Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35747/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 maggio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'entità della pena inflitta e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. poiché non indica specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla valutazione discrezionale inerente alla entità della pena inflitta, peraltro fissata nel minimo edittale e ulteriormente ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; osservato che alla data della sentenza di appello non risultava decorso il termine massimo di dieci anni (artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) e che anche sul punto il ricorso è del tutto generico, essendosi limitato ad affermare apoditticamente come il reato "fosse prescritto prima della trattazione dell'appello"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 maggio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'entità della pena inflitta e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. poiché non indica specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla valutazione discrezionale inerente alla entità della pena inflitta, peraltro fissata nel minimo edittale e ulteriormente ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; osservato che alla data della sentenza di appello non risultava decorso il termine massimo di dieci anni (artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) e che anche sul punto il ricorso è del tutto generico, essendosi limitato ad affermare apoditticamente come il reato "fosse prescritto prima della trattazione dell'appello"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20