CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 27971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il quale hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 14 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Cataniarigettava la richiesta presentata da XXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazionedella pena di anni sette di reclusione con decorrenza 28.7.2025, volta adottenere il differimento della pena per motivi di salute ex art. 147 e 47-ter,comma 1-ter, ord. pen. Rilevato che la difesa deduceva che il ricorrente è affettoda “infarto del miocardio trattato con PTCA+DES e residua ipocinesi della pareteinferiore in II classe NYHA, ipertensione arteriosa, dislipidemia, poliartrosi”,patologie per le quali necessita di cure specialistiche, osservava che la relazionesanitaria del 9 gennaio 2025 del sanitario del carcere aveva ritenuto lo stato disalute del ricorrente “complessivamente buono e stabile”. Riteneva, quindi, nonsussistenti le condizioni per l’accoglimento dell’istanza alla luce della complessivasituazione clinica del detenuto e dell’offerta terapeutica in ambito detentivo.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede) cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenutoconto della consulenza di parte depositata dalla difesa nella quale si certifica lagravità delle plurime patologie sofferte dal ricorrente che richiedono cure edesami specialistici costanti, come da protocolli medici, non attuabili in regimecarcerario, inadatto anche a fronteggiare eventuali eventi acuti, situazione cherende il ricorrente incompatibile con il regime detentivo. Osserva che il Tribunalesi è limitato a riportare la relazione sanitaria del 9 gennaio 2025 redatta dalservizio sanitario del carcere, senza confrontarsi con i dati evincibili dallarelazione di parte e senza disporre alcun approfondimento peritale, benchérichiesto. Ai fini dell’autosufficienza ha allegato al ricorso l’istanza di detenzionedomiciliare e la relazione di consulenza medico-legale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.2. I casi di differimento dell’esecuzione della pena disciplinati dagli artt.146 e 147 cod. pen., da attuarsi, ove necessario, nelle forme della detenzionedomiciliare c.d. surrogatoria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen.(applicabile ad entrambe le ipotesi di differimento), costituiscono ipotesieccezionali, nelle quali è possibile disporre il differimento della pena inpresenza dei presupposti di legge. La disciplina è volta ad assicurare ilcontemperamento tra l’esigenza di eseguire la pena con quella di tutelarevalori di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla salute e alla dignitàpersonale nonché con il principio di umanità (art. 27, comma 3 Cost. e art. 3della CEDU).Il differimento c.d. obbligatorio per motivi di salute, disciplinato dall’art.146, comma 1, n. 3 cod. pen., presuppone che il condannato sia affetto dapatologia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizionirisultino incompatibili con lo stato detentivo, quando la persona si trova in unafase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo lacertificazione del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamentidisponibili e alle terapie curative.In presenza di tali condizioni, il differimento è obbligatorio e il Tribunale,in alternativa, può applicare la detenzione domiciliare surrogatoria.Il differimento c.d. facoltativo, disciplinato dall’art. 147, comma 1, n. 2cod. pen., prevede che la pena possa essere differita per motivi di salute neiconfronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica. In questo caso, ilgiudicante deve valutare se la patologia che affligge l’istante sia grave, nelsenso che deve implicare o un pericolo per la vita del condannato o laprobabilità di altre conseguenze dannose per la persona.La valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche dellecondizioni dell’ambiente carcerario e dei livelli di assistenza in concreto offerti,sia pure in condizione detentiva. Questa Corte ha affermato che «[...] inossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma 3 e 32 Cost., lavalutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e lecondizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimentodello stato di detenzione di una persona gravemente ammalata costituisca unt ra t tamento inumano o degradante , deve essere e f fe t tuatacomparativamente, tenendo conto delle condizioni complessive di salute e didetenzione; valutazione, questa, che comporta un giudizio non soltanto diastratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenutoall'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza deltrattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurareall'indagato» (Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, n.m.).Nella valutazione dei presupposti per il differimento facoltativo viene inconsiderazione un ulteriore profilo costituito dalle conseguenze della patologiasul trattamento detentivo. È, cioè, necessario verificare che la sofferenzamorale che affligge il detenuto per effetto dello stato detentivo, aggiunta allasofferenza ed afflizione connessa alla patologia, non sia tale da determinareuna sofferenza che superi i limiti dell’umana tollerabilità e che si ponga,quindi, in contrasto con il senso di umanità che, comunque, deve presidiarel’esecuzione della pena (in questo senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n. 44128 del12/07/2021, n.m.).Ultimo profilo da valutare attiene alla possibilità per il detenuto di fruire,in stato di libertà, di cure diverse e più efficaci di quelle che possono essereassicurate in stato di detenzione, avendo particolare riguardo alla possibilitàche lo stato di detenzione possa aggravare la patologia. In questo caso,occorre verificare se, in concreto, la patologia sia fronteggiabile con cureadeguate all’interno del circuito penitenziario, eventualmente anche contransitori ricoveri esterni. «La decisione deve essere frutto, allora,dell'equilibrato contemperamento di interessi tra le esigenze di certezza edindefettibilità della pena e la salvaguardia del diritto alla salute e adun'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, che non consente ilmantenimento della restrizione carceraria che finisca con il rappresentare unasofferenza aggiuntiva intollerabile da vivere in condizioni umane degradanti(in questo senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016,Petronella, Rv. 265722), dovendosi tenere conto tanto dell'astratta idoneitàdei presidi sanitari e terapeutici disponibili quanto della concreta adeguatezzadella possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibileassicurare al condannato valutando anche le possibili ripercussioni delmantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699)» (Sez. 1, n.44128 del 12/07/2011).Da ultimo, nella valutazione, il giudicante deve effettuare un rigorosobilanciamento tra la tutela degli interessi menzionati con le finalità rieducativedella pena e con la pericolosità sociale del condannato. L’art. 147, comma 4cod. pen., prevede, infatti che il rinvio facoltativo dell’esecuzione della penanon possa essere adottato o, se adottato, debba essere revocato, qualorasussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti. Nellavalutazione, pertanto, il giudicante deve tenere conto anche della pericolositàsociale del condannato (Sez. 1, n. 63166 del 17/10/2018, Rv. 274879).3. Nel caso in esame, la motivazione addotta dal Tribunale afondamento del rigetto dell’istanza non supera il vaglio di questa Corte dilegittimità. Il quadro clinico rappresentato al Servizio sanitario del carcereevidenzia una situazione clinica stabile e complessivamente buona, pur nellaseverità delle patologie pregresse riportate sinteticamente, ed evidenzia che,sostanzialmente, il ricorrente non assume farmaci specifici ed ha effettuatopochissimi accessi in pronto soccorso, indice questo di uno stato di sostanzialebenessere.Deve, tuttavia, osservarsi che: la datazione della relazione sanitaria delmedico del carcere di Cavadonna del 9 gennaio 2025, è antecedente di alcunimesi rispetto a quella del consulente di parte del 1.9.2025; l’ordinanzaimpugnata non prende in esame la relazione del consulente (allegata alricorso ai fini dell’autosufficienza), che neanche menziona e con le cuiargomentazioni, quindi, non si confronta.Nella relazione del consulente di parte, invece, si evidenzia che ilpaziente è affetto da esiti di infarto miocardico trattato con PTCA + DES, conresidua ipocinesia della parete inferiore in II-III classe NYHA, ipertensionearteriosa, dislipidemia, poliartrosi, e si riporta una valutazione, risalente alluglio 2020, di “elevato rischio di nuovi eventi coronarici ed inquadrabili in I-III classe NYHA”, patologia che – si deduce - in ambiente carcerario nonconsente di effettuare i follow up periodici né di attuare tempestivamente gliinterventi in caso di eventi acuti. Tale circostanza, ad avviso del consulente,rende le condizioni di salute del ricorrente incompatibili con il regimedetentivo carcerario in quanto non gli consente di sottoporsi ad esamistrumentali utili per seguire l’evoluzione dell’infermità cardiologica, nonassicura la tempestività di intervento in caso di eventi acuti, non assicural’esecuzione in tempi brevi degli esami necessari ad indirizzare la terapiacardiologica di supporto ed evitare eventi peggiorativi.Orbene, a fronte di tale argomentazione, l’ordinanza impugnata èdecisamente carente laddove non si confronta con la circostanza che il quadropatologico che affligge il ricorrente si caratterizza anche per malattie che sonosuscettibili di generare emergenze sanitarie molto rilevanti, tali da concretaresituazioni critiche, con rischio della vita, esigenti un pronto interventosanitario. Il dato non è stato valutato dal Tribunale che nessunaconsiderazione spende sul punto e non fornisce argomentazioni di segnotecnico e giuridico idonee a prevalere sulle conclusioni esposte nella relazionedel consulente di parte. Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, respintol’istanza sulla base di motivazioni inadeguate perché parziali, in quanto essinon affrontano, né risolvono in modo diretto la questione fondamentale, senzaavvalersi di alcun altro accertamento o elemento di natura tecnica idoneo acontrastare la valutazione del consulente di parte. In tal modo, peraltro,discostandosi anche dai principi espressi da questa Corte e dinnanzi riportati,secondo i quali la compatibilità dello stato di detenzione con le condizioni disalute del detenuto va valutata nella concreta realtà in cui lo stesso è recluso,sicché in tanto esso può validamente affermarsi in quanto concorrano inconcreto le condizioni obiettive che consentono l'apprestamento delle curenecessarie (per spunti in tal senso v. già Corte cost. n. 134 del 1984). Nonrileva, infatti, l’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeuticipotenzialmente a disposizione del detenuto, a seconda del regime impostogli,ma, piuttosto, la possibilità di effettivo accesso alle cure praticabili e diconcreta adeguatezza delle stesse.Anche alla luce di queste puntualizzazioni, si conferma che il Tribunale disorveglianza, nel formulare la propria valutazione, ha mancato di attenersi alprincipio secondo cui il giudice che - in presenza di dati o documentazioneclinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato conil regime carcerario - ritiene di non accogliere l'istanza di differimentodell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salutedeve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicinecessari e, all'occorrenza, nominando un perito. Parimenti, qualora il giudiceabbia acquisito dati o elementi clinici tali da mettere in discussione lacompatibilità del quadro patologico con il regime detentivo inframurario e nonritenga esaustivi o persuasivi tali dati, deve attivarsi per approfondire laquestione, ricorrendo, all'occorrenza, all'ausilio peritale (secondo la tracciache, in sede cautelare, si rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.:Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160), “atteso che lanatura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie perverificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate - non suderubricazioni semplificatorie degli elementi acquisiti, bensì - su elementitecnici ulteriori, ordinariamente non reperibili nell'alveo del sapere comune edunque da acquisirsi secondo le regole proprie dell'istruttoria, in questo caso,di quella propria del procedimento camerale, disponendo pure la perizia, ovenecessario. Ciò, ferma restando la disamina critica spettante alla valutazionegiudiziale anche in ordine all'esito peritale e, più in generale, agli elementitecnici ulteriormente acquisiti, con il completamento scaturente dalcontraddittorio” (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948 – 01).4. Da ultimo, si rammenta, comunque, la necessità di procedere allaverifica della sussistenza, o meno, della pericolosità del condannato giacché ilgiudice, quando è chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione dellapena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motividi salute, deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate allapericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo,con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeuticidisponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenzache nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario intermini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018,Acampa, Rv. 273699).La motivazione del provvedimento, pertanto, cadendo nelle rilevatecarenze, ha rivelato che i giudici di sorveglianza non hanno fatto buongoverno dei principi enunciati.5. Per i motivi esposti, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania perché, libero nelledeterminazioni finali, proceda a nuovo giudizio nell’osservanza dei principienunciati e colmando le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catania.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.