CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19132/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale dello [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cantillo che la rappresenta e difende per procura in calce alcontroricorso.-controricorrente-avverso la sentenza n.3948/2021 della Commissione TributariaRegionale della Campania-sez. staccata di Salerno, depositata il 10maggio 2021.Numero registro generale 29212/2021Numero sezionale 4752/2026Numero di raccolta generale 19132/2026Data pubblicazione 11/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era attinta da avviso di accertamento perl’anno di imposta 2013, mediante il quale l’Agenzia delle entraterecuperava a tassazione costi relativi a fatture per operazioniinesistenti e l’IVA corrispondente siccome indebitamente detratta.2. La contribuente impugnò l’avviso di accertamento e il giudice diprossimità rigettò il ricorso.3. L’appello proposto dalla Società venne accolto, con la sentenzaindicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale dellaCampania, alla stregua della seguente motivazione: “nel caso dioperazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell’Amministrazionedare la prova che il contribuente sapesse o potesse sapere con l'usodell'ordinaria diligenza media che l'operazione si è iscritta inun'evasione o in una frode”. “La dimostrazione può essere data anchepuò limitarsi a dimostrare l'inidoneità operativa del cedente, ma devedimostrare altresì che il cessionario quantomeno fosse in grado dipercepire tale inidoneità in base alla sua diligenza specifica; nel casoin esame non emerge alcun elemento concreto ed oggettivo da cuidedurre la fittizietà della Just for you, né tantomeno la costruzione diuna operazione di frode fiscale da parte della contribuente. Inparticolare, per quanto attiene alla contestata illegittima deduzionedell'imposta sul valore aggiunto…, la circostanza che l'operazione siinserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell'IVA noncomporta automaticamente la perdita, per il cessionario, del diritto didetrazione, essendo configurabile un'esigenza di tutela della buonafede del soggetto passivo”;4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenziadelle entrate affidandosi a due motivi. Resiste la contribuente concontroricorso.Numero registro generale 29212/2021Numero sezionale 4752/2026Numero di raccolta generale 19132/2026Data pubblicazione 11/06/20265.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380bis.1 c.p.c., in camera di consiglio in prossimità della quale entrambele parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente alla trattazione nel merito delle censurearticolate in ricorso va esaminata l’eccezione di tardività dello stessocome sollevata dalla Società in controricorso e ribadita in memoria.Sostiene la controricorrente che il ricorso proposto dall’Agenzia delleentrate e notificatole il 15 novembre 2021 sarebbe tardivo in quanto lasentenza impugnata era stata notificata all’Amministrazione finanziariaa mezzo pec il 12 maggio 2021 con conseguente applicazione deltermine breve per impugnare.1.1. L’ Agenzia delle entrate, nel replicare in memoria alla suddettaeccezione, ha dedotto che la comunicazione a mezzo pec, conallegazione di copia conforme della sentenza impugnata, effettuata daldifensore della contribuente per ottenere lo sgravio, non era idonea afar decorrere il termine breve di impugnazione perché non risultavaessere stato rispettato dalla parte il successivo onere di depositoprevisto dall’art.38, secondo comma, del d.lgs. n.546/1992. Secondola prospettazione difensiva per far decorrere il termine breve la parte,oltre a inviare la sentenza in copia autentica, avrebbe dovuto anchedepositarne altra copia autentica unitamente all’avviso di ricevimento,presso la sezione del giudice emittente la decisione, entro e non oltreil giorno 11 giugno 2021 e l’onere di tale deposito non risultavarispettato.2.L’eccezione è fondata. Pacifico in atti che la sentenza impugnatavenne notificata all’Agenzia delle entrate in data 12 maggio 2021 incopia attestata conforme (v. Cass.n.10139 del 29 marzo 2022), vaosservato che non rileva il fatto che la copia non fosse in formaautentica né osta la mancanza dell’attestazione di conformità̀ ai sensiNumero registro generale 29212/2021Numero sezionale 4752/2026Numero di raccolta generale 19132/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’art. 25 bis cit., che serve proprio a dare valore di copia autenticaall’atto (v. art. 25 comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui «Lacopia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità̀ aisensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conformedell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicoloinformatico»). Secondo principio consolidato di questa Corte –applicato anche nel processo tributario (v. Cass. n. 16104 del 2015) –la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a fardecorrere il termine breve dell'impugnazione, in ragione del numerusclausus delle ipotesi di nullità̀ della notificazione, salvo che ildestinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copiaricevuta o la difformità̀ tra tale copia e l'originale (v. Cass. n. 10138 del2022; Cass. n. 10514 del 2015; Cass. n. 10224 del 2014; Cass. n.16317 del 2004: Cass. n. 6272 del 1984; contra, solo Cass. n. 4454del 1997); nella specie, non consta alcuna contestazione circa lacompletezza o l’effettiva corrispondenza all'originale della copia inquestione.L’applicazione di tale principio, inoltre, non trova ostacolonell’art.38, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, che richiede il deposito insegreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione,dell'«originale o copia autentica dell'originale notificato» ovvero, dopola modifica di cui all'art.3 del d.l. n.40/2010 (conv. L.n.73/2010), di«copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, confotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione perraccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso diricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nelfascicolo d'ufficio», dovendo darsi seguito, con la prevalente dottrina,all’orientamento secondo cui tali adempimenti non incidono sul decorsodel termine breve per l’impugnazione correlato alla sola notificazionedella sentenza (cfr. Cass. n. 5155 del 27.02.2025 con richiami a Cass.Numero registro generale 29212/2021Numero sezionale 4752/2026Numero di raccolta generale 19132/2026Data pubblicazione 11/06/2026n. 4222 del 2015; Cass. n. 4616 del 2018, Cass. n. 16554 del 2018,che ricollegano il decorso del termine breve soltanto alla notifica dellasentenza).3. Conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile inquanto tardivo.4. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondosoccombenza.5. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono ipresupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovareapplicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che,mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr.Cass.n.1778 del 29/01/2016).La Corte P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità̀, che liquida inEuro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessoridi legge.Così deciso a Roma, lì 4 giugno 2026.Il Presidente