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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33289/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] --71 JAL ----E_ITRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in qualità di giudice dell'esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione pronunciata dal citato giudice il 16 aprile 2024, subordinatamente allo svolgimento per sei mesi di percorsi di recupero presso un'associazione avente come finalità il recupero, la prevenzione e l'assistenza di soggetti maltrattanti, percorso da iniziare entro otto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

La richiesta era basata sul rilievo che, sulla scorta di una interlocuzione scritta con una dipendente dell'U.E.P.E. di Torino, il nominativo del condannato era risultato sconosciuto.

2. Con ordinanza del 10 marzo 2026, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, sulla base del rilievo che il condannato era risultato irreperibile e non poteva affermarsi con certezza che egli non avesse svolto il percorso di recupero, non potendosi escludere la possibilità che costui si fosse rivolto all'U.E.P.E. di altre regioni, posto che nessun vincolo era indicato in sentenza.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni dell'art. 165 cod. pen. e dell'art. 674 cod. proc. pen.

Il ricorrente critica l'affermazione resa dal giudice dell'esecuzione, secondo la quale, stante l'irreperibilità del condannato nell'incidente di esecuzione, non potrebbe escludersi che costui si sia rivolto all'U.E.P.E. di regione diversa per il compimento del percorso dì recupero.

Il ricorrente nota che dal 1976 gli U.E.P.E. sono fra loro collegati da un database e, quindi, l'Ufficio di Torino sarebbe stato informato se il condannato si fosse rivolto a quello di altra sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

21.1. L'art. 674, comma 1, cod. proc. pen., rimette al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

L'art. 666 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 5, che il giudice dell'esecuzione può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

Con riferimento specifico all'argomento in trattazione, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 165, comma 5, cod. pen., alla partecipazione e al superamento di percorsi di recupero, l'inosservanza degli obblighi non comporta la revoca automatica del beneficio, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare quanto eventualmente allegato dal condannato al fine di dimostrare l'impossibilità di adempiere dovuta a causa a lui non imputabile. (Sez. 1, n. 9223 del 05/02/2025, Rv. 287683 - 01).

1.2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione delle norme citate e non ha rispettato il richiamato principio di diritto, perché non ha basato la propria decisione su una completa attività istruttoria finalizzata ad accertare se il condannato abbia svolto il percorso di recupero cui il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena è condizionato.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, a fronte della irreperibilità del condannato, avrebbe dovuto svolgere approfondimenti adeguati - invece di opinare come sopra riportato - per stabilire con certezza se il condannato abbia svolto il percorso di recupero e per decidere secondo diritto sulla richiesta di revoca del beneficio avanzata dal Pubblico Ministero.

2. Il ricorso, quindi, deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ro 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] --71 JAL ----E_ITRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in qualità di giudice dell'esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione pronunciata dal citato giudice il 16 aprile 2024, subordinatamente allo svolgimento per sei mesi di percorsi di recupero presso un'associazione avente come finalità il recupero, la prevenzione e l'assistenza di soggetti maltrattanti, percorso da iniziare entro otto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. La richiesta era basata sul rilievo che, sulla scorta di una interlocuzione scritta con una dipendente dell'U.E.P.E. di Torino, il nominativo del condannato era risultato sconosciuto. 2. Con ordinanza del 10 marzo 2026, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, sulla base del rilievo che il condannato era risultato irreperibile e non poteva affermarsi con certezza che egli non avesse svolto il percorso di recupero, non potendosi escludere la possibilità che costui si fosse rivolto all'U.E.P.E. di altre regioni, posto che nessun vincolo era indicato in sentenza. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni dell'art. 165 cod. pen. e dell'art. 674 cod. proc. pen. Il ricorrente critica l'affermazione resa dal giudice dell'esecuzione, secondo la quale, stante l'irreperibilità del condannato nell'incidente di esecuzione, non potrebbe escludersi che costui si sia rivolto all'U.E.P.E. di regione diversa per il compimento del percorso dì recupero. Il ricorrente nota che dal 1976 gli U.E.P.E. sono fra loro collegati da un database e, quindi, l'Ufficio di Torino sarebbe stato informato se il condannato si fosse rivolto a quello di altra sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 21.1. L'art. 674, comma 1, cod. proc. pen., rimette al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. L'art. 666 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 5, che il giudice dell'esecuzione può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. Con riferimento specifico all'argomento in trattazione, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 165, comma 5, cod. pen., alla partecipazione e al superamento di percorsi di recupero, l'inosservanza degli obblighi non comporta la revoca automatica del beneficio, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare quanto eventualmente allegato dal condannato al fine di dimostrare l'impossibilità di adempiere dovuta a causa a lui non imputabile. (Sez. 1, n. 9223 del 05/02/2025, Rv. 287683 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione delle norme citate e non ha rispettato il richiamato principio di diritto, perché non ha basato la propria decisione su una completa attività istruttoria finalizzata ad accertare se il condannato abbia svolto il percorso di recupero cui il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena è condizionato. Il giudice dell'esecuzione, infatti, a fronte della irreperibilità del condannato, avrebbe dovuto svolgere approfondimenti adeguati - invece di opinare come sopra riportato - per stabilire con certezza se il condannato abbia svolto il percorso di recupero e per decidere secondo diritto sulla richiesta di revoca del beneficio avanzata dal Pubblico Ministero. 2. Il ricorso, quindi, deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ro 3
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