CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22644/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Leone IV n. 99. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per la revocazione della ordinanza n. 11882 del 6. 5. 2021 della Corte di Cassazione. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23. 5. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale GTS, convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo che fosse risolto per inadempimento di R.G. N. 31742/2021.quest’ultima il contratto di acquisto di macchinari per la produzione di cioccolato, stipulato in data 14. 12. 2000, lamentando che la fornitrice non gli aveva consegnato, nei termini convenuti, i lay-out necessari. La società convenuta si oppose alla domanda e chiese in via riconvenzionale che il contratto fosse risolto per inadempimento dell’acquirente, assumendo che, a seguito della comunicazione del cliente di disporre di un voltaggio della corrente elettrica diverso da quello previsto per i macchinari, si era dichiarata disposta ad apportare le modifiche necessarie, invitandola controparte a dotarsi di un trasformatore elettrico ed a comunicare i dati dell’impianto per la revisione e l’allestimento di quadri elettrici e impianti a bordo della macchina, ma che,non avendo ricevuto risposta, aveva successivamente inviato una diffida ad adempiere rimasta senza effetto. Il Tribunale rigettò la domanda dell’attore ed accolse quella riconvenzionale della società. A sostegno di tale conclusione il giudice di primo grado affermò che la società conv enuta non poteva considerarsi inadempiente , avendo rappresentato alla controparte la necessità di dotarsi di un trasformatore elettrico per l’installazione ed il funzionamento del macchinario e che, nonostante il suo invito e la successiva diffida ad adempiere,l’acquirente non aveva fatto pervenire i dati necessari per il completamento del macchinario, sicché l’inadempimento contrattuale era a lui imputabile. Condannò quindi l’attore al pagamento della somma di euro 192.004,47 a titolo di risarcimento del danno per le spese sostenute ed alla restituzione dei beni ricevuti. Proposto gravame, la decisione venne confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza n. 2886 del 2018, la quale, richiamati i principi in tema di equilibrio delle prestazioni nei contratti corrispettivi ed i rimedi apprestati dall’ordinamento in caso di inadempimento, dichiarò di condivider ne la ricostruzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, la valutazione delle loro condotte ed il giudizio di responsabilità dell’inadempimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Questi impugnò la sentenza con ricorso per cassazione, denunziando,nei primi due motivi, la nullità della stessa per mera apparenza di motivazione , assumendo che le ragioni esposte dal giudice di appello consistevano in R.G. N. 31742/2021.considerazioni del tutto generiche in temadi tutela del sinallagma contrattuale , in un richiamo ad una non meglio specificata documentazione e ad un imprecisato “ lavoro di adeguamento del macchinario“ che “ non poteva essere svolto … senza una de bita risposta dell’appellante in merito all’allacciatura elettrica“, inidonei come tali a rappresentare e rendere intellegibile il percorso logico e giuridico seguìto. Con ordinanza n. 11882 del 6. 5. 2021 questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso,rilevando che la Corte di appello, dopo avere richiamato e condiviso il giudizio operato dal Tribunale, i cui elementi salienti erano indicati nella parte in fatto della sentenza impugnata, aveva motivatamente escluso l’imputabilità dell’inadempimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]., affermando che “ la società venditrice non aveva osservato un comportamentoinerte , ma si era attivata , tra l’altro, per reperire il trasformatore di cui la G.T.S. si sarebbe dovuta dotare per consentire installazione e funzionamento del macchinario oggetto della fornitura” e che le censure doveva no ritenersi inammissibili in quanto investivano il merito della controversiae l’esame delle risultanze istruttorie, di competenza esclusiva del giudice di merito e non sindacabili in sede di giudizio di legittimità. Con atto notificato il 7. 12. 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione di questa ordinanza, sulla base di un unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con l’unico motivo il ricorrente chiedela revocazione dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.,per errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, consistente nel non avere ritenuto Codesta Corte di legittimità “ autonomamente sussistente “ la censura di motivazione apparente della decisione della Corte d’Appello di Bologna, tale da non rendere individuabili le ragioni della decisione, prive di una effettiva sostanza argomentativa . Si sostiene che la Corte di Cassazione è incorsa in errore di fatto per avere sostanzialmente omesso di valutare le cesure svolte dal ricorrente che denunziavano l’ apparenza di motivazione della sentenza di R.G. N. 31742/2021.secondo grado, incorrendo nell’errore di considerarele relative doglianze come mera richiesta di rivalutazione del merito e senza compiere alcun esame effettivo sulla motivazione impugnata, che era del tutto generica, contenendo un mero richiamo alla documentazione prodotta, ed inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. La revocazione proposta risulta inammissibile. Parte ricorrente motiva la sua domanda con l’assunto che la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul ricorso, avrebbe omesso di esaminare le censure, avanzate con il primo e secondo motivo, di nullità della sentenza impugnata per mera apparenza della sua motivazione, omissione dovuta ad un errore di percezione sulla effettiva e sostanziale autonoma valenza delle critiche sollevate. Richiama a sostegno l’orientamento di questa Corte, che ravvisa, con specifico riferimento al giudizio di legittimità, l’errore di fatto revocatorio nell’omesso esame di un motivo di ricorso ( Cass. n. 11530 del 2016 ). Queste argomentazioninon sono condivisibili. Il richiamo alcitato arresto di questa Corte appare improprio perché parziale e non confacente al caso di specie. Questa Corte, con la sentenza n. 11530 del 2016 ed altre successive, ha qualificato come errore revocatorio l’omesso esame di un motivo del ricorso per cassazione nella sola ipotesi in cui tale mancanza sia riconducibile all’erronea supposizione che tale motivo non sia stato proposto, cioè laddove l’omissione derivi dalla ritenuta inesistenza di un fatto processuale, consistente nella specie nella formulazione del motivo di ricorso, che invece era esistente. Con la sentenza n. 31032 del 2019 le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che mentre l’impugnazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4, cod. p roc . c iv ., è esperibile per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimitàche non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto, bensì una errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso e, quindi, un errore di R.G. N. 31742/2021.giudizio ( nello stesso senso: Cass. n. 16439 del 2021; Cass. n. 10184 del 2018; Cass. n. 4605 del 2 013 ; Cass. n. 25560 del 20 16 ; Cass. n. 3760 del 2018). Ne discende che la domanda di revocazione risulta inammissibile laddove ad essere denunziato non sia l’omesso formale esame di un motivo di ricorso, ma l’errore commesso nella sua interpretazione e valutazione. Questoorientamento, che il Collegio condivide, discende dalla stessa natura e caratteri dell’errore revocatorio, in conformità alla sua definizione offerta dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Occorre, in sostanza , che sia r iscontrabile un contrasto inconciliabile fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti l’una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali ( Cass. n. 6405 del 2018: Cass. n. 442 del 2018; Cass. n. 22171 del 2010 ). Ne consegue che ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso -qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta - si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un error in procedendo ovvero in iudicando , di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. ( Cass. n. 10184 del 2018; Cass. n. 14937 del 2017; Cass. n. 5221 del 2009 ). Nel caso di specie l’ordinanza impugnata per revocazione ha dato atto delle censure di nullità della sentenza per apparenza di motivazione, le ha esaminate e le ha respinte sulla base del rilievo che la Corte di appello aveva motivato la sua decisione laddove aveva “ affermato che, sulla base delle prove documentali e testimoniali escusse in prime cure, era stato dimostrato che la società venditrice non aveva osservato un comportamento inerte, ma si era attivata, tra l’altro, per reperire il trasformatore elettrico del quale la G.T.S. si sarebbe dovuta dotare per consentire l’installazione e funzionamento del macchinario R.G. N. 31742/2021.(cfr. pag. 2 ) “. Ha quindi aggiunto che il relativo accertamento aveva carattere di merito ed aveva preso in considerazione sia il comportamento delle partiin relazione al contenuto del sinallagma contrattuale che le risultanze istruttorie, precisando altresì che le censure sollevate erano rivolte sostanzialmente ad un riesame del merito della controversia, non consentito in sede di legittimità. Nell’esaminare gli altri motivi di ricorso ha ribadito che la Corte di appello, nel motivare la soluzione accolta, aveva ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse legittimamente sospeso il proprio adempimento, avendo inutilmente sollecitato la G.T.S. a fornire alcuni dati senza i quali non era possibile eseguire la prestazione e quindi concluso nel senso che l’inadempimento era imputabile all’acquirente, per non avere egli collaborato con l’altra parte, trascurando di fornirle, nonostante l’esplicita richiesta, leinformazioni necessarie ad assicurare la realizzazione del programma negoziale, rendendosi così inadempiente al sinallagma contrattuale. La lettura dell’ordinanza impugnata dimostra che la Corte non ha affatto pretermesso, ma ha esaminato i motivi di ricorso che denunciav ano la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, situazione che vale a configurare l’istanza di revocazione come volt a non tanto a denunziare un errore di fatto, quanto asollecitare la correzione di una decisione che si assume errata.Né può esercitare alcuna autonoma rilevanza alternativa il rilievo che la Corte, con l’ordinanza qui impugnata, abbia poi concluso per l’inammissibilità piuttosto che per l’infondatezza del ricorso, non potendo la formula adottata di per sé disvelare l’omissione denunziata. Ne discende altresì che il ricorso, anche a voler superare l’ostacolo della sua inammissibilità, sarebbe comunque infondato, dovendosi escludere l’errore di fatto denunziato in ragione della considerazione che l’ordinanza impugnata per revocazione ha esaminato le censure il cui esame si assume omesso ed ha pronunciato sulle stesse. Sul punto merita precisare che l’esame e l’eventuale pronuncia di questa Corte in termini di infondatezza della istanza di revocazione non sarebbe ro preclus e dal procedimento in camera di consiglio seguito per la suadecisione, atteso che, pur essendo stato il ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, l’adunanza in R.G. N. 31742/2021.camera di consiglio è stata fissata dopo tale data, sicché nel caso di specie risultano applicabili l e nuov e disposizion i introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di riforma del processo civile,ai sensi della norma transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, e, in particolare,l’art. 375 cod. proc. civ. ( introdott o dall’art. 3, comma 28, lett. a), che consente di seguire la procedura in camera di consiglio per la decisione sui ricorsi per revocazionee l’art. 391 bis, che non riproduce più la disposizione precedente che prevedeva che il ricorso per revocazione, nel caso fosse dichiarato ammissibile, venisse trattato in pubblica udienza, cioè previa discussione delle parti e l’intervento del P.M., riservando esclusivamente a tale procedura decisionale la pronuncia di fondatezza/infondatezza della revocazione. Si ritiene peraltro che nel caso di specie il profilo della inammissibilità prevalga su quello della infondatezza. L’argomentazione del ricorrente secondo cui la Cortedi cassazione, nella sua ordinanza , non avrebbe colto la sostanza e la “ valenza autonoma“ delle censure sollevate con il ricorso per cassazione avverso la motivazione soltanto apparente della sentenza impugnata, conferma tale conclusione, dal momento che essa prospetta non un errore di percezione di una fatto, ma una erronea o superficiale interpretazione e valutazione delle censure sollevate, cioè, come detto, un supposto errore di giudizio. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2023.