è stato avviato al programma digiustizia riparativa presso un centro di mediazione specificamente individuato.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corted’appello di Napoli per un nuovo giudizio in punto di valutazione della richiesta diavvio al programma di giustizia riparativa.2.2.

Il secondo motivo è infondato.La censura risulta del tutto generica dal momento che, pur richiamando iprecedenti procedimenti in cui sarebbe stato disposto il sequestro preventivo deimedesimi beni oggetto del presente giudizio, non ha specificato quali reatiavessero ad oggetto, né quali fossero i presupposti alla base del sequestro, mentreha solo approssimativamente richiamato, in modo del tutto decontestualizzato,parte della motivazione di un provvedimento di dissequestro.In ogni caso, essa non tiene conto dell’insegnamento di questa Corte dilegittimità, secondo cui il principio del ne bis in idem, che si riferisce alladuplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti del medesimosoggetto, non impedisce che uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi,possa essere sottoposto in distinti procedimenti penali a diversi provvedimenti disequestro o di confisca, perché le esigenze cautelari o quelle sanzionatorie trovanoautonoma espressione in ciascun giudizio (Sez. 3, n. 48395 del 13/06/2018, Arria,Rv. 274703 - 01).2.3.

Il terzo motivo, con cui si deduce l’impossibilità di applicare la confiscaex art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 a beni realizzati prima dell’entrata in vigoredi tale disposizione, è infondato.Secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca cd. in casi particolari,prevista dal citato art. 12-sexies, può essere disposta anche in relazione a cespitiacquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni che l’hannoistituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alleconfische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca inquestione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza (Sez. 2, n. 56374 del12/10/2018, Di, Rv. 276299 – 01; Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, dep. 2013,Rv. 254786 - 01).Ne consegue che risulta inconferente, ai fini della valutazione della legittimitàdel provvedimento ablatorio avente ad oggetto i beni del ricorrente, che essi sianostati ultimati nel 1991 e perciò prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 306 del 1992.2.4.

Il quarto motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per avere laCorte territoriale confermato la confisca avente ad oggetto beni di cui, consentenze passate in giudicato era stata accertata la proprietà di [OSCURATO:PERSONA],moglie del ricorrente.Risulta evidente il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare la sentenzasotto tale profilo.

Invero, la legittimazione ad agire deve essere identificata inrelazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, sicché – con riguardo allaconfisca – l’unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene è iltitolare reale dello stesso, da individuarsi, nella specie, in [OSCURATO:PERSONA], la qualenon risulta aver proposto ricorso avverso la pronuncia qui impugnata.2.5.

Il quinto, il sesto e il settimo motivo possono essere trattaticongiuntamente in quanto collegati.

Essi sono fondati.2.5.1.

Le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021,Crostella, Rv. 281561 – 01) hanno chiarito che la confisca in casi particolari,disciplinata dall’art. 240-bis cod. pen. (nel quale è stato trasfuso l’art. 12-sexies,d.l. n. 306 del 1992):- ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, con finalità preventiva e traegiustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da partedel soggetto condannato penalmente;- costituisce un’ipotesi di confisca obbligatoria, la quale non colpisce il prezzo,il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, bensìbeni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valoresproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta;- opera in caso di accertata responsabilità per taluni reati elencatitassativamente, i quali costituiscono «“spia”, ovvero indice presuntivo dellacommissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamentointende espropriare per prevenirne l’utilizzo quale strumento per ulteriori iniziativedelittuose»;- è prevista «una semplificazione probatoria che si realizza mediante losvincolo dell’oggetto dell’ablazione da reato e l’onere gravane sul condannatotitolare o detentore dei beni da confiscare di giustificare la provenienza mediantespecifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di eliderel’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa»;- l’accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementicostitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall’art. 240-bis cod. pen.fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall'attività delittuosa le forme diricchezza di cui dispone, anche per interposta persona;- presupposti ineludibili della misura sono, oltre all’esistenza di unasproporzione, al momento dell'acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato oproventi dell'attività economica e valore del bene, il rispetto del criterio di«ragionevolezza temporale», il quale costituisce anche «misura temporale» delsuo ambito applicativo, nel senso che sono suscettibili di ablazione soltanto i beniacquisiti nell’arco di tempo in cui è accertata la pericolosità sociale, sicché ilmomento dell’acquisto dei beni da sottoporre a confisca deve risultare a distanzatemporale ragionevole dal reato presupposto, tanto se antecedente, quanto sesuccessivo;- il concetto di ragionevolezza temporale implica che «il momento diacquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall’epocadi realizzazione del “reato spia” da rendere ictu oculi irragionevole la presunzionedi derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differente da quellache ha determinato la condanna e rimasta priva di positivo accertamento» (vienerichiamata al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018).2.5.2.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente ilrequisito della ragionevolezza temporale tra il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.e l’acquisto dei beni confiscati senza spiegare le ragioni per cui terreni che risultanoacquistati nel 1986, in epoca in cui, pacificamente, l’imputato era incensurato, eedificati nel 1991 debbano considerarsi reimpiego di somme provenienti da attivitàillecita, tenuto conto che i reati “spia” in relazione ai quali il ricorrente è statocondannato risultano commessi a partire dal 1997, quanto al reato di cui all’art.416-bis cod. pen., e, quanto al reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. a partire dal2003, e perciò oltre dieci anni dopo l’acquisto dei terreni (e sei anni dopo la loroedificazione).I giudici dell’appello non solo hanno affermato in modo manifestamenteapodittico che un arco temporale così ampio doveva ritenersi ragionevole, senzafondare tale conclusione su alcun elemento specifico e concreto, ma hanno altresìomesso di confrontarsi realmente con la documentazione prodotta dal ricorrentein ordine ai redditi percepiti dal medesimo e di quelli di cui risultava titolare il padreAntonio [OSCURATO:PERSONA] in tale periodo.2.5.3.

