CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 14277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Ud. 24/1/2022 [OSCURATO:PERSONA] Adunanza camerale sul ricorso 10883-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36-b, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] SGARDIGLI, che la rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Daniela POZZOLI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] PUGL I SI , rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] SCH I N I NÀ; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36-b, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] SGARDIGLI, che la rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Daniela POZZOLI ; - controricorrente al ricorso incidentale - Avverso la sentenza n. 252/2019 della CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]") ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 252/19, del 5 febbraio 2019, della Corte di Appello di Catania, che — rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 443/12, dell'8 settembre 2012, del Tribunale di Ragusa — ha confermato l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione promossa dall'Azienda USL 7 di Ragusa, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (d'ora in poi, "ASP" o "Azienda"), nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ., al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver proceduto — sulla base di un titolo giudiziale, costituito da sentenza resa dal Tribunale di Ragusa (oggetto di appello da parte dell'ASP Ragusa) — ad azionare, in via esecutiva, il proprio credito, pari a 399.112,85, procedendo al pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ., presso l'agenzia di Ragusa del Banco di Sicilia, di somme e crediti esistenti su di un conto corrente sul quale venivano accreditate, dalla [OSCURATO:PERSONA], le somme assegnate e trasferite all'USL (oggi ASP) ragusana. Deduce, altresì, che all'esito dell'atto di pignoramento (risalente al 17 luglio 2009, ma notificato al terzo pignorato Banco di Sicilia il 6 agosto 2009, nonché alla debitrice esecutata il successivo 11 agosto), all'udienza ex art. 547 cod. proc. civ. del 28 ottobre 2009, essa [OSCURATO:PERSONA] depositava dichiarazione positiva del "debitor debitoris", apprendendo, però, che, il giorno precedente, la debitrice esecutata aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo la nullità del pignoramento. Siffatta iniziativa era stata assunta, in particolare, sul duplice rilievo dell'esecuzione del pignoramento non già presso il Tesoriere dell'Azienda, bensì presso quello della Regione Sicilia, nonché della destinazione a finalità di interesse pubblico dei sottoconti pignorati. Nessuna menzione, invece, era stata compiuta dall'Azienda — né nell'atto di opposizione al pignoramento, né in occasione dell'udienza per la dichiarazione del terzo pignorato — della circostanza che, proposto da essa gravame avverso la sentenza costituente il titolo esecutivo azionato da [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ne aveva disposto la sospensione dell'esecutività, ex art. 283 cod. proc. civ., con provvedimento comunicato alla società creditrice in data 11 agosto 2009, ma dalla stessa ignorato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, assume di aver ricevuto comunicazione di detto provvedimento — e di quello che, in precedenza, aveva disposto la convocazione delle parti per l'udienza camerale di sospensione — mediante notificazione a mezzo del servizio postale, da parte dell'ASP, presso la cancelleria del Tribunale di Ragusa, e ciò sebbene il proprio procuratore (e domiciliatario) avesse studio nel distretto della Corte catanese, e precisamente in Modica, trovando applicazione, nel giudizio di appello, l'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, solo per il caso di procuratore esercente "extra districtum". Venuto, comunque, a conoscenza della disposta sospensione ex art. 283 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] - all'udienza del 25 novembre 2009, successiva a quella c.d. di "propalazione" - chiedeva disporsi la sospensione della procedura esecutiva, fino alla decisione dell'appello proposto avverso la sentenza già azionata in via esecutiva. Sospesa dal giudice l'esecuzione, ciascuna' delle parti - con autonomi atti - radicava il giudizio di merito ex art. 616 cod. proc., insistendo, in particolare, l'ASP per la nullità dell'atto di pignoramento per i motivi già dedotti, oltre che per la condanna di [OSCURATO:PERSONA], "da liquidarsi in separata sede". Riuniti i due processi, il Tribunale di Ragusa dichiarava l'inesistenza del diritto ad agire "in executivis" e, di conseguenza, la nullità del pignoramento, sul rilievo che l'inizio del pignoramento andava individuato con la notificazione dello stesso alla debitrice esecutata, coincisa - in data 11 agosto 2009 - con il deposito dell'ordinanza ex art. 283 cod. proc. civ., che aveva comportato la "caducazione" dell'espropriazione, evenienza "del tutto equiparabile alla mancanza di provvisoria esecutività" del titolo. Ritenuto, inoltre, che l'esercizio dell'azione esecutiva avesse integrato un "abuso", e ciò anche "ai sensi e per l'effetto dell'art. 2043 cod. civ.", condannava la società creditrice, ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ., al "risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede". Esperito gravame dalla creditrice opposta, il giudice di appello lo respingeva. 3. Avverso la pronuncia della Corte etnea ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - di due motivi, quantunque entrambi articolati in più censure. 3.1. Con il primo motivo — proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4), cod. proc. civ. — sono formulate tre diverse censure. È denunciata, in primo luogo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 615, comma 2, e 616 cod. proc. civ., e ciò "in relazione alla ritenuta rilevabilità d'ufficio nel procedimento di opposizione all'esecuzione della carenza originaria del titolo esecutivo, non eccepita nel ricorso in opposizione". La ricorrente evidenzia come l'allora opponente ASP non avesse dedotto l'illegittimità della esecuzione per difetto originario del 'titolo esecutivo e come non possa neppure ipotizzarsi la sopravvenuta caducazione dello stesso, dal momento che di esso è stata solo sospesa l'esecutività, ex art. 283 cod. proc. civ., nel corso del giudizio di appello relativo al titolo giudiziale azionato "in executivis" (giudizio, peraltro, poi conclusosi con il rigetto del gravame). Richiama, sul punto, la ricorrente gli arresti di questa Corte secondo cui, se "spetta al giudice dell'esecuzione di verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo", resta inteso, nondimeno, che "tale principio va coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissati dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.". Di conseguenza, "quando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo esecutivo", fermo restando, altresì, "il principio per il quale spetta al giudice dell'opposizione all'esecuzione rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, la carenza di titolo esecutivo che, invece, sia sopravvenuta all'introduzione del giudizio contenzioso" (è citata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 2011, n. 16541). Con la seconda censura è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 543 cod. proc. civ., "in relazione all'inizio dell'esecuzione (artt. 481 e 491 cod. proc. civ.), nonché degli artt. 137 e seguenti, per il «principio della scissione» degli effetti della notificazione, anche per i suoi differenti effetti, sulla procedura esecutiva, della inesistenza originaria del titolo esecutivo (art. 474 cod. proc. civ.), della sospensione della sua esecutività (art. 283 e art. 623 cod. proc. civ.) o della sua «caducazione» sopravvenuta e sulla configurabilità della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 2, cod. proc. civ.". Assume, in sostanza, il ricorrente che il pignoramento presso il terzo, sebbene sia una fattispecie a formazione progressiva, risulta "iniziato", se non addirittura con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario (e ciò in ossequio al principio sancito dalla giurisprudenza costituzionale della scissione degli effetti, per il notificante e il destinatario, del procedimento notíficatorio), almeno con la notificazione dello stesso al terzo pignorato. Richiamato, pertanto, quell'indirizzo giurisprudenziale che ricollegherebbe a tale adempimento l'inizio del pignoramento (sono citate Cass. Sez. 3, sent. 3 ottobre 1997, n. 9673 e Cass. Sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1949), si assume che tale circostanza farebbe venir meno la coincidenza, affermata da ambo i giudici di merito, tra il momento della sospensione dell'esecutività del titolo ex art. 283 cod. proc. civ. e quello dell'avvio dell'esecuzione. La terza censura, sempre oggetto del primo motivo di ricorso, denuncia "nullità della sentenza", e ciò "in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., per ultrapetizione e sotto il profilo di omesso esame di un motivo di impugnazione". Si censura la sentenza della Corte territoriale perché avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame con i quali essa [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la decisione del primo giudice. Motivi, in particolare, relativi alla "violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato" (non essendo la sospensione dell'esecuzione ex art. 283 cod. proc. civ. tra le ragioni poste a fondamento dell'opposizione proposta dall'ASP), sia "con riferimento alla struttura e funzione del pignoramento presso terzi", e quindi al tema della scissione temporale dei suoi effetti, sia, infine, "con riferimento agli effetti della sospensione dell'esecutività del titolo", giacché esso non comporta alcuna caducazione del titolo stesso e della procedura intrapresa. 3.2. Il secondo motivo — proposto anch'esso ai' sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. — si articola in due censure. Per un verso, con la prima censura, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ, e dell'art. 96 cod. proc. civ., in relazione all'art. 615, comma 2, cod. proc. civ., "per la non configurabilità di una condanna ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ., in presenza di idoneo titolo ex art. 474 cod. proc. civ. quando l'esecuzione è iniziata" (ribadendosi, circa la legittimità dell'intrapresa esecuzione, quanto affermato con il primo motivo di ricorso), oltre che "per la non configurabilità di un concorso tra gli artt. 2043 cod. civ. e 96 cod. proc. civ.". Censura, quest'ultima, motivata "per la inammissibilità di una richiesta solo nell'an al giudice del procedimento di opposizione all'esecuzione", ed inoltre "per essere l'elemento soggettivo" — rappresentato dal dolo o dalla colpa (l'uno e l'altra nella specie insussistenti, data la legittimità dell'intrapresa esecuzione e l'assenza di conoscenza circa l'adozione del provvedimento di sospensione ex art. 283 cod. proc. civ., anzi ancor prima del relativo procedimento, dal momento che la notificazione sarebbe dovuta avvenire presso il difensore e domiciliatario, trattandosi di procuratore "intra districtum") "costitutivo di entrambi i «titoli» di responsabilità, ex art. 2043 cod. civ. e 96 cod. proc. civ.". Con ulteriore censura è, infine, denunciata "nullità della sentenza", e ciò "in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., per ultrapetizione e sotto il profilo di omesso esame di un motivo di impugnazione". Si contesta la sentenza impugnata per non aver esaminato, in quanto ritenuto "assorbito", il terzo motivo di appello, relativo "alla pignorabilità" — messa in discussione, invece, dall'opponente ASP — "delle somme sottoposte a pignoramento presso il Banco di Sicilia". 4. L'ASP Ragusa ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione e ha, inoltre, esperito ricorso incidentale condizionato. 4.1. Nel premettere che, dopo la reiezione dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa e posta come titolo giudiziale della procedura esecutiva, risulta intervenuta la sentenza con cui questa Corte (n. 901/18, del 20 aprile 2018) ha cassato la pronuncia della Corte etnea confermativa della decisione del Tribunale ragusano, la controricorrente deduce l'inammissibilità, e comunque la non fondatezza, dei motivi di ricorso principale. 4.2. Quanto al ricorso incidentale condizionato, esso risulta articolato in tre motivi. 4.2.1. Il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art.342 cod. proc. civ.", contestando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile, in primo luogo, la censura, dell'allora appellante [OSCURATO:PERSONA], relativa alla pretesa violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Infatti, l'appellante avrebbe taciuto la circostanza che essa ASP, in primo grado, aveva dedotto la nullità del pignoramento per essere intervenuto quando si era già sospesa l'esecutività della pretesa azionata, sicché l'appellante avrebbe "preteso di modificare la ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, tacendo circostanze decisive". Analogo profilo di inammissibilità, ex art. 342 cod. proc. civ., avrebbe inficiato pure il motivo di gravame con cui l'appellante contestava la ritenuta responsabilità aggravata di [OSCURATO:PERSONA] (contestazione mossa sul rilievo che, in assenza di valida notificazione del provvedimento di sospensione ex art. 283 cod. proc. civ., essa ne aveva ignorato l'esistenza), in quanto smentita dai due provvedimenti con cui la Corte etnea, nel giúdizio di appello avente ad oggetto il titolo giudiziale dell'intrapresa esecuzione, aveva rigettato l'istanza dell'appellata finalizzata alla revoca del provvedimento di sospensione. Anche in questo caso, dunque, l'appellante avrebbe "preteso di modificare la ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice". 4.2.2. Il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. proc. civ.". Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'ASP non aveva fatto questione di nullità dell'operato pignoramento per effetto dell'intervenuta sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale, visto che nella comparsa di costituzione in appello l'Azienda aveva rappresentato che, all'udienza del 10 febbraio 2010 innanzi al giudice dell'esecuzione, essa aveva insistito nella richiesta di sospensione della esecuzione e nella declaratoria di nullità dell'operato pignoramento in ragione del provvedimento ex art. 283 cod. proc. civ. La sentenza impugnata, dunque, avrebbe disatteso i principi dell'ermeneutica contrattuale, di cui alle norme testé richiamate, applicabili anche all'interpretazione degli atti processuali. 4.2.3. Il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1367 cod. proc. civ.". Si censura la decisione della Corte etnea per aver ritenuto che l'ASP non avesse determinato il danno derivatole dalla procedura promossa da [OSCURATO:PERSONA], visto che, invece, nell'atto di citazione, essa affermava che l'impossibilità di disporre le somme pignorate l'aveva costretta "a ricorrere ad anticipazioni da parte del Tesoriere, con ogni conseguente aggravio di interessi", donde la richiesta di condannare la società opposta "a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma che da questa sarà dovuta al Tesoriere". Anche in questo caso, quindi, nell'interpretazione della citazione, la sentenza impugnata avrebbe disatteso i principi sull'interpretazione del contratto, di cui alle norme richiamate. 5. La società [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso, all'impugnazione incidentale dell'ASP. [OSCURATO:PERSONA] 6. La sentenza va cassata ai sensi dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 6.1. Deve, infatti, rilevarsi "ex officio" la nullità del giudizio di merito, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del "debitor debitoris", Banco di Sicilia. Va, invero, qui ribadito come "il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta", e ciò "per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza" (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01). Difatti, sul piano sistematico, "il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.). Tali obblighi staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi «indifferente» per il terzo pignorato". Sul piano della semplicità, invece, si è "affermato che, dinanzi a norme processuali ambigue o suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentiti dalla lettera della legge, l'interprete ha il dovere di preferire l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo. Una diversa interpretazione, infatti, contrasterebbe sia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sia con quello sovranazionale del giusto processo (art. 6 CEDU, in quanto richiamato dall'art. 6 TUE)". Infine, sul piano della coerenza, si è ritenuto "doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13533 del 2021, cit.). Reputa questa Corte che tali principi vadano ulteriormente ribaditi, non essendovi ragione per discostarsene 6.2. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, rimettendo la causa al primo giudice, Tribunale di Ragusa. 7. Il ricorso incidentale resta, di conseguenza, assorbito. PQM La Corte, pronunciando sul ricorso principale, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Ragusa in persona di diverso magistrato, anche per la li