CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36419/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui si contesta violazione di legge, da un lato, in ordine alla mancata riqualificazione del reato di concorso in rapina aggravata ascritto al ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., e dall'altro lato, in relazione alla dosimetria della pena — non è consentito in sede di legittimità, essendo reiterativo, perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, con congrua e logica motivazione, dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e risultando, dunque, privo del necessario requisito della specificità, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata e non prende in debita considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; che la qualificazione giuridica del fatto, per come descritto nel capo di imputazione e per come accertato dai giudici di merito, risulta corretta in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza dì coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene» (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276558-01; Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281-01; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Rv. 234776-01); che anche la censura che attiene alla eccessiva entità della pena irrogata per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in via di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata non è consentita in questa sede, oltre che manifestamente infondata, perché, in primis, deve sottolinearsi come una valutazione di prevalenza delle suddette circostanze attenuanti su quella aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (sulla cui sussistenza dalla difesa non è stata mossa alcuna doglianza in appello), è preclusa da quanto disposto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., come correttamente osservato dai giudici di merito (pag. 4 della impugnata sentenza) e, in secundis, perché va ribadito comunque il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in da