CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16879/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26238/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 22 – pec: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 31949/2022 depositata il 28 ottobre 2022 Udita la relazione svolta nella udienza del 31 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] RITENUTOCHE Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrent e ) chied e la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 19391/2019 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 857/4/2019. Laricorrente rileva che : è stato disposto il pagamento delle spese vive di lite in danno dell’Agenzia delle Entrate nella misura di € 200,00; denuncia l’erroremateriale consistente nel fatto che non è stato indicato, tra le spese vive, l’importo del contributo unificato di € 1.036,00 corrisposto all’atto di iscrizione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza deve essere rigettata. Ritiene il Collegio dare seguito al consolidato indirizzo espresso in sede di legittimità, secondo cui il contributo unificato dovuto per gli atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese; ne consegue cheanche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta(Cass., Sez. 6 - 3, n. 18828/2015 , Rv. 637147 – 01 , Sez. 6 - 3, n. 15320/2017 , Rv. 644738 – 01 , Sez. 1, n. 18529/2019,Rv. 654658 - 01) . Nel la prima pronuncia richiamata, resa in un caso quasi del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, nel quale l’importo degli esborsi è stato liquidato in una misura che non teneva conto del versamento del contributo unificato, è stato altresì precisato che non è espressione di un errore materiale, ma deve essere interpretato nel sensoche la pronuncia abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicatain aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato. Tale misura risulta da un importo facilmente documentabile e per un importo predeterminato con l’effetto che la decisione priva di una formale condanna al contributo unificato, deve, comunque intendersi come impositiva della condanna alla restituzione dell’importo pagato o integrato a seguito di determinazione dell’amministrazione. Il pagamento sarà, infatti, documentabile in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento. La condanna alle spese dell’ordinanza andrà, dunque, intesa come comprensivaanche dell’imposizione della parte soccombente dell’obbligo di restituzione della somma pagata titolo di contributo unificato opportunamente documentata. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio(Cass. Sez. 3, n. 26566/2023, Rv. 669068 - 01). P.Q.M. Ri