Ne discende l’illegittimità della confisca disposta nei confronti di RenatoGrasso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con esclusivoriferimento alla stessa.3.

I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Il primo motivo dei ricorsi a firma dell’avv.

A. [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso a firmadell’avv.

E. [OSCURATO:PERSONA] sono fondati.Anche in tal caso la motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato laconfisca disposta nei confronti dei beni dei ricorrenti risulta del tutto apparente,avendo omesso di dare conto delle ragioni della ritenuta ragionevolezza dellapresunzione dell’origine criminosa delle risorse patrimoniali utilizzate per l’acquistodei beni in data di anni antecedente alla commissione del reato “spia”.

Invero, ildelitto di cui all’art. 648-bis cod. pen., per il quale gli imputati sono stati ritenutiresponsabili, è stato commesso nel periodo di tempo compreso tra il novembre2005 e il 2006, e perciò anni dopo l’acquisto dei beni confiscati, avvenuto neglianni 1999, 2001 e 2002.

Manifestamente irragionevole, inoltre, deve ritenersi larilevanza attribuita dalla Corte territoriale alla circostanza che in tali date sarebbeiniziata l’attività di riciclaggio ad opera dei complici degli odierni ricorrenti, nonessendo state indicate le ragioni per cui l’attività illecita posta in essere daicoimputati dovesse essere valutata a carico dei ricorrenti, nonostante che sia statoaccertato che la condotta illecita dagli stessi posta in essere sia di almeno tre annisuccessiva.I giudici dell’appello, inoltre, si sono limitati a riproporre le argomentazioni delgiudice di primo grado senza valutare, se non in modo del tutto generico esuperficiale, la documentazione prodotta dai ricorrenti, tra cui, in particolare,quella attestante le disponibilità economiche di [OSCURATO:PERSONA], padre degliimputati, il quale, secondo la prospettazione difensiva, aveva fornito ai figli laprovvista per l’acquisto dei beni, le ulteriori disponibilità di reddito lecite, nonchéla documentazione concernente la datazione del pagamento dei contributi allacooperativa edile che aveva realizzato l’appartamento sito nel comune di Carinaro.3.2.

Inammissibile è invece il secondo motivo dei ricorsi a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA].Difetta invero la legittimazione dei ricorrenti a censurare la sentenza conriguardo alla confisca avente ad oggetto i beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], mogliedi [OSCURATO:PERSONA].

Come si è già in precedenza rilevato, l’unico soggettolegittimato a chiedere la restituzione del bene oggetto del provvedimento ablatorioè il titolare reale dello stesso, da individuarsi, nella specie, unicamente nellaPanaro.4.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento delle restanticensure.La Corte territoriale, a seguito dell’annullamento disposto dalla sentenzarescindente (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021) in relazione alla qualificazionegiuridica del reato di cui al capo MM), unico reato ascritto alla ricorrente, hariqualificato la condotta nel delitto di tentata violenza privata, aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen.Tale reato, al tempo indicato in imputazione, era procedibile d'ufficio.L'art. 2, comma 1, lettera e), d. lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto all'art. 610cod. pen. un terzo comma, il quale dispone che «il delitto è punibile a querela dellapersona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti dipersona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cuial secondo comma».

Tale disposizione è in vigore del 30 dicembre 2022.Successivamente, l’art. 1, comma 2, legge n. 60 del 2023, in vigore dal 16giugno 2023, ha aggiunto all’art. 416-bis.1, cod. pen. un quinto comma, il qualedispone che «per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma siprocede sempre d'ufficio».Da tale ultima data, dunque, i delitti aggravati come in contestazione sononuovamente procedibili d'ufficio.4.2.

La giurisprudenza di legittimità – tra cui, da ultimo, Sez. 5, n. 6025 del16/10/2025, dep. 2026, Lubrano, Rv. 289353 - 01 – anche a seguito dellemodifiche al regime di procedibilità da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, ha ribaditola natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concretaincidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, la quale è sottoposta dunque allaregola posta dall'art. 2, comma 4, cod. pen., secondo cui «se la legge del tempoin cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cuidisposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenzairrevocabile» (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 -01).

Si è richiamata la pronuncia delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], la quale, in unaprospettiva ricostruttiva degli orientamenti giurisprudenziali, ha affermato che lemodifiche favorevoli del regime di procedibilità, non equiparabili all’abolitiocriminis (regolata dall'art. 2, comma 2, cod. pen.), sono disciplinate dall'art. 2,comma 4, cod. pen. (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273552 –01).Sulla base di tali rilievi, e specificamente con riguardo al delitto di violenzaprivata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., si è affermato che, qualora,nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime diprocedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, devedarsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensidell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale eprocessuale, della querela (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 287440 - 01 che ha enunciato il principio in fattispecie relativa al delitto diviolenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso primache il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicatodopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023,n. 60).Ne deriva che, nel corso del procedimento e finché esso non sia definito, deveapplicarsi il più favorevole regime di procedibilità a querela eventualmenteintrodotto, nel corso di esso, successivamente alla commissione del reato, attesoche il profilo processuale della querela non può escludere l'applicazione delprincipio contenuto nel quarto comma dell'art. 2 cod. pen. in considerazione dellanatura garantistica di esso (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, cit.).4.3.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere l'azione penale improcedibile per difetto diquerela.Deve conseguentemente essere disposta la revoca della confisca dei beni, conrestituzione degli stessi all’avente diritto.5.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].5.1.

La ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato di partecipazioneall’associazione di tipo mafioso (capo A) e del reato di tentata violenza privata,aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo MM).Con riguardo a tale ultimo reato devono essere integralmente richiamate leconsiderazioni svolte in precedenza in ordine alle vicende che hanno interessato ilregime di procedibilità del reato di violenza privata, con la conseguenza che lasentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio anche nei confronti diAvallone con riguardo al reato di cui al capo MM), per essere l'azione penaleimprocedibile per difetto di querela.5.2.

Fondato è il primo motivo di ricorso concernente la mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, in tema dimotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria edia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).Si è anche chiarito che, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteridell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva alreato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre,preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se noncontraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 -03).Nella specie, la Corte d’appello ha negato la concessione delle attenuantigeneriche sul rilievo del disvalore e della gravità della condotta posta in esseredall’imputata, tuttavia trascurando completamente di valutare – anche solo, inipotesi, per escluderne la rilevanza – le condotte successivamente tenute dallastessa, ed in particolare il percorso di risocializzazione dalla stessa concretamenteintrapreso e documentato dalla difesa, al fine di verificare se le stesse sianosintomo di una reale presa di distanza dal crimine.5.3.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto conrinvio alla Corte d’appello di Napoli ai fini della rideterminazione del trattamentosanzionatorio.Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eAvallone [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo MM), perché l'azionepenale non può essere proseguita per difetto di querela.

Revoca nei confronti diIovine [OSCURATO:PERSONA] la confisca dei beni, di cui dispone la restituzione all'avente diritto,mandando alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Annulla la medesimasentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Napoli.

