Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 45995/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in processo trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'ad 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16/07/2021 il TRIBUNALE di LECCE-sez. riesame rigettava l'appello col quale MUSCIO Alessandro, condannato per rapina pluriaggravata, aveva impugnato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di LECCE, di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, che aveva fatto seguito a un allontanamento dell'imputato non autorizzato dalla propria abitazione.

2. MUSCIO propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) in relazione all'art. 276 co. 1 ter cod. proc. pen., per avere il Collegio del riesame omesso di valutare l'entità della violazione degli obblighi correlati agli arresti domiciliari, essendo stata la sua una condotta occasionale;come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) in relazione all'art. 276 co. 1 ter cod. proc. pen. quanto alla incertezza della prova in ordine alla gravità delle violazioni, soprattutto alla stregua delle immagini della videosorveglianza, da cui sarebbe emersa, quale causale dell'uscita da casa, la ricerca del proprio cagnolino, e quale causale del rientro l'avvicinamento di un mezzo della protezione civile, mentre l'uso del telefono mobile era finalizzato a contattare il difensore.

Vi sarebbe poi carenza di motivazione sul mancato ricollocannento agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha inviato una memoria che riprende i contenuti del ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 5 sentenza n. 15301 del 23/01/2017 dep. 28/03/2017 Rv. 270075 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere per la violazione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, disposta ai sensi dell'art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen., è automatica, salvo che vi sia la prova della lieve entità del fatto, senza che al giudice sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari".

Qualora tale Sre evenienza sia esclusa, la revoca degli arresti domiciliari è automatica (Sez. 5, Sentenza n. 15053 del 22/02/2012 dep. 18/04/2012 Rv. 252478), senza che al giudice sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (Sez. 6, Sentenza n. 3744 del 09/01/2013 dep. 23/01/2013 Rv. 254290; conformi: N. 47643 del 2004 Rv. 230242, N. 5690 del 2008 Rv. 238734, N. 12313 del 2008 Rv. 239327, N. 12313 del 2008 Rv. 239327, N. 42017 del 2009 Rv. 245381, N. 1821 del 2012 Rv. 251715), tantomeno sotto il profilo della loro attualità, e neppure il potere di aggravare la precedente misura soltanto con ulteriori obblighi aggiuntivi, quale per esempio l'apposizione del braccialetto elettronico.

Negli stessi termini Sez. 4 sentenza n. 32 del 21/11/2017 dep. 02/01/2018 Rv. 271690 imputato [OSCURATO:PERSONA].

4. Allorché, come nella specie, il primo Giudice della cautela abbia accolto la richiesta del P.M. di ripristino della misura inframuraria, e il TRIBUNALE non si sia espresso su ipotesi alternative, con ciò quest'ultimo ha implicitamente disatteso la richiesta avanzata dall'appellante in via subordinata, di mantenimento degli arresti donniciliari quanto meno con il c.d. braccialetto elettronico.

Va aggiunto che, mentre il Collegio del riesame ha congruamente e logicamente illustrato le ragioni per le quali la violazione accertata non fosse da qualificare in termini di lievità, ricordando come il ricorrente fosse velocemente rientrato a casa, poco dopo esserne uscito, soltanto per aver scambiato il lampeggiante di un veicolo della protezione civile per quello di una forza di polizia, come avesse verbalmente aggredito i Carabinieri intervenuti, e come non avesse dato giustificazione in ordine al suo allontanamento (la storia del cane è stata una prospettazione della difesa, sfornita di riscontro), il ricorso contiene una generica censura al mancato riconoscimento del carattere lieve della fuoriuscita dall'abitazione, senza articolare ragioni di incoerenza o di lacunosità nella ricostruzione del TRIBUNALE.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso a Roma il giorno 16/11/2021 Il donsigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in processo trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'ad 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16/07/2021 il TRIBUNALE di LECCE-sez. riesame rigettava l'appello col quale MUSCIO Alessandro, condannato per rapina pluriaggravata, aveva impugnato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di LECCE, di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, che aveva fatto seguito a un allontanamento dell'imputato non autorizzato dalla propria abitazione. 2. MUSCIO propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) in relazione all'art. 276 co. 1 ter cod. proc. pen., per avere il Collegio del riesame omesso di valutare l'entità della violazione degli obblighi correlati agli arresti domiciliari, essendo stata la sua una condotta occasionale;come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) in relazione all'art. 276 co. 1 ter cod. proc. pen. quanto alla incertezza della prova in ordine alla gravità delle violazioni, soprattutto alla stregua delle immagini della videosorveglianza, da cui sarebbe emersa, quale causale dell'uscita da casa, la ricerca del proprio cagnolino, e quale causale del rientro l'avvicinamento di un mezzo della protezione civile, mentre l'uso del telefono mobile era finalizzato a contattare il difensore. Vi sarebbe poi carenza di motivazione sul mancato ricollocannento agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha inviato una memoria che riprende i contenuti del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 5 sentenza n. 15301 del 23/01/2017 dep. 28/03/2017 Rv. 270075 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere per la violazione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, disposta ai sensi dell'art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen., è automatica, salvo che vi sia la prova della lieve entità del fatto, senza che al giudice sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari". Qualora tale Sre evenienza sia esclusa, la revoca degli arresti domiciliari è automatica (Sez. 5, Sentenza n. 15053 del 22/02/2012 dep. 18/04/2012 Rv. 252478), senza che al giudice sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (Sez. 6, Sentenza n. 3744 del 09/01/2013 dep. 23/01/2013 Rv. 254290; conformi: N. 47643 del 2004 Rv. 230242, N. 5690 del 2008 Rv. 238734, N. 12313 del 2008 Rv. 239327, N. 12313 del 2008 Rv. 239327, N. 42017 del 2009 Rv. 245381, N. 1821 del 2012 Rv. 251715), tantomeno sotto il profilo della loro attualità, e neppure il potere di aggravare la precedente misura soltanto con ulteriori obblighi aggiuntivi, quale per esempio l'apposizione del braccialetto elettronico. Negli stessi termini Sez. 4 sentenza n. 32 del 21/11/2017 dep. 02/01/2018 Rv. 271690 imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Allorché, come nella specie, il primo Giudice della cautela abbia accolto la richiesta del P.M. di ripristino della misura inframuraria, e il TRIBUNALE non si sia espresso su ipotesi alternative, con ciò quest'ultimo ha implicitamente disatteso la richiesta avanzata dall'appellante in via subordinata, di mantenimento degli arresti donniciliari quanto meno con il c.d. braccialetto elettronico. Va aggiunto che, mentre il Collegio del riesame ha congruamente e logicamente illustrato le ragioni per le quali la violazione accertata non fosse da qualificare in termini di lievità, ricordando come il ricorrente fosse velocemente rientrato a casa, poco dopo esserne uscito, soltanto per aver scambiato il lampeggiante di un veicolo della protezione civile per quello di una forza di polizia, come avesse verbalmente aggredito i Carabinieri intervenuti, e come non avesse dato giustificazione in ordine al suo allontanamento (la storia del cane è stata una prospettazione della difesa, sfornita di riscontro), il ricorso contiene una generica censura al mancato riconoscimento del carattere lieve della fuoriuscita dall'abitazione, senza articolare ragioni di incoerenza o di lacunosità nella ricostruzione del TRIBUNALE. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma il giorno 16/11/2021 Il donsigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 45995/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris