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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36017/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 gennaio 1972; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 luglio 1982; avverso la sentenza del 17 gennaio 2022, emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le note scritte depositate il 29 giugno 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, con le quali si insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore, hanno impugnato la sentenza — indicata in epigrafe — con la quale la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato la \:L/ sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA], confermando, contestualmente, la condanna, per entrambi, per il reato di truffa, commessa ai danni dell'INPS; reato contestato per aver percepito, fraudolentemente, l'indennità di disoccupazione (per 9.359 euro la [OSCURATO:PERSONA], e per 1.745 euro il Rizzo) negli anni 2013 e 2014.

2. Articolano tre autonomi motivi di censura.

2.1. Con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale, si deduce la nullità della notifica agli imputati del decreto di citazione in appello, effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., nonostante il difensore avesse sin dalla nomina dichiarato (e portato a conoscenza dell'autorità procedente) di voler rifiutare la notifica.

2.2. Con il secondo motivo, anche questo formulato sotto il profilo della violazione di legge e dell'inosservanza della norma processuale, si censura la revoca della sospensione condizionale in danno dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], disposta in assenza dell'impugnazione da parte del pubblico ministero e, quindi, in violazione del divieto di reformatio in pejus.

2.3. Con il terzo, formulato sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, si deduce che la corte territoriale avrebbe ritenuto la stessa ditta [OSCURATO:PERSONA] una volta operativa, in relazione al rapporto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] (altra originaria coimputata, poi assolta), e una seconda volta non operativa, in relazione al rapporto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Rizzo.

2. Il 29 giugno 2022, il Procuratore Generale ha depositato la sua requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi.

3. In pari data, i ricorrenti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nonostante l'errata indicazione normativa, il decreto di citazione in appello è stato notificato al difensore di fiducia ai sensi del quarto comma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo aver tentato una prima notifica il 26 novembre 2021.

In questi casi, da un canto non sussiste alcuna possibilità di rifiutare legittimamente la notifica (possibilità riconosciuta solo nella differente ipotesi indicata nel comma 8-bis dell'art. 157 cod. proc. pen.) e, dall'altro, il rapporto fiduciario esistente con il difensore assicura l'esatta conoscenza dell'atto notificato.2.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Come già rilevato da questa Corte, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429).

3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto ciò che rileva è la correttezza della valutazione dei fatti oggetto della contestazione, non quella contestata ad altri coimputati.

In concreto la corte d'appello ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto la ditta non operativa e, conseguentemente, la falsità delle dichiarazioni rese del Rizzo e dalla [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3 della sentenza).

Che tali caratteri fossero sussistenti anche con riferimento alla posizione di altro coimputato, poi assolto, non incide sulla legittimità della valutazione operata.

4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento della somala di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 gennaio 1972; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 luglio 1982; avverso la sentenza del 17 gennaio 2022, emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le note scritte depositate il 29 giugno 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, con le quali si insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore, hanno impugnato la sentenza — indicata in epigrafe — con la quale la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato la \:L/ sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA], confermando, contestualmente, la condanna, per entrambi, per il reato di truffa, commessa ai danni dell'INPS; reato contestato per aver percepito, fraudolentemente, l'indennità di disoccupazione (per 9.359 euro la [OSCURATO:PERSONA], e per 1.745 euro il Rizzo) negli anni 2013 e 2014. 2. Articolano tre autonomi motivi di censura. 2.1. Con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale, si deduce la nullità della notifica agli imputati del decreto di citazione in appello, effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., nonostante il difensore avesse sin dalla nomina dichiarato (e portato a conoscenza dell'autorità procedente) di voler rifiutare la notifica. 2.2. Con il secondo motivo, anche questo formulato sotto il profilo della violazione di legge e dell'inosservanza della norma processuale, si censura la revoca della sospensione condizionale in danno dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], disposta in assenza dell'impugnazione da parte del pubblico ministero e, quindi, in violazione del divieto di reformatio in pejus. 2.3. Con il terzo, formulato sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, si deduce che la corte territoriale avrebbe ritenuto la stessa ditta [OSCURATO:PERSONA] una volta operativa, in relazione al rapporto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] (altra originaria coimputata, poi assolta), e una seconda volta non operativa, in relazione al rapporto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Rizzo. 2. Il 29 giugno 2022, il Procuratore Generale ha depositato la sua requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. 3. In pari data, i ricorrenti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nonostante l'errata indicazione normativa, il decreto di citazione in appello è stato notificato al difensore di fiducia ai sensi del quarto comma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo aver tentato una prima notifica il 26 novembre 2021. In questi casi, da un canto non sussiste alcuna possibilità di rifiutare legittimamente la notifica (possibilità riconosciuta solo nella differente ipotesi indicata nel comma 8-bis dell'art. 157 cod. proc. pen.) e, dall'altro, il rapporto fiduciario esistente con il difensore assicura l'esatta conoscenza dell'atto notificato.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Come già rilevato da questa Corte, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429). 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto ciò che rileva è la correttezza della valutazione dei fatti oggetto della contestazione, non quella contestata ad altri coimputati. In concreto la corte d'appello ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto la ditta non operativa e, conseguentemente, la falsità delle dichiarazioni rese del Rizzo e dalla [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3 della sentenza). Che tali caratteri fossero sussistenti anche con riferimento alla posizione di altro coimputato, poi assolto, non incide sulla legittimità della valutazione operata. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento della somala di euro tremila in favore della Cassa delle
Decreto Cassazione n. 36017/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris