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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 23817/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

8/09/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianzadi Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza di Perugia, che ha respinto ilricorso del ricorrente ai sensi dell’art. 35-ter, Ord. pen.;che il ricorso per cassazione è stato proposto con atto redatto esottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallostesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] - Perugia;che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n.103 prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed imotivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albospeciale della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8914 del21/12/2017 (2018) Rv. 272010 – 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso è inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianzadi Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza di Perugia, che ha respinto ilricorso del ricorrente ai sensi dell’art. 35-ter, Ord. pen.;che il ricorso per cassazione è stato proposto con atto redatto esottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallostesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] - Perugia;che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n.103 prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed imotivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albospeciale della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8914 del21/12/2017 (2018) Rv. 272010 – 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso è inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]