Annulla, altresì, la sentenza impugnata nei confronti di GrassoRenato limitatamente all'istanza di accesso alla giustizia riparativa, nonché neiconfronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla confisca, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli.Così deciso il 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GNANO il 04/05/1967DI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]AVALLONE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]IOVINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, che conclude per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inaccoglimento parziale del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento conrinvio del provvedimento impugnato per nuovo giudizio sul calcolo della pena esulla confisca; inammissibilità nel resto; in accoglimento parziale del ricorso diGrasso [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato per nuovo giudizio sulla richiesta di avvio del programma di giustiziariparativa; rigetto nel resto; rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di Di ChiaraArmando;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di impugnazione chiedendol'accoglimento del ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ene chiede l'accoglimento; per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e Di ChiaraGiuseppe espone i motivi di impugnazione e insiste per l'accoglimento dei ricorsi.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di impugnazione e chiedel'accoglimento del ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso chiedendonel'accoglimento.Lette le memorie a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 27 gennaio 2025, la Corte d’appello di Napoli,decidendo in sede di rinvio, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] del 12 giugno del 2012:- quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla confiscadisposta nei confronti dei medesimi in relazione al reato di concorso nel delittocontinuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, dal gennaio 2001 atutto il 2007 (capo AA);- quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla confisca disposta neiloro confronti.In parziale riforma della sentenza di primo grado:- ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di tentata violenza privata, aggravato ai sensi dell’art. 7, l. n.203 del 1991, così riqualificato il reato originariamente contestato al capo MM);- ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reatodi partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata “clan dei Casalesi”,accertato fino al giugno 2005 (capo A) e per concorso, quale esecutore, nel reatocontinuato di illecita concorrenza, commesso con atti di concorrenza slealefinalizzati ad instaurare un regime monopolistico nel settore dei video-poker edelle scommesse sulle attività sportive, accertato dal giugno 2003.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando sette motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge per avere la Corte territorialedichiarato inammissibile la richiesta dell’imputato di accedere a programmi digiustizia riparativa in ragione della mancata istituzione nel territorio di riferimentodei centri di mediazione a ciò destinati. La sentenza impugnata avrebbepregiudicato il diritto del ricorrente ad accedere alla giustizia riparativa senzaspiegare quali accertamenti erano stati effettuati per addivenire alla suddettaconclusione, la quale contrastava con le statuizioni recate da altra pronunciaemessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] medesimo, che aveva accolto l’istanza disponendoil suo avvio presso un centro di mediazione sito in Avellino.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 649 cod. proc. pen. Premette il ricorrente che tra i beni confiscativi sono due immobili, uno costituito da un’abitazione principale di vani 10 e l’altrocostituito da una dependance di vani 3,5. La sentenza impugnata avrebbe omessodi motivare sulla eccezione con cui si evidenziava la violazione del principio del nebis in idem per essere stata disposta la confisca di quegli stessi beni in relazioneai quali, in altri due procedimenti penali, era stato revocato il sequestro preventivo.In particolare, in uno di tali procedimenti il GIP, con ordinanza 18 novembre 2014,aveva disposto il dissequestro dell’immobile principale, indicando nel 1991 la datadi edificazione e affermando la inapplicabilità ratione temporis della confisca exart. 12-sexies, l. n. 356 del 1992. Sul punto si sarebbe verificato un giudicatoesterno che precluderebbe la riproposizione della stessa questione innanzi ad altrogiudice.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 12-sexies, l. n. 356 del 1992, in quanto la sentenza impugnataavrebbe omesso di motivare in ordine al rilievo difensivo con cui si evidenziavache la collocazione temporale della edificazione dell’immobile in data anterioreall’entrata in vigore della legge n. 356 del 1992 non consentiva di applicare laconfisca prevista dalla citata disposizione.2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 649 cod. proc. pen. La Corte di appello, nel confermare la confiscaanche di beni e quote di beni che sono stati riconosciuti giudizialmente –nell’ambito di altri procedimenti – di proprietà della moglie del ricorrente, Fulvia2.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 12-sexies, l. n. 356 del 1992. Erroneamente la sentenzaimpugnata avrebbe ritenuto non dimostrata la legittimità della provvista perl’acquisto del terreno di proprietà esclusiva del ricorrente, avvenuto nel 1986,omettendo di valutare la documentazione prodotta dalla difesa dalla qualeemergeva l’intestazione esclusiva al padre [OSCURATO:PERSONA] del conto corrente sulquale erano state appoggiate le cambiali per l’acquisto del terreno, nonché il TFRdal medesimo percepito quale dipendente NATO, e i proventi derivanti dall’attivitàdi noleggio videogiochi dallo stesso avviata dal 1962, sia pure “in nero”. Larichiamata documentazione attesterebbe che l’acquisto del terreno era statofinanziato dal padre del ricorrente ed inoltre che difettava il requisito dellasproporzione tra redditi e beni sequestrati. La sentenza impugnata avrebbe,altresì, omesso di motivare in ordine agli elementi addotti dalla difesa chedimostravano come, ai tempi dell’acquisto del terreno, il ricorrente fosse inseritoin un redditizio circuito economico.2.6. Il sesto motivo denuncia l’omessa assunzione di una prova decisivacostituita dalla documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato in viaesclusiva ad [OSCURATO:PERSONA], dal quale risultava che il denaro per l’acquisto delterreno era stato prelevato da tale conto, nonché dalla escussione del venditore didetto terreno.2.7. Il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 12-sexies, l. n. 356 del 1992. La Corte territoriale, in modomanifestamente illogico, avrebbe ritenuto la “ragionevolezza temporale” tra ladata dell’acquisto del terreno, avvenuto nel 1986, e la realizzazione dei “reati-spia”, essendo stato accertato che il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. era statocommesso dal gennaio 1997, mentre il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. dal2003 in poi. Secondo l’imputato, l’arco temporale trascorso dall’acquisto delterreno e dalla successiva edificazione sullo stesso dei due immobili, avvenuta nel1991, sarebbe di ampiezza tale da escludere che l’acquisto sia espressione diillecita accumulazione di denaro derivante da condotte illecite iniziate solosuccessivamente.