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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05306/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i cinque motivi di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente il 13 luglio 2012 al Commissariato di Vasto in quanto assunte senza le garanzie di legge, vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di falsa testimonianza, mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. e dell'istituto della continuazione del fatto contestato con quello di cui alla decisione del Tribunale di Vasto n. 380/2018 sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che il ricorrente si limita in questa sede a riprodurre il motivo formulato in appello, la parte della decisione interessata, facendo poi seguire una apodittica critica nei confronti della relativa parte della sentenza senza però riuscire a confutare le corrette argomentazioni in fatto e diritto rese sui punti in questione dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i cinque motivi di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente il 13 luglio 2012 al Commissariato di Vasto in quanto assunte senza le garanzie di legge, vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di falsa testimonianza, mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. e dell'istituto della continuazione del fatto contestato con quello di cui alla decisione del Tribunale di Vasto n. 380/2018 sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che il ricorrente si limita in questa sede a riprodurre il motivo formulato in appello, la parte della decisione interessata, facendo poi seguire una apodittica critica nei confronti della relativa parte della sentenza senza però riuscire a confutare le corrette argomentazioni in fatto e diritto rese sui punti in questione dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 05306/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris