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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20939/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di L'Aquila dello scorso 14 ottobre, che ne ha confermato la condanna per evasione dal luogo di detenzione domiciliare.

Con un unico motivo, egli chiede di dichiarare la nullità della sentenza, poiché resa in sua assenza nonostante il suo legittimo ed assoluto impedimento a comparire all'udienza di definizione del primo grado di giudizio, poiché detenuto in carcere, così come comunicato in quella sede dal suo difensore al giudice procedente.

Peraltro - aggiunge il ricorrente - che tale circostanza fosse nota al giudicante si desume dal verbale di quell'udienza, in cui egli è indicato come detenuto per altra causa

2. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore dell'imputato, chiedendo entrambi di annullare la sentenza con trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è fondato.

2. Secondo quanto si legge in sentenza, l'imputato veniva arrestato in flagranza e presentato a giudizio con il rito direttissimo; nella relativa udienza veniva quindi disposta la trasformazione del rito in abbreviato e il giudice, non avendo disposto alcuna misura cautelare, nel rinviare ad una successiva udienza per la discussione, stabiliva espressamente che l'imputato - restituito alla sua preesistente condizione di detenzione domiciliare per altra causa - «avrà cura di chiedere al magistrato di sorveglianza autorizzazione a presenziare all'udienza».

La sentenza non affronta, invece, il profilo della sopravvenuta restrizione in carcere dell'imputato e del conseguente suo impedimento assoluto a comparire alla successiva udienza, ritenendo indinnostrato il presupposto di fatto su cui si fonda la relativa eccezione difensiva: quello, cioè, dell'avvenuta comunicazione in udienza di tale condizione, da parte del difensore presente, che tuttavia -- secondo i giudici d'appello - non risulta dal relativo verbale.

3. Effettivamente, quello della sopravvenuta o meno detenzione in carcere dell'imputato è un aspetto che non rileva nello specifico, sebbene non per le ragioni indicate in sentenza.

Va evidenziato, infatti, che secondo quanto di recente statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, anche la restrizione domiciliare per altra causa, laddove documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire dell'imputato, che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione di costui.

Ma non solo.

Muovendo da una puntuale ricostruzione del quadro normativo interno e convenzionale, le Sezioni unite hanno specificato in motivazione che l'assenza dell'imputato può costituire chiara espressione dell'abdicazione al suo diritto di partecipare al processo solo ove non risulti in alcun modo l'esistenza di un suo impedimento ed essa, di conseguenza, possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia a comparire dell'imputato medesimo.

Condizione, questa, che - hanno aggiunto le Sezioni unite - non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede abbia conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare: con la conseguenza che, in tal caso, incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante.

Una specifica manifestazione d'interesse, da parte dell'imputato, alla partecipazione al processo, infatti, benché sicuramente possibile, non è imposta dalla legge, la quale non pone a carico dell'imputato alcun onere di attivarsi presso il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto.

4. La sentenza impugnata, dunque, non ha fatto buon governo di tali principi.

E' indiscutibile, infatti, che il Tribunale fosse pienamente consapevole dello stato di restrizione dell'imputato per altra causa, se non altro presso il proprio domicilio, e che la sola ed ipotetica inerzia di costui nell'attivarsi presso il magistrato di sorveglianza al fine di ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi da quel luogo, così come impostogli dal giudice procedente, non si sarebbe giammai potuta intendere quale inequivoco comportamento concludente nel senso della sua rinuncia a presenziare all'udienza.

Di qui, l'obbligo, per il Tribunale, di procedere alle necessarie verifiche, che, se effettuate, avrebbero consentito di rimuovere l'impedimento, ordinando la traduzione dell'imputato, od avrebbero imposto il rinvio dell'udienza.

Non essendo ciò avvenuto, si è verificata una nullità assoluta ed insanabile (Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836), che, essendo intervenuta nel giudizio di primo grado, riverbera i suoi effetti invalidanti su entrambe le sentenze di merito, a norma dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. (per un caso del tutto analogo, Sez.

U, n. 7635/2021, Costantino, cit.).

Ambedue le decisioni debbono, dunque, essere annullate, con la conseguente restituzione degli atti al primo giudice per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 14 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di L'Aquila dello scorso 14 ottobre, che ne ha confermato la condanna per evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Con un unico motivo, egli chiede di dichiarare la nullità della sentenza, poiché resa in sua assenza nonostante il suo legittimo ed assoluto impedimento a comparire all'udienza di definizione del primo grado di giudizio, poiché detenuto in carcere, così come comunicato in quella sede dal suo difensore al giudice procedente. Peraltro - aggiunge il ricorrente - che tale circostanza fosse nota al giudicante si desume dal verbale di quell'udienza, in cui egli è indicato come detenuto per altra causa 2. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore dell'imputato, chiedendo entrambi di annullare la sentenza con trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. Secondo quanto si legge in sentenza, l'imputato veniva arrestato in flagranza e presentato a giudizio con il rito direttissimo; nella relativa udienza veniva quindi disposta la trasformazione del rito in abbreviato e il giudice, non avendo disposto alcuna misura cautelare, nel rinviare ad una successiva udienza per la discussione, stabiliva espressamente che l'imputato - restituito alla sua preesistente condizione di detenzione domiciliare per altra causa - «avrà cura di chiedere al magistrato di sorveglianza autorizzazione a presenziare all'udienza». La sentenza non affronta, invece, il profilo della sopravvenuta restrizione in carcere dell'imputato e del conseguente suo impedimento assoluto a comparire alla successiva udienza, ritenendo indinnostrato il presupposto di fatto su cui si fonda la relativa eccezione difensiva: quello, cioè, dell'avvenuta comunicazione in udienza di tale condizione, da parte del difensore presente, che tuttavia -- secondo i giudici d'appello - non risulta dal relativo verbale. 3. Effettivamente, quello della sopravvenuta o meno detenzione in carcere dell'imputato è un aspetto che non rileva nello specifico, sebbene non per le ragioni indicate in sentenza. Va evidenziato, infatti, che secondo quanto di recente statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, anche la restrizione domiciliare per altra causa, laddove documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire dell'imputato, che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione di costui. Ma non solo. Muovendo da una puntuale ricostruzione del quadro normativo interno e convenzionale, le Sezioni unite hanno specificato in motivazione che l'assenza dell'imputato può costituire chiara espressione dell'abdicazione al suo diritto di partecipare al processo solo ove non risulti in alcun modo l'esistenza di un suo impedimento ed essa, di conseguenza, possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia a comparire dell'imputato medesimo. Condizione, questa, che - hanno aggiunto le Sezioni unite - non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede abbia conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare: con la conseguenza che, in tal caso, incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. Una specifica manifestazione d'interesse, da parte dell'imputato, alla partecipazione al processo, infatti, benché sicuramente possibile, non è imposta dalla legge, la quale non pone a carico dell'imputato alcun onere di attivarsi presso il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto. 4. La sentenza impugnata, dunque, non ha fatto buon governo di tali principi. E' indiscutibile, infatti, che il Tribunale fosse pienamente consapevole dello stato di restrizione dell'imputato per altra causa, se non altro presso il proprio domicilio, e che la sola ed ipotetica inerzia di costui nell'attivarsi presso il magistrato di sorveglianza al fine di ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi da quel luogo, così come impostogli dal giudice procedente, non si sarebbe giammai potuta intendere quale inequivoco comportamento concludente nel senso della sua rinuncia a presenziare all'udienza. Di qui, l'obbligo, per il Tribunale, di procedere alle necessarie verifiche, che, se effettuate, avrebbero consentito di rimuovere l'impedimento, ordinando la traduzione dell'imputato, od avrebbero imposto il rinvio dell'udienza. Non essendo ciò avvenuto, si è verificata una nullità assoluta ed insanabile (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836), che, essendo intervenuta nel giudizio di primo grado, riverbera i suoi effetti invalidanti su entrambe le sentenze di merito, a norma dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. (per un caso del tutto analogo, Sez. U, n. 7635/2021, Costantino, cit.). Ambedue le decisioni debbono, dunque, essere annullate, con la conseguente restituzione degli atti al primo giudice per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara, per l'ulteriore corso. Così deciso il 14 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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