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, a firma dell’avv. A. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di censura.3.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 240-bis cod. pen. con riguardo al delitto di cui all’art. 648-bis cod.pen. (capo AA), per il quale entrambi sono stati condannati. In particolare, iricorrenti denunciano la motivazione solo apparente in ordine sia alla sussistenza,nel caso concreto, di un “reato spia” tale da fondare la presunzione di illecitaaccumulazione di ricchezza, sia alla determinazione della cd. “fascia diragionevolezza temporale”.Gli imputati evidenziano come il reato contestato, sul quale si è formato ilgiudicato, è costituito da plurime condotte poste in essere in tempi diversi dasoggetti diversi, consistenti nel reimpiego di denaro di provenienza delittuosa nellaedificazione di un fabbricato sito in Aversa, nell’ambito delle quali il fattoaddebitato ai ricorrenti sarebbe circoscritto all’arco temporale compreso tra ilnovembre 2005 e l’anno 2006.Si sostiene, altresì, che la Corte territoriale avrebbe richiamato, a fondamentodella confisca, le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, omettendo diesaminare la copiosa documentazione prodotta e acquisita nel giudizio di appelloex art. 603 cod. proc. pen. Tale documentazione avrebbe valore dirimente inordine alla disponibilità, da parte dei genitori dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], del denarocorrisposto per finanziare gli investimenti effettuati dai figli. Ulteriore fonte lecitasarebbe costituita dai proventi derivanti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui iricorrenti erano soci al 50%, e la cui capacità di spesa era stata accertata dal peritodi parte; una parte di tale capacità, inoltre, derivava da evasione fiscale, comeconfermato dagli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria eprodotti nel giudizio.Manifestamente illogica sarebbe la motivazione in ordine alla ritenutasussistenza del profilo di ragionevolezza temporale tra la data di commissione delreato, da collocarsi negli anni 2005-2006, e gli investimenti avvenuti negli anni1999, 2001 e 2002. Difetterebbe inoltre la motivazione in ordine alla confisca delvillino sito in [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe pervenuto a [OSCURATO:PERSONA] DiChiara a seguito di «atto esecutivo cautelare» e quindi non sarebbe riconducibilead alcun investimento.3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all’assoggettamento a confisca dibeni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA].La Corte avrebbe trascurato che la [OSCURATO:PERSONA] era dipendente del Ministerodell’istruzione dal 1985, e che aveva percepito i redditi risultanti dalla perizia edalla documentazione INPS prodotta dal ricorrente. Sarebbero state altresìtrascurate le somme pervenute alla [OSCURATO:PERSONA] dalla vendita di un immobile avvenutanel 1999, il cui ricavato sarebbe stato reinvestito nel 2002. Illogicamente lasentenza impugnata avrebbe considerato i tre anni intercorsi tra i due atti untempo troppo lungo per reinvestire le somme ricavate dalla vendita. I giudici diappello avrebbero, altresì, trascurato la circostanza che l’acquisto dello stessoimmobile era stato effettuato dalla donna ben dodici anni prima ed era avvenutocon fondi leciti provenienti dai genitori.La sentenza impugnata avrebbe, inoltre, omesso di motivare sulle ragioni percui beni nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] dovessero ritenersi nella disponibilità delricorrente, nonché sulla fittizietà della intestazione degli stessi, non essendo a talfine sufficiente il mero rapporto di coniugio intercorrente tra i due.Difetterebbe, infine, la motivazione sulla sproporzione tra i beni del ricorrentee della coniuge e i redditi e le attività economiche degli stessi.4. Con ricorso a firma dell’avv. E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso articolando un unico motivo di censura, con cui deduce violazione di leggein relazione all’art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente, dopoaver svolto considerazioni identiche a quelle prospettate con il primo motivo dalricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], da intendersi qui integralmente richiamate,sostiene che dalla documentazione prodotta risulterebbe che l’appartamento sitonel Comune di Carinaro era stato costruito su un terreno acquistato dallacooperativa edilizia Guscio 94 nel 1994 e dalla stessa costruito dopo il rilascio nel1995 del permesso di costruire e infine formalmente assegnato all’imputato il 16aprile 1999. Ciò consentirebbe di retrodatare il pagamento dei contributi versatialla cooperativa a data antecedente al 1999 e dunque in epoca senz’altro distantedal periodo sospetto. La Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione conriguardo a tali rilievi già formulati con l’atto di appello.5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. C. [OSCURATO:PERSONA], deduce tre motivi di censura.5.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato di violenza privataper difetto di querela. A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022,tale reato, nel quale era stata riqualificata l’originaria contestazione di estorsione,era divenuto procedibile a querela, sicché non essendo stata questa presentatadalla persona offesa, difettava la condizione di procedibilità.5.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 112, 133 e 62-bis cod. pen. La Corte territoriale, nel riconoscereil reato di violenza privata nella forma tentata, aveva rideterminato la penairrogata e operato l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 7, l. n. 203 del 1991in modo tale da non consentire di comprendere se la pena base fosse stata inflittaper il reato consumato o tentato. Inoltre, avrebbe motivato in modo apodittico ildiniego delle circostanze attenuanti generiche.5.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 627 e125, comma 3 cod. proc. pen e 240-bis cod. pen. Nel confermare la confiscadisposta dal giudice di primo grado, la Corte di appello avrebbe disatteso ilmandato della sentenza rescindente, che chiedeva di analizzare la documentazioneallegata all’atto di gravame, concernente ciascuno dei beni confiscati, omettendodel tutto di tener conto della stessa e di darne conto in motivazione.6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], propone duemotivi di censura.6.