CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in Sanremo, [OSCURATO:PERSONA] della Libertà n. 298-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 298/2021 depositata il03/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], sito in Sanremo, alla [OSCURATO:PERSONA] della Libertàn. 298, in persona dell’amministratore pro tempore, otteneva decretoingiuntivo n. 249/2015 per l’importo di € 3.743,45 nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA]” a titolo di pagamento delle speseNumero registro generale 31891/2021Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 19708/2026Data pubblicazione 13/06/2026condominiali, individuando il rappresentante degli eredi Re nel ricorso perdecreto ingiuntivo a cui fu notificato “nella qualità”.2. La “Comunione ereditaria” proponeva opposizione davanti al Giudice dipace di Sanremo, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, inquanto non costituente centro di imputazione di situazioni giuridichesoggettive e, comunque, di non essere debitrice delle somme azionate invia monitoria.[OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 127/2019, revocava il decretoingiuntivo, dichiarava cessata la materia del contendere per sopravvenutaintegrale estinzione del credito da parte del custode giudiziario dellacomunione ereditaria e condannava [OSCURATO:PERSONA], quale legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, al pagamentodelle spese sia della fase monitoria che dell’opposizione.3. La sentenza veniva impugnata dalla “Comunione ereditaria” per difettodi legittimazione passiva e violazione del litisconsorzio necessario. Nelcontraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Imperia, con sentenza n.298/2021 ha accolto l’appello, limitatamente alla regolamentazione dellespese di lite.4. La “Comunione ereditaria” ha proposto ricorso per cassazione sulla basedi due motivi. Parte intimata non ha svolto difese.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione della disciplina dell’estinzione del processo per cessazionedella materia del contendere, error in procedendo, nonché la violazionedegli artt. 100 e 187 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e5, c.p.c. Evidenzia la Comunione il perdurante interesse a sentir accertareil proprio difetto di legittimazione passiva nei rapporti sostanziali eprocessuali con il condominio, lamentando l’omessa motivazione rispettoall’eccezione preliminare sollevata, cui è sotteso il primario interesse adagire.Numero registro generale 31891/2021Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 19708/2026Data pubblicazione 13/06/20262. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1105 e 1106 c.c., nonché di vizio di motivazione,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] deduce il proprio difetto di soggettività giuridica.3. Per ragioni di priorità logica va esaminato anzitutto il secondo motivo,giacché la sua fondatezza incide sul primo, inerente al permaneredell’interesse alla decisione nonostante il saldo delle somme pretese.Sia il Giudice di pace sia il Tribunale hanno ritenuto che l’intervenutopagamento del credito azionato in via monitoria da parte del custodegiudiziario avesse fatto venir meno l’interesse alla pronuncia sullatempestiva eccezione di difetto di legittimazione passiva della “Comunioneereditaria”.Tale conclusione non può essere condivisa.4. Costituisce principio consolidato che la cessazione della materia delcontendere postula il sopravvenuto venir meno dell’interesse delle parti auna decisione sul merito della domanda, ma non consente di ometterel’esame di una questione che attiene alla stessa corretta instaurazione delrapporto processuale, ove il suo accertamento conservi autonomarilevanza. In tale prospettiva, la sopravvenuta estinzione del credito nonassorbe la verifica circa la corretta individuazione del soggetto nei cuiconfronti l’azione sia stata proposta, trattandosi di questione che dovevaessere scrutinata prima della verifica dei presupposti della cessazione dellamateria del contendere.L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente sicolloca, infatti, a monte della verifica dell’interesse contingente allaprosecuzione del giudizio, poiché investe la titolarità del rapportoprocessuale dal lato passivo, quale condizione dell’azione. In questaprospettiva, il richiamo a Cass., Sez. U, n. 24172 del 2025 è opportunonon sul piano del giudicato implicito, estraneo alla ratio decidendi, ma inquanto confermativo del principio secondo cui la verifica della legitimatioNumero registro generale 31891/2021Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 19708/2026Data pubblicazione 13/06/2026ad causam, attenendo al contraddittorio e mirando a evitare unapronuncia inutiliter data, deve precedere l’esame del merito ed è rilevabileanche d’ufficio nei limiti in cui la questione non sia coperta da giudicatointerno (principio già affermato da Cass., Sez. U, n. 1912 del 2012).5. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata - e più ingenerale di valida costituzione del rapporto processuale - non costituendola “Comunione ereditaria”, in quanto tale, un autonomo centro diimputazione di rapporti giuridici distinto dai coeredi. Deve richiamarsi lagiurisprudenza di legittimità secondo la quale l’amministratore dellacomunione ex art. 1106 c.c. non è legittimato a rappresentare i comunistise tale potere non gli sia stato attribuito espressamente nella delega di cuial comma secondo dell’art. 1106 c.c., non essendo applicabileanalogicamente la regola dettata per l’amministratore del condominiodall’art. 1131 c.c. (Cass., Sez. 2, n. 4209 del 2014; conf. Cass. Sez. 2, n.15684 del 2006). Ne consegue che chi intenda far valere in giudizio undiritto nei confronti di una comunione pro indiviso, e dunque anche di unacomunione ereditaria, ha l’onere di evocare in giudizio tutti i partecipanti,ovvero il loro rappresentante sostanziale, ove esistente e ritualmenteinvestito del relativo potere.Né è allegato che [OSCURATO:PERSONA] fosse investita della rappresentanzadegli eredi, persone fisiche costituenti la comunione ereditaria, e cioè ReEzio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - il quale, poi, ha donatole proprie quote a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e alla stessa [OSCURATO:PERSONA] -quali proprietari indivisi delle unità immobiliari site nel [OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA]”.Il punto decisivo è, allora, che dagli atti non emerge un soggetto investitodel potere di rappresentare in giudizio tutti i coeredi con riguardo alrapporto dedotto in causa, sia dal punto di vista sostanziale cheprocessuale; sicché la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per ilpagamento degli oneri relativi alla comunione ereditaria doveva in realtàNumero registro generale 31891/2021Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 19708/2026Data pubblicazione 13/06/2026essere rivolta ai singoli partecipanti alla comunione, quali contitolari delrapporto sostanziale, oppure al loro rappresentante, ove esistente eritualmente individuato, evenienza che, come anticipato, nella specie nonricorre.6. Il difetto di legitimatio ad causam, come detto, costituisce questionerilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, in quantodata; la relativa verifica va compiuta sulla base della prospettazione delladomanda, e non già dell’effettiva sussistenza del rapporto dedotto ingiudizio (Cass. Sez. U, n. 2951 del 2016; Cass., Sez. U, n. 1912 del 2012;conf. Cass. Sez. 5, n. 29505 del 2020; Cass. Sez. L, n. 2517 del 2000).Il permanere dell’interesse alla decisione deriva, nella specie, anche dallapossibile reiterazione della pretesa, attesa la periodicità degli onericondominiali: in difetto di un accertamento sulla carenza di legittimazionepassiva della comunione ereditaria, il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe nuovamenterivolgere la propria domanda verso un soggetto privo di soggettivitàprocessuale autonoma.Infatti, alla pronuncia di cessazione della materia del contendere conseguela caducazione della sentenza impugnata, ma non - a differenza di quantoavviene nel caso di rinuncia al ricorso - il passaggio in giudicato dellastatuizione, attesa l'assoluta inidoneità della sentenza ad acquisireefficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi taleefficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse allaprosecuzione di quello specifico giudizio (Sez. U, n. 8980 del 2018, principida ultimo ribaditi da Sez. 1, n. 6673/2026).I giudici di merito hanno ritenuto impropriamente assorbita la decisionedal pagamento della somma portata in decreto ingiuntivo e per l’effettoprevalente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sullascorta di un improprio richiamo al principio della ragione “più liquida delladecisione”.Numero registro generale 31891/2021Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 19708/2026Data pubblicazione 13/06/2026Il secondo motivo è dunque fondato e tale fondatezza riverbera i suoieffetti, in termini di assorbimento, sul primo motivo, poiché la declaratoriadi cessazione della materia del contendere non poteva essere pronunciatasenza la previa verifica della corretta instaurazione del contraddittorio sullato passivo.7. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio ai sensidell’art. 382, ultimo comma, c.p.c.Una volta accertato che l’azione è stata proposta nei confronti di undestinatario privo di legittimazione passiva e di distinta ed autonomacapacità processuale, non residua, infatti, spazio per il rinvio al giudice dimerito ai fini di un nuovo esame della domanda nei confronti di quelmedesimo convenuto. In tale prospettiva, il richiamo ai principi elaboratida questa Corte in tema di cassazione senza rinvio trova giustificazioneproprio nell’inutilità della prosecuzione del giudizio contro una o più partinon correttamente evocate in giudizio (Cass., Sez. U, n. 1978 del 2012).Può altresì osservarsi che, quando il titolo monitorio sia stato emesso neiconfronti di un soggetto privo della necessaria riferibilità soggettiva delrapporto, viene in rilievo un vizio radicale dell’ingiunzione, come giàaffermato da questa Corte con riguardo al decreto emesso nei confrontidella persona defunta e degli eredi collettivamente e impersonalmente(Cass. n. 9526 del 1992), precedente che, pur relativo a fattispecie nonsovrapponibile, conferma l’esigenza di una rigorosa verifica dell’esattaindividuazione del soggetto passivo del provvedimento monitorio.8. Alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell'art.382, ultimo comma, c.p.c. per l’acclarato difetto di difetto di legittimazionee capacità processuale dell'intimata Comunione ereditaria, che priva inradice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue iltravolgimento altresì della sentenza di primo grado e del decretoingiuntivo opposto (arg. da Cass. Sez. L., n. 2517 del 2000).Numero registro generale 31891/2021Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 19708/2026Data pubblicazione 13/06/20269. Le spese di tutti i gradi di giudizio vengono compensate per intero,ovvero restano a carico delle parti che le abbiano anticipate, stanti leassolute peculiarità dell’intera vicenda processuale e la novità dellequestioni dirimenti. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo neitermini di cui in motivazione; cassa senza rinvio la sentenza impugnataperché la causa non poteva essere proposta, restandone travolti anche lasentenza di primo grado e il decreto ingiuntivo opposto; compensa perintero tra le parti e dichiara altrimenti irripetibili le spese di tutti i gradi digiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteAntonio Scarpa