Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20230/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 16549/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualita' di fidejussori e già soci della Forasol del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. estinta, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], per fusione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:SOCIETA]. avente quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua volta avente quale mandataria la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualita' di fidejussori e già soci della Forasol del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. estinta, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso principale; - controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 576/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera cli consiglio del 05/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 16549/17 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] del Geom. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di debitore principale e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, loro notificato, emesso dal tribunale di Savona, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, per la somma di C 11.158,23, chiedendone la revoca.

Il decreto era relativo ai saldi debitori derivanti dal loro conto corrente bancario "affidato" e dal conto anticipi fatture.

Gli opponenti contestavano la validità della clausola relativa agli interessi pattuiti e quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi ed hanno chiesto dichiararsi la nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione dell'art. 1346 c.c., essendo indeterminato o indeterminabilel'oggetto della garanzia prestata, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme che fossero risultate trattenute indebitamente dalla banca, Il tribunale di Savona, revocando il decreto ingiuntivo, ha accolto parzialmente la domanda della banca opposta, condannando gli opponenti in solido al pagamento della somma di C 4.512,00, quale saldo finale del conto anticipi fatture di cui erano stati prodotti gli estratti conto a decorrere dalla sua apertura, rigettando, per il resto, le ulteriori richieste monitorie, mentre ha respinto sia la domanda degli opponenti inerente agli altri rapporti bancari tra le parti/ per mancata produzione della documentazione/ sia la domanda dagli stessi proposta di nullità della fideiussione omnibus perché l'oggetto della fideiussione non era indeterminabile ed era, inoltre, indicato l'importo massimo garantito.

Gli opponenti proponevano appello principale e la banca appello incidentale, entrambi respinti.

A supporto della propria decisione, la Corte territoriale, per quanto ancora d'interesse, ha rilevato, sulla base della CTU, c:he per il conto anticipi fatture era stato determinato un debito per interessi di C 4.512,00, Lper solo caprti-R senza applicazione di alcuna capitalizzazione, né annuale né trimestrale4e al netto della cms e del, teg" (in riferimento a cui, le eccezioni degli opponenti erano da considerarsi tardive).

Con riguardo all'ulteriore motivo dell'appello principale relativo all'esame dei rapporti di conto corrente con la banca, rapporti ulteriori rispetto a quello azionato in sede monitoria dalla banca, la Corte del merito ha ritenuto la domanda sfornita di supporto probatorio, mentre la medesima Corte ha considerato generica la domanda sulla natura usuraria degli interessi e sull'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1194 c.c., mentre era infondata la domanda che chiedeva dichiararsi nulla la fideiussione omnibus, perché l'oggetto della predetta fideiussione non era indeterminato ed era indicato l'importo massimo garantito.

I giudici d'appello hanno, infine, anche respinto la domanda incidentale proposta dalla banca e relativa al c/c bancario n. 8448, per mancata produzione del contratto originario e degli estratti conto del periodo 31.12.1993-13.7.2004 che precludeva la possibilità di ricalcolare i rapporti di debito/credito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Valenza ricorrono per cassazione contro la predetta sentenza della Corte genovese, affidando l'impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria con rappresentanza di Securitisation services spa a sua volta mandataria con rappresentanza di Marte spv srl quale successore di [OSCURATO:SOCIETA] che aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].

Hanno replicato, con controricorso al ricorso incidentale, i ricorrenti principali.

Considerato che: Con il primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto che la doglianza relativa alla natura usuraria degli interessi applicati dalla banca e quella inerente all'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1194 c.c. fossero generiche ed entrambe svincolate dalle conclusioni peritali e, pertanto, inammissibili, ex art. 342 c.p.c.

Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 1853 e 2697 c.c., dell'art. 119 TUB e dell'art. 210 c.p.c., con riferimento anche all'asserita mancata tempestiva contestazione della commissione di massimo scoperto, al calcolo del TEG, nonché alla rilevabilità d'ufficio della natura usuraria degli interessi passivi.

