CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 31408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione il 20 giugno 2016, condannandolo alla pena di un anno di reclusione. 2. La difesa deduce violazione della legge n. 67 del 28 aprile 2014 con riferimento alla mancata declaratoria di irreperibilità. Il ricorrente censura l'omessa osservanza della disciplina in ordine alla sospensione del procedimento in considerazione dell'irreperibilità del ricorrente; rileva come la Corte di appello, accertata la mancata emissione del decreto di irreperibilità ai fini della notifica del decreto di citazione, avesse disposto il rinvio dell'udienza al 6 giugno 2022 proprio per assolvere a tale incombente, omettendo, in seguito, di darvi seguito. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. mod., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata. 2. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui la sentenza emessa nei confronti dell'imputato in fatto irreperibile, nel caso in cui il processo non sia stato sospeso nonostante l'emersione della condizione di irreperibilità, è affetta, ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del processo (Sez. 2, n. 28726 del 31/05/2022, Amedeo, Rv. 283636). Ed infatti, la notifica della citazione eseguita presso il difensore è inidonea e deve essere considerata sostanzialmente omessa, non essendo applicabile la "ultrattiva" disciplina della contumacia nei confronti di soggetto resosi irreperibile (Sez. 5, n. 37190 del 08/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270720; Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, Rv. 270216; Sez. 5, n. 54921 del 08/06/2016, Fatih, Rv. 268406). 3. Secondo quanto previsto dall'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, comma 3, I. 28 aprile 2014, n. 67, «nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla, altresì, la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado". 2 u_Y 4. Sulla base degli atti cui questa Corte ha accesso in ragione della dedotta questione processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) emerge che il decreto di irreperibilità veniva emesso il 3 ottobre 2017 quando l'allora indagato non era rintracciato in occasione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari poi notificato al difensore d'ufficio; la citazione a giudizio dell'imputato veniva emessa il 7 novembre 2017 e notificata, essendo sconosciuto presso il domicilio, all'avvocato d'ufficio ex art. 159 cod. proc. pen.. In sede di giudizio di appello, il 22 marzo 2021, la Corte di appello prendeva atto dell'omessa notifica del decreto di citazione in appello e rinviava il processo all'udienza del 11 ottobre 2021 per gli incombenti ex art. 159 cod. proc. pen.; alla successiva udienza di rinvio, il Collegio, non essendo stato emesso il decreto di irreperibilità ai fini della notifica della citazione in appello, rinviava ad altra udienza in cui la causa veniva decisa con le forme previste dall'art. 23, comma 1, d.l. n. 149 del 2020 e successive modifiche. 5. Nel corso del giudizio di appello la Corte territoriale aveva rilevato la mancata rinnovazione del decreto di irreperibilità, così sostanzialmente constatando che il ricorrente potesse non aver avuto contezza del decreto di citazione in appello. Anziché provvedere ad effettuare le ricerche al fine di notificare la citazione ovvero, in caso di mancato rintraccio, sospendere il processo ex art. 420-quater cod. proc. pen., ha notificato la citazione al difensore d'ufficio, procedimento che, per quanto sopra evidenziato, non costituisce equipollente della notifica all'imputato che non risulta aver mai ricevuto la notifica della vocatio in ius. Si è, quindi, realizzata una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto l'irreperibilità dell'imputato era emersa, senza che fosse disposta la sospensione del processo, già in occasione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. (emesso il 3 ottobre 2017) e già all'epoca la notifica della citazione a giudizio, non rintracciato il ricorrente presso la propria residenza in Lecce (ove risultava sconosciuto), venne effettuata al difensore d'ufficio, nonostante fossero già in vigore gli artt. 420-quater e 604, comma 5-bis cod. proc. pen. 6. Ne discende, pertanto: 1) la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, "sostanzialmente" omessa, perché effettuata al difensore applicando illegittimamente la disciplina della contumacia che determina la nullità della sentenza di appello; 2) la nullità della sentenza di primo grado ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. che tanto prevede, quando il processo viene celebrato nonostante l'irreperibilità dell'imputato, con conseguente annullamento sia della sentenza impugnata, che di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza di primo grado e quella impugnata con trasmissione degli