CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13427/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, n..1, cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al beneficio concesso con sentenza del 25 settembre 2017, irrevocabile il 12 novembre 2018; letto il ricorso; rilevato che: la revoca del beneficio è stata giustificata con la sopravvenuta condanna a due anni di reclusione per i delitti di atti persecutori e lesioni personali, commessi, il primo, a partire dal 2020 con condotta perdurante, il secondo in data 20 settembre 2020, e dunque nei cinque anni successivi alla irrevocabilità della sentenza che ha disposto il beneficio; correttamente è stato indicato il motivo della revoca nella previsione dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.; l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto contesta il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale in quanto la precedente condanna era nota al giudice di merito che ha pronunciato la seconda il quale avrebbe, quindi, dovuto revocare il beneficio, non potendovi provvedere il giudice dell'esecuzione; ritenuto che: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve essere ribadito che «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682); più specificamente, rileva il principio per cui, «nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca» (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156); manifestamente infondato è anche il motivo sulla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato atteso che, dalla cronologia dei provvedimenti rilevanti nel caso di specie, per come riportati nell'ordinanza, risulta l'esatta scansione temporale delle sentenze che assumono rilievo ai fini di interesse; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell