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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45767/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede del 14.12.2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, munita di caricatore inserito e di altro caricatore alloggiato in uno spazio della stessa fondina e, conseguentemente, condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni uno di reclusione ed €. 3.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia del Cecchelli, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di Impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., "inosservanza ed erronea applicazione della legge 2 ottobre 1967, n. 895" con particolare riferimento all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 della citata legge.

2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta, ai sensi dell"art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., "mancanza di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché entrambi i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, in ogni caso, sono manifestamente infondati.

1.1. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha messo in rilievo che l'arma oggetto dell'imputazione era perfettamente funzionante e pronta all'uso (avendo un caricatore inserito con relative munizioni, oltre che un secondo caricatore), e che la stessa era stata ritrovata nell'ambito di un controllo antidroga e detenuta da persone con precedenti penali, concernenti non solo l'illecito possesso di stupefacenti ma anche si armi.

Nell'escludere la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui "in materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite" (Cass. Sez. 1, n. 26270 del 27/03/2013, Rv. 255827; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, Rv. 278239).1.2.

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha valorizzato, oltre la gravità del fatto accertato, "il gravissimo precedente penale (comprendente tra, diversi reati)" e lo ha ritenuto tale da escludere "qualsivoglia apprezzamento positivo utile ad attenuare la pena".

Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente p [OSCURATO:PERSONA] Mancuso "Vb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede del 14.12.2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, munita di caricatore inserito e di altro caricatore alloggiato in uno spazio della stessa fondina e, conseguentemente, condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni uno di reclusione ed €. 3.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia del Cecchelli, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di Impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., "inosservanza ed erronea applicazione della legge 2 ottobre 1967, n. 895" con particolare riferimento all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 della citata legge. 2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta, ai sensi dell"art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., "mancanza di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché entrambi i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, in ogni caso, sono manifestamente infondati. 1.1. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha messo in rilievo che l'arma oggetto dell'imputazione era perfettamente funzionante e pronta all'uso (avendo un caricatore inserito con relative munizioni, oltre che un secondo caricatore), e che la stessa era stata ritrovata nell'ambito di un controllo antidroga e detenuta da persone con precedenti penali, concernenti non solo l'illecito possesso di stupefacenti ma anche si armi. Nell'escludere la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui "in materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite" (Cass. Sez. 1, n. 26270 del 27/03/2013, Rv. 255827; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, Rv. 278239).1.2. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha valorizzato, oltre la gravità del fatto accertato, "il gravissimo precedente penale (comprendente tra, diversi reati)" e lo ha ritenuto tale da escludere "qualsivoglia apprezzamento positivo utile ad attenuare la pena". Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente p [OSCURATO:PERSONA] Mancuso "Vb
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