In buona sostanza, i ricorrenti contestano le statuizioni della Corte d'appello relative a: 1) commissione di massimo scoperto e calcolo del TEG, negando la tardività delle relative eccezioni, proposte invece già con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo l'illegittimità delle predette commissioni; 2) domande aventi ad oggetto i conti correnti, non inclusi nell'azione monitoria della banca, nn. 1202, 1203 e 3952, censurando lo statuito difetto di documentazione con il rilievo della sostanziale unicità dei rapporti di conto corrente connessi ed osservando che nel giudizio di primo grado era stata richiesta l'esibizione da parte della banca della documentazione relativa al rapporto dedotto in giudizio; 3) capitalizzazione degli interessi, osservando che è illegittima tanto quella trimestrale che quella annuale, atteso il divieto generale dell'anatocismo, rilevabile anche di ufficio.

Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono che con l'accoglimento del presente ricorso, per il principio della soccombenza, dovrà essere riformato anche il capo della sentenza d'appello che prevede la condanna alle spese dei medesimi ricorrenti.

Con il motivo di ricorso incidentale, la banca deduce la violazione degli artt. 1988, 2702 c.c. e dell'art. 215 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte di appello aveva esaminato superficialmente la documentazione versata in atti dall'originario istituto di credito, che fin dal ricorso monitorio aveva messo a disposizione copia degli estratti conto dal 31.12.1993 al 31.12.2003 A.& 4A:e-otlo t-14-k Il primo motivWè inammissibile, perché non specifica il contenuto dell'atto di appello che, in tesi, sarebbe sufficientemente specifico sui punti reputati generici dalla Corte d'appello, infatti, si limita a riportare l'oggetto dei predetti punti (o paragrafi) nei quali era strutturato l'appello senza specificarne l'effettivo contenuto, cosicché questa Corte non è messa in condizione di valutare la fondatezza della censura.

Il secondo motivo è inammissibile: quanto al profilo sub 1), non è stata censurata la statuizione di inammissibilità, per genericità, delle doglianze relative al carattere usurario degli interessi pretesi dalla banca - tema cui appunto afferisce la questione del TEG - costituente ratio decidendi autonoma, mentre la censura riguardante la CMS è del tutto generica ed astratta, non essendo precisato nel ricorso in quali termini una specifica questione in proposito fosse stata sollevata nel giudizio di merito e peccando il ricorso di difetto di autosufficienza, attesa la manifesta inidoneità del rinvio agli atti dei precedenti gradi di giudizio, operato a pag. 11 del ricorso; quanto al profilo sub 2), va rilevata l'assoluta genericità ed iastrattezza dei rilievi dei ricorrenti attinenti alla connessione dei rapporti di conto corrente, privi di qualsiasi riferimento a fatti specifici oggetto di accertamento o richiesta di accertamento nel giudizio di merito, e l'omessa riproposizione in appello delle richiesta di ordine di esibizione documentale, che dunque ne preclude la riproposizione, sotto qualsiasi profilo, nel giudizio di legittimità; quanto al profilo sub 3) sia per difetto di concretezza della censura, formulata in termini astratti, sia per difetto di censura della ratio della decisione impugnata, secondo cui al conto anticipi n. 18848, l'unico per il quale era stata accolta la domanda della banca, non era stata applicata alcuna capitalizzazione, né trimestrale né annuale.

Il terzo motivo è inammissibile come autonoma censura, configurando una mera conseguenza dell'accoglimento delle censure precedenti.

Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, in quanto il rilievo dell'avvenuta produzione degli estratti conto relativi al periodo 31 dicembre 1993 - 31 dicembre 2003 contrasta con la contraria affermazione della sentenza impugnata e configura una censura di merito.

Del pari configura una censura di merito il rilievo riguardante la lettera del 19 agosto 2003, il cui contenuto non risulta dalla sentenza impugnata, mentre il motivo di ricorso in esame presuppone il diretto esame degli atti al fine di accertare tale contenuto, il che non è consentito a questa Corte.

Inoltre, resta senza censura la considerazione, di per sé assorbente, della Corte d'appello secondo cui il calcolo del saldo era impossibile in mancanza della data di inizio del rapporto e (della prova delle) delle condizioni del medesimo, nell'arco temporale tra il 1993 e il 13 luglio 2004.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16549/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualita' di fidejussori e già soci della Forasol del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. estinta, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], per fusione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:SOCIETA]. avente quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua volta avente quale mandataria la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualita' di fidejussori e già soci della Forasol del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. estinta, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso principale; - controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 576/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera cli consiglio del 05/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 16549/17 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] del Geom. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di debitore principale e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, loro notificato, emesso dal tribunale di Savona, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, per la somma di C 11.158,23, chiedendone la revoca. Il decreto era relativo ai saldi debitori derivanti dal loro conto corrente bancario "affidato" e dal conto anticipi fatture. Gli opponenti contestavano la validità della clausola relativa agli interessi pattuiti e quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi ed hanno chiesto dichiararsi la nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione dell'art. 1346 c.c., essendo indeterminato o indeterminabilel'oggetto della garanzia prestata, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme che fossero risultate trattenute indebitamente dalla banca, Il tribunale di Savona, revocando il decreto ingiuntivo, ha accolto parzialmente la domanda della banca opposta, condannando gli opponenti in solido al pagamento della somma di C 4.512,00, quale saldo finale del conto anticipi fatture di cui erano stati prodotti gli estratti conto a decorrere dalla sua apertura, rigettando, per il resto, le ulteriori richieste monitorie, mentre ha respinto sia la domanda degli opponenti inerente agli altri rapporti bancari tra le parti/ per mancata produzione della documentazione/ sia la domanda dagli stessi proposta di nullità della fideiussione omnibus perché l'oggetto della fideiussione non era indeterminabile ed era, inoltre, indicato l'importo massimo garantito. Gli opponenti proponevano appello principale e la banca appello incidentale, entrambi respinti. A supporto della propria decisione, la Corte territoriale, per quanto ancora d'interesse, ha rilevato, sulla base della CTU, c:he per il conto anticipi fatture era stato determinato un debito per interessi di C 4.512,00, Lper solo caprti-R senza applicazione di alcuna capitalizzazione, né annuale né trimestrale4e al netto della cms e del, teg" (in riferimento a cui, le eccezioni degli opponenti erano da considerarsi tardive). Con riguardo all'ulteriore motivo dell'appello principale relativo all'esame dei rapporti di conto corrente con la banca, rapporti ulteriori rispetto a quello azionato in sede monitoria dalla banca, la Corte del merito ha ritenuto la domanda sfornita di supporto probatorio, mentre la medesima Corte ha considerato generica la domanda sulla natura usuraria degli interessi e sull'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1194 c.c., mentre era infondata la domanda che chiedeva dichiararsi nulla la fideiussione omnibus, perché l'oggetto della predetta fideiussione non era indeterminato ed era indicato l'importo massimo garantito. I giudici d'appello hanno, infine, anche respinto la domanda incidentale proposta dalla banca e relativa al c/c bancario n. 8448, per mancata produzione del contratto originario e degli estratti conto del periodo 31.12.1993-13.7.2004 che precludeva la possibilità di ricalcolare i rapporti di debito/credito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Valenza ricorrono per cassazione contro la predetta sentenza della Corte genovese, affidando l'impugnazione a tre motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria con rappresentanza di Securitisation services spa a sua volta mandataria con rappresentanza di Marte spv srl quale successore di [OSCURATO:SOCIETA] che aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno replicato, con controricorso al ricorso incidentale, i ricorrenti principali. Considerato che: Con il primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto che la doglianza relativa alla natura usuraria degli interessi applicati dalla banca e quella inerente all'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1194 c.c. fossero generiche ed entrambe svincolate dalle conclusioni peritali e, pertanto, inammissibili, ex art. 342 c.p.c. Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 1853 e 2697 c.c., dell'art. 119 TUB e dell'art. 210 c.p.c., con riferimento anche all'asserita mancata tempestiva contestazione della commissione di massimo scoperto, al calcolo del TEG, nonché alla rilevabilità d'ufficio della natura usuraria degli interessi passivi. In buona sostanza, i ricorrenti contestano le statuizioni della Corte d'appello relative a: 1) commissione di massimo scoperto e calcolo del TEG, negando la tardività delle relative eccezioni, proposte invece già con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo l'illegittimità delle predette commissioni; 2) domande aventi ad oggetto i conti correnti, non inclusi nell'azione monitoria della banca, nn. 1202, 1203 e 3952, censurando lo statuito difetto di documentazione con il rilievo della sostanziale unicità dei rapporti di conto corrente connessi ed osservando che nel giudizio di primo grado era stata richiesta l'esibizione da parte della banca della documentazione relativa al rapporto dedotto in giudizio; 3) capitalizzazione degli interessi, osservando che è illegittima tanto quella trimestrale che quella annuale, atteso il divieto generale dell'anatocismo, rilevabile anche di ufficio. Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono che con l'accoglimento del presente ricorso, per il principio della soccombenza, dovrà essere riformato anche il capo della sentenza d'appello che prevede la condanna alle spese dei medesimi ricorrenti. Con il motivo di ricorso incidentale, la banca deduce la violazione degli artt. 1988, 2702 c.c. e dell'art. 215 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte di appello aveva esaminato superficialmente la documentazione versata in atti dall'originario istituto di credito, che fin dal ricorso monitorio aveva messo a disposizione copia degli estratti conto dal 31.12.1993 al 31.12.2003 A.& 4A:e-otlo t-14-k Il primo motivWè inammissibile, perché non specifica il contenuto dell'atto di appello che, in tesi, sarebbe sufficientemente specifico sui punti reputati generici dalla Corte d'appello, infatti, si limita a riportare l'oggetto dei predetti punti (o paragrafi) nei quali era strutturato l'appello senza specificarne l'effettivo contenuto, cosicché questa Corte non è messa in condizione di valutare la fondatezza della censura. Il secondo motivo è inammissibile: quanto al profilo sub 1), non è stata censurata la statuizione di inammissibilità, per genericità, delle doglianze relative al carattere usurario degli interessi pretesi dalla banca - tema cui appunto afferisce la questione del TEG - costituente ratio decidendi autonoma, mentre la censura riguardante la CMS è del tutto generica ed astratta, non essendo precisato nel ricorso in quali termini una specifica questione in proposito fosse stata sollevata nel giudizio di merito e peccando il ricorso di difetto di autosufficienza, attesa la manifesta inidoneità del rinvio agli atti dei precedenti gradi di giudizio, operato a pag. 11 del ricorso; quanto al profilo sub 2), va rilevata l'assoluta genericità ed iastrattezza dei rilievi dei ricorrenti attinenti alla connessione dei rapporti di conto corrente, privi di qualsiasi riferimento a fatti specifici oggetto di accertamento o richiesta di accertamento nel giudizio di merito, e l'omessa riproposizione in appello delle richiesta di ordine di esibizione documentale, che dunque ne preclude la riproposizione, sotto qualsiasi profilo, nel giudizio di legittimità; quanto al profilo sub 3) sia per difetto di concretezza della censura, formulata in termini astratti, sia per difetto di censura della ratio della decisione impugnata, secondo cui al conto anticipi n. 18848, l'unico per il quale era stata accolta la domanda della banca, non era stata applicata alcuna capitalizzazione, né trimestrale né annuale. Il terzo motivo è inammissibile come autonoma censura, configurando una mera conseguenza dell'accoglimento delle censure precedenti. Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, in quanto il rilievo dell'avvenuta produzione degli estratti conto relativi al periodo 31 dicembre 1993 - 31 dicembre 2003 contrasta con la contraria affermazione della sentenza impugnata e configura una censura di merito. Del pari configura una censura di merito il rilievo riguardante la lettera del 19 agosto 2003, il cui contenuto non risulta dalla sentenza impugnata, mentre il motivo di ricorso in esame presuppone il diretto esame degli atti al fine di accertare tale contenuto, il che non è consentito a questa Corte. Inoltre, resta senza censura la considerazione, di per sé assorbente, della Corte d'appello secondo cui il calcolo del saldo era impossibile in mancanza della data di inizio del rapporto e (della prova delle) delle condizioni del medesimo, nell'arco temporale tra il 1993 e il 13 luglio 2004. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisp
Sentenza Cassazione n. 20230/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris