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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 08571/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 21 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Messina ha confermato l'ordinanza in data 24 settembre 2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato lamenta la violazione di legge in merito alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

Osserva che i Giudici non avevano considerato che era al limite connivente delle condotte di produzione di stupefacente e spaccio del figlio.

Sostiene che il denaro rinvenuto derivava dalla vendita di un immobile e che le banconote rinvenute erano umide.

Segnala l'irrilevanza del precedente a suo carico considerato che si erano stabilizzati i rapporti con sua moglie da cui aveva avuto due figli.

Con il secondo denuncia l'assenza delle esigenze cautelari.

Con il terzo eccepisce l'inadeguatezza e l'eccessiva gravità della misura cautelare applicata non essendovi proporzione tra la gravità del fatto e la misura applicata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

Gli inquirenti hanno trovato nella camera da letto del figlio dell'indagato marijuana, materiale per il confezionamento, una pistola del tipo scacciacani, nonché, all'interno dell'armadio, una serra rudimentale, termo-isolata, delle dimensioni di 160x60x60 con apertura frontale e dotata di un tubo flessibile per l'aspirazione e una lampada alogena con piante di cannabis e marijuana.

Nella cassaforte vi era la somma di euro 1.730 e una dose di cocaina, mentre nella cassaforte nella sua stanza da letto vi erano banconote di vario taglio per l'importo complessivo di euro 8.500 e nel suo portafogli euro

450. Il Tribunale del riesame ha attentamente valutato il compendio indiziario, alla luce dei rilievi critici sollevati dalla difesa, e ha concluso che tutta la famiglia era coinvolta nella produzione (come dimostrato dalla presenza della serra, dello stupefacente e del materiale da confezionamento) e nello smercio di stupefacenti per quantitativi non riconducibili al quinto comma, verso il corrispettivo in contanti rinvenuto nelle casseforti.

Ha infatti logicamente escluso che il denaro potesse derivare dalla vendita del cespite in assenza di documentazione comprovante il versamento di vaglia e assegni e il prelievo del corrispondente contante e ha dato conto che gli abitanti della casa erano privi di occupazione e per lo più percettori di reddito di cittadinanza.

Ineccepibile è anche la motivazione in merito all'esclusione della connivenza.

Infatti, l'attività di produzione era per lo più svolta in una stanza comune della casa e l'indagato aveva collaborato a pieno titolo all'attività, sia quale custode del denaro, provento del florido commercio, sia quale garante e controllare, tramite la sua presenza fisica nell'appartamento della delicata fase di preparazione e confezionamento delle sostanze.

Immune da censura è anche la motivazione in merito alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva in considerazione dell'allestimento rinvenuto dagli operanti, della presenza della pistola, della considerevole somma di denaro nella disponibilità degli indagati, del precedente penale per favoreggiamento della prostituzione, tutti elementi conducenti verso la professionalità e l'inserimento stabile nell'organizzazione criminale, da cui l'ulteriore considerazione dell'impossibilità di formulare un giudizio tranquillizzante sull'indagato circa la spontanea adesione alle prescrizioni in caso di sottoposizione a misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 10 febbraio 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 21 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Messina ha confermato l'ordinanza in data 24 settembre 2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato lamenta la violazione di legge in merito alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Osserva che i Giudici non avevano considerato che era al limite connivente delle condotte di produzione di stupefacente e spaccio del figlio. Sostiene che il denaro rinvenuto derivava dalla vendita di un immobile e che le banconote rinvenute erano umide. Segnala l'irrilevanza del precedente a suo carico considerato che si erano stabilizzati i rapporti con sua moglie da cui aveva avuto due figli. Con il secondo denuncia l'assenza delle esigenze cautelari. Con il terzo eccepisce l'inadeguatezza e l'eccessiva gravità della misura cautelare applicata non essendovi proporzione tra la gravità del fatto e la misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Gli inquirenti hanno trovato nella camera da letto del figlio dell'indagato marijuana, materiale per il confezionamento, una pistola del tipo scacciacani, nonché, all'interno dell'armadio, una serra rudimentale, termo-isolata, delle dimensioni di 160x60x60 con apertura frontale e dotata di un tubo flessibile per l'aspirazione e una lampada alogena con piante di cannabis e marijuana. Nella cassaforte vi era la somma di euro 1.730 e una dose di cocaina, mentre nella cassaforte nella sua stanza da letto vi erano banconote di vario taglio per l'importo complessivo di euro 8.500 e nel suo portafogli euro 450. Il Tribunale del riesame ha attentamente valutato il compendio indiziario, alla luce dei rilievi critici sollevati dalla difesa, e ha concluso che tutta la famiglia era coinvolta nella produzione (come dimostrato dalla presenza della serra, dello stupefacente e del materiale da confezionamento) e nello smercio di stupefacenti per quantitativi non riconducibili al quinto comma, verso il corrispettivo in contanti rinvenuto nelle casseforti. Ha infatti logicamente escluso che il denaro potesse derivare dalla vendita del cespite in assenza di documentazione comprovante il versamento di vaglia e assegni e il prelievo del corrispondente contante e ha dato conto che gli abitanti della casa erano privi di occupazione e per lo più percettori di reddito di cittadinanza. Ineccepibile è anche la motivazione in merito all'esclusione della connivenza. Infatti, l'attività di produzione era per lo più svolta in una stanza comune della casa e l'indagato aveva collaborato a pieno titolo all'attività, sia quale custode del denaro, provento del florido commercio, sia quale garante e controllare, tramite la sua presenza fisica nell'appartamento della delicata fase di preparazione e confezionamento delle sostanze. Immune da censura è anche la motivazione in merito alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva in considerazione dell'allestimento rinvenuto dagli operanti, della presenza della pistola, della considerevole somma di denaro nella disponibilità degli indagati, del precedente penale per favoreggiamento della prostituzione, tutti elementi conducenti verso la professionalità e l'inserimento stabile nell'organizzazione criminale, da cui l'ulteriore considerazione dell'impossibilità di formulare un giudizio tranquillizzante sull'indagato circa la spontanea adesione alle prescrizioni in caso di sottoposizione a misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 10 febbraio 2022 Il Consigliere e
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