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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08178/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente si duole dell'intervenuta affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie in quanto esclusivamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa asseritamente da non ritenersi attendibile; ritenuto che detto motivo di ricorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3), ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno trovato un efficace riscontro di credibilità sia oggettiva che soggettiva, in quanto confermate dagli accertamenti condotti dalla P.G. e dal referto medico di pronto soccorso; b) l'assunto difensivo in base al quale la lite non sarebbe stata finalizzata alla sottrazione del cellulare e del portafogli della vittima, ma solo ad ottenere la restituzione di quanto l'imputato riteneva gli spettasse in virtù di un pregresso rapporto di credito, non è stato in alcun modo provato dal ricorrente, né sono emersi elementi obiettivi da cui desumere che tra i due soggetti vi fosse un rapporto di dare avere; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente si duole dell'intervenuta affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie in quanto esclusivamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa asseritamente da non ritenersi attendibile; ritenuto che detto motivo di ricorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3), ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno trovato un efficace riscontro di credibilità sia oggettiva che soggettiva, in quanto confermate dagli accertamenti condotti dalla P.G. e dal referto medico di pronto soccorso; b) l'assunto difensivo in base al quale la lite non sarebbe stata finalizzata alla sottrazione del cellulare e del portafogli della vittima, ma solo ad ottenere la restituzione di quanto l'imputato riteneva gli spettasse in virtù di un pregresso rapporto di credito, non è stato in alcun modo provato dal ricorrente, né sono emersi elementi obiettivi da cui desumere che tra i due soggetti vi fosse un rapporto di dare avere; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4
Sentenza Cassazione n. 08178/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris