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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 15996/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], residente a Ragusa, via Archimede 11; –intimato – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 2272/17/16, depositata il 14 giugno 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso il silenzio - rifiuto dell’amministrazione a fronte della propria domanda di rimborso del 90 % dell’imposta versata per gli anni 1990-91-92, essendo all’epoca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma del 13 dicembre 1990.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame dall’Agenzia, confermava la sentenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] primo grado, osservando che le imposte devono essere restituite e ritenendo che anche ove il contribuente svolga, come nel caso di specie, attività d’impresa, va ritenuta la sospensione ex lege della esecutorietà dei titoli, ma la disposizione di cui all’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 non ne impedisce la formazione (citando Cass.24089/2015).

2. L’Agenzia ricorre in cassazione con un unico motivo.

Il contribuente, nonostante la regolarità della notifica avvenuta in data 14 dicembre 2016, è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo l’Agenzia assume falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006,n. 296, 107 e 108, TFUE, in combinato disposto col principio di prevalenza del diritto unionale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Osserva infatti la stessa come già prima della pubblicazione della sentenza impugnata, la Commissione Europea, con decisione 5549 del 14/08/2015, aveva stabilito che gli aiuti in parola erano illegittimi e andavano sospesi, ingiungendo di annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere.

2. La fattispecie in esame si caratterizza in ragione del fatto che la sentenza d’appello che ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 è stata resa subito dopo la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato, e la stessa legge n. 190 del 2014 è intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado; il tutto a fronte del fatto che ben prima (il 17 ottobre 2012) era stata già avviata dalla Commissione stessa la procedura di esame ed emessa l’ingiunzione di sospensione, sospensione che era espressamente presa in considerazione dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, sempre con riferimento ai contribuenti svolgenti attività imprenditoriale.

È principio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 22/11/2021, n. 35984, Cass. 03/11/2010, n. 22318).

L’ingiunzione di sospensione – adottata con decisione del 17 ottobre 2012 –era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (cfr.

Corte giust. 21/11/2013, C-284/12, [OSCURATO:PERSONA]).

Se l’ingiunzione di sospensione, risalente al 17 ottobre 2012, imponeva l’obbligo di astenersi dall’erogazione di aiuti di Stato per le imprese, la successiva decisione del 14 agosto 2015 disponeva l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti.

Per l’effetto della precedente sospensione, deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancora divenute definitive.

Pertanto, nella fattispecie in esame, pacificamente attinente un imprenditore, come risulta appurato dalla stessa sentenza impugnata,deve affermarsi che i giudici nazionali – che decidevano con sentenza deliberata il 12 maggio 2016, dove la norma interna di cui alla l. n. 190/2014 era espressamente richiamata - erano tenuti – anche d’ufficio, trattandosi di affermare la prevalente disposizione unionale (Cass. 03/05/2007, n. 10208; Cass.15/10/2012, n. 17645) - ad osservare i lim iti imposti dalla Commissione.

In proposito questa Corte ha ritenuto che, una volta accertato che il contribuente svolge un'attività economica professionale, il giudice dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile , ove la relativa esenzione sia stata ritualmente eccepita, ed in tal caso si dovrà verificare alla luce degli elementi forniti dal deducente (Cass. 03/05/2012, n. 6671) non solo, dato pacifico nella specie, che l’impresa abbia sede in uno dei comuni colpiti dalla calamità, ma anche - in conformità al disposto di cui ai considerando 136 e 150 della già richiamata decisione della Commissione UE – la sussistenza di danni effettivi cagionati dall’evento a carico dell’impresa, cui gli stessi siano ricollegabili in base ad un nesso chiaro e diretto, e in caso positivo comunque l'assenza di una sovra-compensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto), nel qual caso e fino alla concorrenza dei quali danni così conteggiati il regime andrà considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107.

Pragrafo 2, lett. b), TFUE (in tal senso Cass.08/02/2018, n. 3070).

3. Alla luce di quanto precede la decisione dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che si conformerà ai principi affermati e procederà altresì alla liquidazione delle spese di giudizio.

P. Q. M. La Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], residente a Ragusa, via Archimede 11; –intimato – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 2272/17/16, depositata il 14 giugno 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso il silenzio - rifiuto dell’amministrazione a fronte della propria domanda di rimborso del 90 % dell’imposta versata per gli anni 1990-91-92, essendo all’epoca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma del 13 dicembre 1990. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame dall’Agenzia, confermava la sentenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] primo grado, osservando che le imposte devono essere restituite e ritenendo che anche ove il contribuente svolga, come nel caso di specie, attività d’impresa, va ritenuta la sospensione ex lege della esecutorietà dei titoli, ma la disposizione di cui all’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 non ne impedisce la formazione (citando Cass.24089/2015). 2. L’Agenzia ricorre in cassazione con un unico motivo. Il contribuente, nonostante la regolarità della notifica avvenuta in data 14 dicembre 2016, è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo l’Agenzia assume falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006,n. 296, 107 e 108, TFUE, in combinato disposto col principio di prevalenza del diritto unionale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Osserva infatti la stessa come già prima della pubblicazione della sentenza impugnata, la Commissione Europea, con decisione 5549 del 14/08/2015, aveva stabilito che gli aiuti in parola erano illegittimi e andavano sospesi, ingiungendo di annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere. 2. La fattispecie in esame si caratterizza in ragione del fatto che la sentenza d’appello che ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 è stata resa subito dopo la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato, e la stessa legge n. 190 del 2014 è intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado; il tutto a fronte del fatto che ben prima (il 17 ottobre 2012) era stata già avviata dalla Commissione stessa la procedura di esame ed emessa l’ingiunzione di sospensione, sospensione che era espressamente presa in considerazione dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, sempre con riferimento ai contribuenti svolgenti attività imprenditoriale. È principio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 22/11/2021, n. 35984, Cass. 03/11/2010, n. 22318). L’ingiunzione di sospensione – adottata con decisione del 17 ottobre 2012 –era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (cfr. Corte giust. 21/11/2013, C-284/12, [OSCURATO:PERSONA]). Se l’ingiunzione di sospensione, risalente al 17 ottobre 2012, imponeva l’obbligo di astenersi dall’erogazione di aiuti di Stato per le imprese, la successiva decisione del 14 agosto 2015 disponeva l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti. Per l’effetto della precedente sospensione, deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancora divenute definitive. Pertanto, nella fattispecie in esame, pacificamente attinente un imprenditore, come risulta appurato dalla stessa sentenza impugnata,deve affermarsi che i giudici nazionali – che decidevano con sentenza deliberata il 12 maggio 2016, dove la norma interna di cui alla l. n. 190/2014 era espressamente richiamata - erano tenuti – anche d’ufficio, trattandosi di affermare la prevalente disposizione unionale (Cass. 03/05/2007, n. 10208; Cass.15/10/2012, n. 17645) - ad osservare i lim iti imposti dalla Commissione. In proposito questa Corte ha ritenuto che, una volta accertato che il contribuente svolge un'attività economica professionale, il giudice dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile , ove la relativa esenzione sia stata ritualmente eccepita, ed in tal caso si dovrà verificare alla luce degli elementi forniti dal deducente (Cass. 03/05/2012, n. 6671) non solo, dato pacifico nella specie, che l’impresa abbia sede in uno dei comuni colpiti dalla calamità, ma anche - in conformità al disposto di cui ai considerando 136 e 150 della già richiamata decisione della Commissione UE – la sussistenza di danni effettivi cagionati dall’evento a carico dell’impresa, cui gli stessi siano ricollegabili in base ad un nesso chiaro e diretto, e in caso positivo comunque l'assenza di una sovra-compensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto), nel qual caso e fino alla concorrenza dei quali danni così conteggiati il regime andrà considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107. Pragrafo 2, lett. b), TFUE (in tal senso Cass.08/02/2018, n. 3070). 3. Alla luce di quanto precede la decisione dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che si conformerà ai principi affermati e procederà altresì alla liquidazione delle spese di giudizio. P. Q. M. La Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania,
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