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 62-bis cod. pen. I giudici dell’appello, nel negare le circostanzeprodotta dalla ricorrente, dalla quale risultava che la stessa aveva aderito ad unprogramma di protezione a seguito della collaborazione con la giustizia intrapresadal marito; aveva reso dichiarazioni che attestavano un inizio diresponsabilizzazione della stessa; aveva avviato e proseguito un concreto percorsodi reinserimento sociale; era stata disposta la capitalizzazione per il definitivoreinserimento nel tessuto sociale.6.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Lasentenza impugnata non avrebbe motivato sull’entità dell’aumento operato per lacontinuazione interna, limitandosi a ridurre di un terzo l’aumento originariamentedisposto, a seguito della riqualificazione del reato nella forma tentata.7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];l’annullamento dell’impugnata sentenza, con riguardo alla posizione di AnnaIovine, con rinvio per un nuovo giudizio sul calcolo di pena e sulla confisca, nonchéla declaratoria di inammissibilità nel resto; l’annullamento dell’impugnata sentenzacon riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per un nuovo giudizio sullarichiesta di avvio al programma di giustizia riparativa ed il rigetto nel resto; ilrigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].8. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato unamemoria nella quale, ad integrazione del primo motivo di ricorso concernente laviolazione di legge in relazione all’art. 129-bis cod. proc. pen., richiama ladisciplina transitoria dettata dagli artt. 92 e 93, d.lgs. n. 150 del 2022 con riguardoai programmi di giustizia riparativa, evidenziando come la stessa sia finalizzata adassicurare, nelle more della attuazione a regime di tale sistema, l’operativitàdell’istituto.9. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DiChiara, ha depositato una memoria nella quale ribadisce le argomentazioni svoltea sostegno dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito specificati.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]2.1. Il primo motivo, con cui si censura la declaratoria di inammissibilitàdell’istanza di avvio al programma di giustizia riparativa avanzata dal ricorrente,è fondato.2.1.1. Conviene preliminarmente rilevare che nel disegno del d.lgs. n. 150 del2022 l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è previsto in modogeneralizzato, «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla suagravità» (art. 44 del d.lgs. n. 150 del 2022).Ai fini della valutazione dell’accesso al programma l’art. 129-bis, comma 3,cod. proc. pen., stabilisce che il giudice di merito deve valutare se tale invio «possaessere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti unpericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti». In sostanza,l’autorità giudiziaria deve valutare l’utilità del programma e l’assenza di pericoliper i partecipanti e per l'accertamento processuale. Tale valutazione ha dellericadute sul giudizio penale «anche solo al fine di precludere effetti favorevoli alreo, in tema, ad esempio, di determinazione della pena, del trattamentocircostanziale, del beneficio della sospensione condizionale. Se è vero, infatti, chesolo l'esito positivo del giudizio riparativo deve essere valutato ex art. 62 n. 6,133, 152, 163 cod. pen., è vero anche che la preclusione di quel giudizio,all'esito del processo, in quanto impedisce l'operatività di una serie di istituti cheinfluiscono sul trattamento sanzionatorio» (Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B.,Rv. 287925 - 01).2.1.2. Nella specie, la Corte territoriale ha completamente omesso di valutarel’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a dichiararla inammissibile sulrilievo della asserita mancata istituzione dei centri di mediazione nel territorio diinteresse. Anche volendosi prescindere dalla considerazione per cui non puòricadere in danno del richiedente una disfunzione organizzativa estranea alla suasfera volitiva, l’affermazione è puramente apodittica, priva di qualunque supportoargomentativo e documentativo, non avendo i giudici dell’appello dato conto degliaccertamenti svolti per addivenire a tale conclusione, la quale, oltretutto, siscontra con quanto documentato dal ricorrente, il quale, in altro procedimentopendente a suo carico nel medesimo distretto, è stato avviato al programma digiustizia riparativa presso un centro di mediazione specificamente individuato.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corted’appello di Napoli per un nuovo giudizio in punto di valutazione della richiesta diavvio al programma di giustizia riparativa.2.2. Il secondo motivo è infondato.La censura risulta del tutto generica dal momento che, pur richiamando iprecedenti procedimenti in cui sarebbe stato disposto il sequestro preventivo deimedesimi beni oggetto del presente giudizio, non ha specificato quali reatiavessero ad oggetto, né quali fossero i presupposti alla base del sequestro, mentreha solo approssimativamente richiamato, in modo del tutto decontestualizzato,parte della motivazione di un provvedimento di dissequestro.In ogni caso, essa non tiene conto dell’insegnamento di questa Corte dilegittimità, secondo cui il principio del ne bis in idem, che si riferisce alladuplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti del medesimosoggetto, non impedisce che uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi,possa essere sottoposto in distinti procedimenti penali a diversi provvedimenti disequestro o di confisca, perché le esigenze cautelari o quelle sanzionatorie trovanoautonoma espressione in ciascun giudizio (Sez. 3, n. 48395 del 13/06/2018, Arria,Rv. 274703 - 01).2.3. Il terzo motivo, con cui si deduce l’impossibilità di applicare la confiscaex art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 a beni realizzati prima dell’entrata in vigoredi tale disposizione, è infondato.Secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca cd. in casi particolari,prevista dal citato art. 12-sexies, può essere disposta anche in relazione a cespitiacquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni che l’hannoistituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alleconfische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca inquestione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza (Sez. 2, n. 56374 del12/10/2018, Di, Rv. 276299 – 01; Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, dep. 2013,Rv. 254786 - 01).Ne consegue che risulta inconferente, ai fini della valutazione della legittimitàdel provvedimento ablatorio avente ad oggetto i beni del ricorrente, che essi sianostati ultimati nel 1991 e perciò prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 306 del 1992.2.4. Il quarto motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per avere laCorte territoriale confermato la confisca avente ad oggetto beni di cui, consentenze passate in giudicato era stata accertata la proprietà di [OSCURATO:PERSONA],moglie del ricorrente.Risulta evidente il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare la sentenzasotto tale profilo. Invero, la legittimazione ad agire deve essere identificata inrelazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, sicché – con riguardo allaconfisca – l’unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene è iltitolare reale dello stesso, da individuarsi, nella specie, in [OSCURATO:PERSONA], la qualenon risulta aver proposto ricorso avverso la pronuncia qui impugnata.2.5. Il quinto, il sesto e il settimo motivo possono essere trattaticongiuntamente in quanto collegati. Essi sono fondati.2.5.1. Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021,Crostella, Rv. 281561 – 01) hanno chiarito che la confisca in casi particolari,disciplinata dall’art. 240-bis cod. pen. (nel quale è stato trasfuso l’art. 12-sexies,d.l. n. 306 del 1992):- ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, con finalità preventiva e traegiustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da partedel soggetto condannato penalmente;- costituisce un’ipotesi di confisca obbligatoria, la quale non colpisce il prezzo,il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, bensìbeni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valoresproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta;- opera in caso di accertata responsabilità per taluni reati elencatitassativamente, i quali costituiscono «“spia”, ovvero indice presuntivo dellacommissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamentointende espropriare per prevenirne l’utilizzo quale strumento per ulteriori iniziativedelittuose»;- è prevista «una semplificazione probatoria che si realizza mediante losvincolo dell’oggetto dell’ablazione da reato e l’onere gravane sul condannatotitolare o detentore dei beni da confiscare di giustificare la provenienza mediantespecifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di eliderel’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa»;- l’accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementicostitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall’art. 240-bis cod. pen.fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall'attività delittuosa le forme diricchezza di cui dispone, anche per interposta persona;- presupposti ineludibili della misura sono, oltre all’esistenza di unasproporzione, al momento dell'acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato oproventi dell'attività economica e valore del bene, il rispetto del criterio di«ragionevolezza temporale», il quale costituisce anche «misura temporale» delsuo ambito applicativo, nel senso che sono suscettibili di ablazione soltanto i beniacquisiti nell’arco di tempo in cui è accertata la pericolosità sociale, sicché ilmomento dell’acquisto dei beni da sottoporre a confisca deve risultare a distanzatemporale ragionevole dal reato presupposto, tanto se antecedente, quanto sesuccessivo;- il concetto di ragionevolezza temporale implica che «il momento diacquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall’epocadi realizzazione del “reato spia” da rendere ictu oculi irragionevole la presunzionedi derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differente da quellache ha determinato la condanna e rimasta priva di positivo accertamento» (vienerichiamata al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018).2.5.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente ilrequisito della ragionevolezza temporale tra il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.e l’acquisto dei beni confiscati senza spiegare le ragioni per cui terreni che risultanoacquistati nel 1986, in epoca in cui, pacificamente, l’imputato era incensurato, eedificati nel 1991 debbano considerarsi reimpiego di somme provenienti da attivitàillecita, tenuto conto che i reati “spia” in relazione ai quali il ricorrente è statocondannato risultano commessi a partire dal 1997, quanto al reato di cui all’art.416-bis cod. pen., e, quanto al reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. a partire dal2003, e perciò oltre dieci anni dopo l’acquisto dei terreni (e sei anni dopo la loroedificazione).I giudici dell’appello non solo hanno affermato in modo manifestamenteapodittico che un arco temporale così ampio doveva ritenersi ragionevole, senzafondare tale conclusione su alcun elemento specifico e concreto, ma hanno altresìomesso di confrontarsi realmente con la documentazione prodotta dal ricorrentein ordine ai redditi percepiti dal medesimo e di quelli di cui risultava titolare il padreAntonio [OSCURATO:PERSONA] in tale periodo.2.5.3. Ne discende l’illegittimità della confisca disposta nei confronti di RenatoGrasso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con esclusivoriferimento alla stessa.3. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il primo motivo dei ricorsi a firma dell’avv. A. [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso a firmadell’avv. E. [OSCURATO:PERSONA] sono fondati.Anche in tal caso la motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato laconfisca disposta nei confronti dei beni dei ricorrenti risulta del tutto apparente,avendo omesso di dare conto delle ragioni della ritenuta ragionevolezza dellapresunzione dell’origine criminosa delle risorse patrimoniali utilizzate per l’acquistodei beni in data di anni antecedente alla commissione del reato “spia”. Invero, ildelitto di cui all’art. 648-bis cod. pen., per il quale gli imputati sono stati ritenutiresponsabili, è stato commesso nel periodo di tempo compreso tra il novembre2005 e il 2006, e perciò anni dopo l’acquisto dei beni confiscati, avvenuto neglianni 1999, 2001 e 2002. Manifestamente irragionevole, inoltre, deve ritenersi larilevanza attribuita dalla Corte territoriale alla circostanza che in tali date sarebbeiniziata l’attività di riciclaggio ad opera dei complici degli odierni ricorrenti, nonessendo state indicate le ragioni per cui l’attività illecita posta in essere daicoimputati dovesse essere valutata a carico dei ricorrenti, nonostante che sia statoaccertato che la condotta illecita dagli stessi posta in essere sia di almeno tre annisuccessiva.I giudici dell’appello, inoltre, si sono limitati a riproporre le argomentazioni delgiudice di primo grado senza valutare, se non in modo del tutto generico esuperficiale, la documentazione prodotta dai ricorrenti, tra cui, in particolare,quella attestante le disponibilità economiche di [OSCURATO:PERSONA], padre degliimputati, il quale, secondo la prospettazione difensiva, aveva fornito ai figli laprovvista per l’acquisto dei beni, le ulteriori disponibilità di reddito lecite, nonchéla documentazione concernente la datazione del pagamento dei contributi allacooperativa edile che aveva realizzato l’appartamento sito nel comune di Carinaro.3.2. Inammissibile è invece il secondo motivo dei ricorsi a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA].Difetta invero la legittimazione dei ricorrenti a censurare la sentenza conriguardo alla confisca avente ad oggetto i beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], mogliedi [OSCURATO:PERSONA]. Come si è già in precedenza rilevato, l’unico soggettolegittimato a chiedere la restituzione del bene oggetto del provvedimento ablatorioè il titolare reale dello stesso, da individuarsi, nella specie, unicamente nellaPanaro.4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento delle restanticensure.La Corte territoriale, a seguito dell’annullamento disposto dalla sentenzarescindente (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021) in relazione alla qualificazionegiuridica del reato di cui al capo MM), unico reato ascritto alla ricorrente, hariqualificato la condotta nel delitto di tentata violenza privata, aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen.Tale reato, al tempo indicato in imputazione, era procedibile d'ufficio.L'art. 2, comma 1, lettera e), d. lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto all'art. 610cod. pen. un terzo comma, il quale dispone che «il delitto è punibile a querela dellapersona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti dipersona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cuial secondo comma». Tale disposizione è in vigore del 30 dicembre 2022.Successivamente, l’art. 1, comma 2, legge n. 60 del 2023, in vigore dal 16giugno 2023, ha aggiunto all’art. 416-bis.1, cod. pen. un quinto comma, il qualedispone che «per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma siprocede sempre d'ufficio».Da tale ultima data, dunque, i delitti aggravati come in contestazione sononuovamente procedibili d'ufficio.4.2. La giurisprudenza di legittimità – tra cui, da ultimo, Sez. 5, n. 6025 del16/10/2025, dep. 2026, Lubrano, Rv. 289353 - 01 – anche a seguito dellemodifiche al regime di procedibilità da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, ha ribaditola natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concretaincidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, la quale è sottoposta dunque allaregola posta dall'art. 2, comma 4, cod. pen., secondo cui «se la legge del tempoin cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cuidisposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenzairrevocabile» (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 -01). Si è richiamata la pronuncia delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], la quale, in unaprospettiva ricostruttiva degli orientamenti giurisprudenziali, ha affermato che lemodifiche favorevoli del regime di procedibilità, non equiparabili all’abolitiocriminis (regolata dall'art. 2, comma 2, cod. pen.), sono disciplinate dall'art. 2,comma 4, cod. pen. (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273552 –01).Sulla base di tali rilievi, e specificamente con riguardo al delitto di violenzaprivata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., si è affermato che, qualora,nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime diprocedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, devedarsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensidell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale eprocessuale, della querela (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 287440 - 01 che ha enunciato il principio in fattispecie relativa al delitto diviolenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso primache il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicatodopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023,n. 60).Ne deriva che, nel corso del procedimento e finché esso non sia definito, deveapplicarsi il più favorevole regime di procedibilità a querela eventualmenteintrodotto, nel corso di esso, successivamente alla commissione del reato, attesoche il profilo processuale della querela non può escludere l'applicazione delprincipio contenuto nel quarto comma dell'art. 2 cod. pen. in considerazione dellanatura garantistica di esso (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, cit.).4.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere l'azione penale improcedibile per difetto diquerela.Deve conseguentemente essere disposta la revoca della confisca dei beni, conrestituzione degli stessi all’avente diritto.5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].5.1. La ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato di partecipazioneall’associazione di tipo mafioso (capo A) e del reato di tentata violenza privata,aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo MM).Con riguardo a tale ultimo reato devono essere integralmente richiamate leconsiderazioni svolte in precedenza in ordine alle vicende che hanno interessato ilregime di procedibilità del reato di violenza privata, con la conseguenza che lasentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio anche nei confronti diAvallone con riguardo al reato di cui al capo MM), per essere l'azione penaleimprocedibile per difetto di querela.5.2. Fondato è il primo motivo di ricorso concernente la mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, in tema dimotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria edia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).Si è anche chiarito che, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteridell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva alreato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre,preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se noncontraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 -03).Nella specie, la Corte d’appello ha negato la concessione delle attenuantigeneriche sul rilievo del disvalore e della gravità della condotta posta in esseredall’imputata, tuttavia trascurando completamente di valutare – anche solo, inipotesi, per escluderne la rilevanza – le condotte successivamente tenute dallastessa, ed in particolare il percorso di risocializzazione dalla stessa concretamenteintrapreso e documentato dalla difesa, al fine di verificare se le stesse sianosintomo di una reale presa di distanza dal crimine.5.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto conrinvio alla Corte d’appello di Napoli ai fini della rideterminazione del trattamentosanzionatorio.Il terzo motivo di ricorso resta assorbito. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eAvallone [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo MM), perché l'azionepenale non può essere proseguita per difetto di querela. Revoca nei confronti diIovine [OSCURATO:PERSONA] la confisca dei beni, di cui dispone la restituzione all'avente diritto,mandando alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Annulla la medesimasentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Napoli. Annulla, altresì, la sentenza impugnata nei confronti di GrassoRenato limitatamente all'istanza di accesso alla giustizia riparativa, nonché neiconfronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla confisca, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli.Così deciso il 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
Sentenza Cassazione n. 14565/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris