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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 46575/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI CATANZAROavverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 21/6/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata ; lette le note d'udienza del difensore della Kremissa s.r.1, (già) s.n.c., Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del GIP che, in data 2/2/2022, rigettava la richiesta di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] snc in relazione ai reati provvisoriamente ascritti ai capi I) e G) della rubrica.

Il collegio cautelare perveniva alla declaratoria impugnata rilevando l'assenza di specificità dei motivi in quanto il P.m. si sarebbe limitato alla riproposizione del contenuto della richiesta di misura senza alcuna correlazione con il provvedimento reiettivo.

Aggiungeva, inoltre, che l'organo dell'accusa difettava di interesse all'impugnazione, avendo omesso la prospettazione di specifiche esigenze cautelari a sostegno del gravame.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali nonché il vizio di motivazione.

Il P.m., dopo aver precisato che l'ordinanza censurata ha erroneamente indicato nei delitti contestati ai capi I) e G) quelli oggetto dell'appello mentre in realtà l'impugnazione concerneva i capi K) e M) e chiarito che l'odierno ricorso è proposto limitatamente al diniego del sequestro diretto e per equivalente in relazione al capo K), lamenta la ritenuta aspecificità dell'appello e l'assoluta mancanza di motivazione sul punto dal momento che i giudici della cautela reale non hanno fatto alcun riferimento alle ragioni esposte dal Gip per escludere la gravità indiziaria in ordine al delitto contestato né ha ritenuto di richiamare le doglianze dell'ufficio inquirente sul punto.

Dopo aver integralmente richiamato il contenuto dell'appello, sostiene che il riferimento operato agli esiti investigativi acquisiti e trascurati dal Gip costituiva l'unico modo per contestarne la motivazione.

Osserva, inoltre, il P.m. che la motivazione resa a fondamento della carenza d'interesse all'impugnazione è giuridicamente erronea in quanto fa riferimento alle esigenze cautelari previste dall'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., il cui apprezzamento esula dall'ambito delle misure cautelari reali in relazione alle quali il giudice è chiamato a delibare il solo periculum in mora senza , peraltro, che incomba sul P.m. alcun onere di deduzione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non può trovare accoglimento siccome manifestamente infondato.

Questa Corte con orientamento costante e consolidato ritiene che l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Rv. 269098).

Alla stregua del richiamato principio questa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva considerato ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, richiamandosi esclusivamente ai contenuti del proprio precedente provvedimento di fermo (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945) eh ha ritenuto l'inammissibilità per genericità dell'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare in ipotesi in cui l'impugnante per l'illustrazione delle censure si era limitato a richiamare la richiesta rigettata senza indicare i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione (Sez. 6, n. 39926 del 16/10/2008, Rv. 242248; n. 46025 del 24/09/2013, Rv. 257448). 1.1 Nella specie il P.m. non confuta l'assunto di una pedissequa riproduzione in fase d'appello dei contenuti della richiesta, sostenendo nondimeno che si trattasse dell'unico modo "per contestare la motivazione del Gip".

La tesi non è condivisibile.

Invero, il Gip, argomentando in relazione alla richiesta di misura personale avanzata nei confronti dei coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva escluso la gravità indiziaria in relazione al capo K) sia per ragioni temporali, quanto al Vulcano, che sulla base di una ricostruzione del fatto che negava ingerenze di costoro nella fase di acquisizione delle agevolazioni contestate.

Il principio di specificità imponeva, pertanto, al P.m. impugnante la puntuale correlazione in fatto e in diritto delle proprie censure con gli argomenti reiettivi del primo giudice nel rispetto dei criteri che presidiano la devoluzione.

2. Quanto alla congiunta evocazione del difetto di interesse deve in via preliminare osservarsi che l'appello, al pari dell'odierno ricorso, aveva carattere cumulativo e concerneva sia la richiesta di cautela personale, disattesa dal Gip in relazione alle posizioni di Capasso, Flotta e Vulcano per il capo k), sia la connessa domanda di cautela reale ex art. 640 quater cod.pen., da eseguirsi in via diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

In detto contesto è del tutto ragionevole ritenere che il collegio cautelare, il quale ha deciso l'impugnazione con separate ordinanze di analogo tenore, sia incorso in errore, riproducendo nel provvedimento censurato l'incongruo riferimento all'assenza di illustrazione delle esigenze cautelari ex art. 274 cod.proc.pen., parametro del tutto estraneo all'area della cautela reale.

Tuttavia, il carattere subordinato e accessorio di detto argomento non incide sulla autonoma tenuta della motivazione concernente la genericità ed aspecificità dell'appello sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI CATANZAROavverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 21/6/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata ; lette le note d'udienza del difensore della Kremissa s.r.1, (già) s.n.c., Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del GIP che, in data 2/2/2022, rigettava la richiesta di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] snc in relazione ai reati provvisoriamente ascritti ai capi I) e G) della rubrica. Il collegio cautelare perveniva alla declaratoria impugnata rilevando l'assenza di specificità dei motivi in quanto il P.m. si sarebbe limitato alla riproposizione del contenuto della richiesta di misura senza alcuna correlazione con il provvedimento reiettivo. Aggiungeva, inoltre, che l'organo dell'accusa difettava di interesse all'impugnazione, avendo omesso la prospettazione di specifiche esigenze cautelari a sostegno del gravame. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali nonché il vizio di motivazione. Il P.m., dopo aver precisato che l'ordinanza censurata ha erroneamente indicato nei delitti contestati ai capi I) e G) quelli oggetto dell'appello mentre in realtà l'impugnazione concerneva i capi K) e M) e chiarito che l'odierno ricorso è proposto limitatamente al diniego del sequestro diretto e per equivalente in relazione al capo K), lamenta la ritenuta aspecificità dell'appello e l'assoluta mancanza di motivazione sul punto dal momento che i giudici della cautela reale non hanno fatto alcun riferimento alle ragioni esposte dal Gip per escludere la gravità indiziaria in ordine al delitto contestato né ha ritenuto di richiamare le doglianze dell'ufficio inquirente sul punto. Dopo aver integralmente richiamato il contenuto dell'appello, sostiene che il riferimento operato agli esiti investigativi acquisiti e trascurati dal Gip costituiva l'unico modo per contestarne la motivazione. Osserva, inoltre, il P.m. che la motivazione resa a fondamento della carenza d'interesse all'impugnazione è giuridicamente erronea in quanto fa riferimento alle esigenze cautelari previste dall'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., il cui apprezzamento esula dall'ambito delle misure cautelari reali in relazione alle quali il giudice è chiamato a delibare il solo periculum in mora senza , peraltro, che incomba sul P.m. alcun onere di deduzione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non può trovare accoglimento siccome manifestamente infondato. Questa Corte con orientamento costante e consolidato ritiene che l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Rv. 269098). Alla stregua del richiamato principio questa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva considerato ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, richiamandosi esclusivamente ai contenuti del proprio precedente provvedimento di fermo (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945) eh ha ritenuto l'inammissibilità per genericità dell'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare in ipotesi in cui l'impugnante per l'illustrazione delle censure si era limitato a richiamare la richiesta rigettata senza indicare i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione (Sez. 6, n. 39926 del 16/10/2008, Rv. 242248; n. 46025 del 24/09/2013, Rv. 257448). 1.1 Nella specie il P.m. non confuta l'assunto di una pedissequa riproduzione in fase d'appello dei contenuti della richiesta, sostenendo nondimeno che si trattasse dell'unico modo "per contestare la motivazione del Gip". La tesi non è condivisibile. Invero, il Gip, argomentando in relazione alla richiesta di misura personale avanzata nei confronti dei coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva escluso la gravità indiziaria in relazione al capo K) sia per ragioni temporali, quanto al Vulcano, che sulla base di una ricostruzione del fatto che negava ingerenze di costoro nella fase di acquisizione delle agevolazioni contestate. Il principio di specificità imponeva, pertanto, al P.m. impugnante la puntuale correlazione in fatto e in diritto delle proprie censure con gli argomenti reiettivi del primo giudice nel rispetto dei criteri che presidiano la devoluzione. 2. Quanto alla congiunta evocazione del difetto di interesse deve in via preliminare osservarsi che l'appello, al pari dell'odierno ricorso, aveva carattere cumulativo e concerneva sia la richiesta di cautela personale, disattesa dal Gip in relazione alle posizioni di Capasso, Flotta e Vulcano per il capo k), sia la connessa domanda di cautela reale ex art. 640 quater cod.pen., da eseguirsi in via diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. In detto contesto è del tutto ragionevole ritenere che il collegio cautelare, il quale ha deciso l'impugnazione con separate ordinanze di analogo tenore, sia incorso in errore, riproducendo nel provvedimento censurato l'incongruo riferimento all'assenza di illustrazione delle esigenze cautelari ex art. 274 cod.proc.pen., parametro del tutto estraneo all'area della cautela reale. Tuttavia, il carattere subordinato e accessorio di detto argomento non incide sulla autonoma tenuta della motivazione concernente la genericità ed aspecificità dell'appello sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in R
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