Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15139/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5293/2023depositata il 20/07/2023.Numero registro generale 5678/2024Numero sezionale 4983/2025Numero di raccolta generale 15139/2026Data pubblicazione 19/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel 2013 la società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva ingiudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i signori Gino e [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendodichiararsi l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto pubblico del 12 gennaio2011, rogato dal notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], con il quale avevanoconferito alla [OSCURATO:PERSONA] alcuni immobili di loro proprietà,riservandosi il diritto di abitazione.La banca attrice deduceva di essere creditrice del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per l’importo di Euro 318.928,19, quale saldo passivo di conto corrente,evidenziando che i Capponi avevano prestato fideiussione a garanzia delleobbligazioni della società e assumendo che l’atto di disposizioneimpugnato avesse natura fraudolenta, in quanto idoneo a ridurre lagaranzia patrimoniale generica dei debitori.Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] la domanda, sostenendo che l’operazione complessiva eracompiutamente descritta nel contratto di cessione di azioni dellaHousebridge del 30 marzo 2011, rogato dal notaio dott. [OSCURATO:PERSONA],come operazione di cartolarizzazione e riporto, mediante cessione dipartecipazioni societarie con opzione di riacquisto a termine a prezzopredeterminato, e che tale operazione, pur connotata da finalitàspeculative, non integrava un disegno volto a pregiudicare la garanziapatrimoniale del creditore, né era sorretta da consilium fraudis o dascientia decotionis delle parti coinvolte.Con sentenza n. 1601/2018 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda,dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti dellaNumero registro generale 5678/2024Numero sezionale 4983/2025Numero di raccolta generale 15139/2026Data pubblicazione 19/05/2026banca attrice, dell’atto di disposizione posto in essere dai Capponi infavore della [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso tale decisione proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA]; la Corted’appello di Roma, con sentenza n. 5293 del 21 luglio 2023, rigettava ilgravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannandol’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l., cessionaria del credito originariamente vantato da Cassa diRisparmio di [OSCURATO:SOCIETA]3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societàHousebridge [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione,affidato a due motivi.3.1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. -e per essa quale mandataria la societàCerved [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- resiste con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo la società [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 360, comma 1, 3, c.p.c., «violazione e falsa(mancata) applicazione dell’art. 2091 (comma I, n.2) c.c.».Si duole che la corte di merito non abbia verificato se il “negoziocomplesso” (costituito: a. dall’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per notardott.

Privitera; b. dal successivo contratto di cessione di azioni del30/03/2011; c. dal contratto di vendita di tutte le azioni della HousebridgeLtd alla [OSCURATO:PERSONA]) e non solo il conferimento dei beni immobili effettuatodai Capponi alla [OSCURATO:PERSONA] fosse idoneo ad integrare un attorevocabile ex art. 2901 c.c., sussistendo tutti i presupposti, oggettivi esoggettivi, in capo a tutte le parti che hanno stipulato la “serie di negozicollegati”.Numero registro generale 5678/2024Numero sezionale 4983/2025Numero di raccolta generale 15139/2026Data pubblicazione 19/05/20264.1.1.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901,comma 3, c.c.Si duole che la corte di merito abbia dichiarato, al contempo,inammissibile e anche infondato nel merito il motivo di gravame con cui laHousebridge deduceva l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sullaquestione - asseritamente non contestata dagli attori - dellaimproponibilità dell’azione posto l’atto di disposizione realizzato dai sigg.riCapponi costituiva adempimento di un debito scaduto ex art. 2901,comma 3, c.c.Ad avviso della Corte di merito, il motivo era sia inammissibile, per la suagenericità (perché non spiegava quale fosse il debito scaduto che sarebbestato adempiuto), sia infondato, poiché il conferimento di un immobile inuna società integra una cessione (nel caso di specie, dal debitore allasocietà che faceva capo al debitore stesso).Lamenta che i Capponi con l’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano conferitoi loro beni immobili alla Housebridge per adempiere all’obbligazione disottoscriverne l’aumento di capitale sociale dai medesimi assunta in forzadel verbale di assemblea della Housebridge di aumento del capitale dellastessa “mediante conferimento in natura di beni immobili” da parte deiCapponi, tal che il suddetto conferimento si poneva in rapporto distrumentalità necessaria con un atto dovuto, e pertanto non revocabile exart. 2901 c.c.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.Nella specie, in ordine alla esistenza dell’asserito collegamento negoziale -del quale la corte di merito, secondo la Housebridge LTD, non avrebbetenuto conto, nella sua complessità, ai fini dell’accertamento in concretodei requisiti, anche soggettivi, di cui all’art. 2901 c.c. - non vi è da parteNumero registro generale 5678/2024Numero sezionale 4983/2025Numero di raccolta generale 15139/2026Data pubblicazione 19/05/2026da parte della ricorrente assolvimento puntuale dell’onere di specificità edi autosufficienza del ricorso prescritto, a pena di inammissibilità delmezzo, dall’art. 366, 1° comma n. 6, c.p.c.Difatti, la ricorrente riferisce soltanto la esistenza di un siffattocollegamento tra più atti, dei quali però non specifica il contenuto,limitandosi soltanto ad una mera menzione degli stessi (cfr. pagg. 6 - 7del ricorso per cassazione: a. atto pubblico del 12/01/2011, per notarDottor Privitera; b. contratto di cessione di azioni del 30/03/2011; c.contratto di vendita di tutte le azioni della Housebridge LTD allaPhydesLtd).Non precisa neppure in quale atto processuale dei gradi di merito sia statasollevata la specifica questione negli esatti termini qui riproposti néquando, a monte, i detti atti siano stati prodotti in giudizio.Orbene, giusta principio consolidato in tema di ricorso per cassazione,sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, 1° comma n. 6, c.p.c., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limita a richiamare tali atti e documenti senza riprodurli nelricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioninecessaria alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dellosvolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenutapresso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovveroancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello diparte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità(v.

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23089 del 11/08/2025; Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 24179 del 08/08/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20139del 13/07/2023; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19524 del 10/07/2023;Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14595 del 25/05/2023; Cass., Sez. 5,Sentenza n. 22680 del 20/07/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4571 del14/02/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022; Cass.,Sez.

U., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).Numero registro generale 5678/2024Numero sezionale 4983/2025Numero di raccolta generale 15139/2026Data pubblicazione 19/05/20265.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5293/2023depositata il 20/07/2023.Numero registro generale 5678/2024Numero sezionale 4983/2025Numero di raccolta generale 15139/2026Data pubblicazione 19/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2013 la società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva ingiudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i signori Gino e [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendodichiararsi l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto pubblico del 12 gennaio2011, rogato dal notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], con il quale avevanoconferito alla [OSCURATO:PERSONA] alcuni immobili di loro proprietà,riservandosi il diritto di abitazione.La banca attrice deduceva di essere creditrice del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per l’importo di Euro 318.928,19, quale saldo passivo di conto corrente,evidenziando che i Capponi avevano prestato fideiussione a garanzia delleobbligazioni della società e assumendo che l’atto di disposizioneimpugnato avesse natura fraudolenta, in quanto idoneo a ridurre lagaranzia patrimoniale generica dei debitori.Costituitasi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] la domanda, sostenendo che l’operazione complessiva eracompiutamente descritta nel contratto di cessione di azioni dellaHousebridge del 30 marzo 2011, rogato dal notaio dott. [OSCURATO:PERSONA],come operazione di cartolarizzazione e riporto, mediante cessione dipartecipazioni societarie con opzione di riacquisto a termine a prezzopredeterminato, e che tale operazione, pur connotata da finalitàspeculative, non integrava un disegno volto a pregiudicare la garanziapatrimoniale del creditore, né era sorretta da consilium fraudis o dascientia decotionis delle parti coinvolte.Con sentenza n. 1601/2018 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda,dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti dellaNumero registro generale 5678/2024Numero sezionale 4983/2025Numero di raccolta generale 15139/2026Data pubblicazione 19/05/2026banca attrice, dell’atto di disposizione posto in essere dai Capponi infavore della [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale decisione proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA]; la Corted’appello di Roma, con sentenza n. 5293 del 21 luglio 2023, rigettava ilgravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannandol’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l., cessionaria del credito originariamente vantato da Cassa diRisparmio di [OSCURATO:SOCIETA]3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societàHousebridge [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione,affidato a due motivi.3.1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. -e per essa quale mandataria la societàCerved [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- resiste con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la società [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 360, comma 1, 3, c.p.c., «violazione e falsa(mancata) applicazione dell’art. 2091 (comma I, n.2) c.c.».Si duole che la corte di merito non abbia verificato se il “negoziocomplesso” (costituito: a. dall’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per notardott. Privitera; b. dal successivo contratto di cessione di azioni del30/03/2011; c. dal contratto di vendita di tutte le azioni della HousebridgeLtd alla [OSCURATO:PERSONA]) e non solo il conferimento dei beni immobili effettuatodai Capponi alla [OSCURATO:PERSONA] fosse idoneo ad integrare un attorevocabile ex art. 2901 c.c., sussistendo tutti i presupposti, oggettivi esoggettivi, in capo a tutte le parti che hanno stipulato la “serie di negozicollegati”.Numero registro generale 5678/2024Numero sezionale 4983/2025Numero di raccolta generale 15139/2026Data pubblicazione 19/05/20264.1.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901,comma 3, c.c.Si duole che la corte di merito abbia dichiarato, al contempo,inammissibile e anche infondato nel merito il motivo di gravame con cui laHousebridge deduceva l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sullaquestione - asseritamente non contestata dagli attori - dellaimproponibilità dell’azione posto l’atto di disposizione realizzato dai sigg.riCapponi costituiva adempimento di un debito scaduto ex art. 2901,comma 3, c.c.Ad avviso della Corte di merito, il motivo era sia inammissibile, per la suagenericità (perché non spiegava quale fosse il debito scaduto che sarebbestato adempiuto), sia infondato, poiché il conferimento di un immobile inuna società integra una cessione (nel caso di specie, dal debitore allasocietà che faceva capo al debitore stesso).Lamenta che i Capponi con l’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano conferitoi loro beni immobili alla Housebridge per adempiere all’obbligazione disottoscriverne l’aumento di capitale sociale dai medesimi assunta in forzadel verbale di assemblea della Housebridge di aumento del capitale dellastessa “mediante conferimento in natura di beni immobili” da parte deiCapponi, tal che il suddetto conferimento si poneva in rapporto distrumentalità necessaria con un atto dovuto, e pertanto non revocabile exart. 2901 c.c.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.Nella specie, in ordine alla esistenza dell’asserito collegamento negoziale -del quale la corte di merito, secondo la Housebridge LTD, non avrebbetenuto conto, nella sua complessità, ai fini dell’accertamento in concretodei requisiti, anche soggettivi, di cui all’art. 2901 c.c. - non vi è da parteNumero registro generale 5678/2024Numero sezionale 4983/2025Numero di raccolta generale 15139/2026Data pubblicazione 19/05/2026da parte della ricorrente assolvimento puntuale dell’onere di specificità edi autosufficienza del ricorso prescritto, a pena di inammissibilità delmezzo, dall’art. 366, 1° comma n. 6, c.p.c.Difatti, la ricorrente riferisce soltanto la esistenza di un siffattocollegamento tra più atti, dei quali però non specifica il contenuto,limitandosi soltanto ad una mera menzione degli stessi (cfr. pagg. 6 - 7del ricorso per cassazione: a. atto pubblico del 12/01/2011, per notarDottor Privitera; b. contratto di cessione di azioni del 30/03/2011; c.contratto di vendita di tutte le azioni della Housebridge LTD allaPhydesLtd).Non precisa neppure in quale atto processuale dei gradi di merito sia statasollevata la specifica questione negli esatti termini qui riproposti néquando, a monte, i detti atti siano stati prodotti in giudizio.Orbene, giusta principio consolidato in tema di ricorso per cassazione,sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, 1° comma n. 6, c.p.c., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limita a richiamare tali atti e documenti senza riprodurli nelricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioninecessaria alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dellosvolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenutapresso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovveroancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello diparte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità(v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23089 del 11/08/2025; Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 24179 del 08/08/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20139del 13/07/2023; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19524 del 10/07/2023;Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14595 del 25/05/2023; Cass., Sez. 5,Sentenza n. 22680 del 20/07/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4571 del14/02/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022; Cass.,Sez. U., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).Numero registro generale 5678/2024Numero sezionale 4983/2025Numero di raccolta generale 15139/2026Data pubblicazione 19/05/20265. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]