CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13960/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina had ich iara to inammiss ib i le e , comunque, r iget ta to l ’ i s tanza presentata daXXXXXXXXXXXXXXa, soggetto con pena detentiva in espiazione pari ad anni tre direclusione e fine pena fissato al 27/09/2028, inflitta per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. dalTribunale di Messina, istanza finalizzata a ottenere la detenzione domiciliare; ilprovvedimento si fonda sull’esistenza di una istanza di analogo contenuto, disattesa condecisione del 24/09/2025, in assenza di elementi sopravvenuti e, comunque, sullainsussistenza dei presupposti di legge necessari per l’accoglimento della domanda.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato, impugna taleprovvedimento, dolendosi dei vizi di violazione di legge e motivazione apparente.3. Trattasi di censura che non si confronta – se non in maniera assertiva e deltutto confutativa – con il contenuto intrinseco del provvedimento impugnato, che si basasull’esistenza di un precedente provvedimento, assunto a seguito di istanza di analogocontenuto. Il Tribunale di sorveglianza, sul punto, ha chiaramente sottolineato l’assenza dielementi di novità, rispetto alla già assunta decisione e la non accoglibilità della domanda didetenzione domiciliare, stante l’entità della pena residua da espiare.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – in assenza di ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.