CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 25408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 18320-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1615/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2018; Ric. 2018 n. 18320 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 26.10.2005 ai sensi dell’art. 143 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentire: in via principale,accertare e dichiarare la di lui esclusiva responsabilità nell'adempimento del contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 28/01/2005 ai rogiti Notaio C erini di Roma , pronunziando la risoluzione del contratto medesimo per consegna di aliud pro alio, con condanna alla restituzione del prezzo versato pari a euro 90.000,00e delle somme illegittimamente sborsate, oltre interessi e risarcimento del danno;in via subordinata, dichiarare il diritto del compratore alla riduzione del prezzo pattuito per la compravendita e conseguentemente condannare il venditore alla restituzione della somma accertata in corso di causa. Assumeva in particolare l'attore che dopo la stipula del contratto di compravenditadell’immobile sito in Roma, Morena, via Staiti, 19, interno B1, a fronte della segnalazione di alcuni proprietari confinanti,riscontrava la non rispondenza ai requisiti igienico-sanitari dell'impianto fognario esistente nello stabile acquistato, nonché difformità nell'altezza delle mura rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata per il condono. Rimaneva contumace il convenuto. 2. Con sentenza n . 22240 / 2010 il T ribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda attorea, riconoscendo l'esclusiva responsabilità d el convenuto nel l’inesatto adempimento del contratto di compravendita , escludeva la Ric. 2018 n. 18320 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -3- risoluzione del contratto ma dichiarava il diritto del compratore alla riduzione del prezzo pattuito,con condanna del Caddeo alla restituzione di euro 4.230,00 per riduzione del valore commerciale dell'immobile compravenduto,oltre al pagamento della somma di euro 10.000,00 p er stato ansioso depressivo reattivo del T abarrini . Condannava infine il convenuto al pagamento delle spese di lite e del compenso del CTU. 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendoche venisse dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di conseguenza la nullità della sentenza per essere stato lo stesso impossibilitato a conoscere l'esistenza del giudizio promosso nei suoi confronti. Chiedeva comunque l’integrale riforma della sentenza impugnata, avendo a suo dire il Tribunale omesso di valutare la decadenza dall'azione di garanzia per i vizi della cosa vendutae non considerato che la condanna al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di stato ansioso depressivo reattivo costituiva domanda nuova, inammissibile nel caso di contumacia. 4. Con sentenza n. 1615/2018 la Corte di Appello di Roma accoglieva l'appello, ritenendo che la notificazione della citazione nel giudizio di primo grado, avvenuta ai sensi dell’art. 143 c.p.c., risultava affetta da nullità per non avere appurato il primo giudice se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario. Dichiarava pertanto la nullità della sentenza e disponeva la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. 5. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi di ricorso. Ric. 2018 n. 18320 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -4- 6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il p rimo motivo il ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 139 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,per aver e la decisione impugnata ritenuto che l'immobile compravenduto fosse interamente quello sito in Roma, Morena, via Staiti 19 int. B anzichéla sola porzione dello stesso immobile contraddistinta dall'interno B1. Secondo il ricorrente è sfuggito alla Corte distrettuale, investita del gravame, che il Caddeo aveva provveduto a frazionare l'unico immobile di via Staiti 19 in due distinte porzionie ad alienare al Tabarrini solo l'interno B1 per riservare a propria residenza l'interno B2, come evidenziato sia nell'atto di citazione sia nella comparsa di costituzione in appello. Inoltre la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle certificazioni di residenza alla stregua del quale è stata compiuta la notifica nell'ottobre 2005, dalle quali si evince che il Caddeo ha trasferito la propria residenza in via della Marranella di Marino solo successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. 2.-Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, perché la Corte distrettuale ha rimesso la causa al giudice di primo grado senza trattarla nel merito previa rinnovazione degli atti nulli e ciò anche in violazione del principio di ragionevole durata del processo. 3. - Il t erzo motivo si appunta sulla v iolazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014 in relazione all'art. 360 comma Ric. 2018 n. 18320 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -5- 1, n. 3 c.p.c. per aver liquidato le spese del giudizio in misura non corrispondente ai parametri normativi di riferimento alla reale attività svolta dal difensore. 4. –Il ricorso non merita accoglimento. 5.-Il primo motivo è infondato. La decisioneimpugnata si sottrae alle critiche ad essa rivolte, avendo fatto corretta applicazione degli insegnamenti di questo Giudice di legittimità, puntualmente ricordati dalla sentenza impugnata, secondo i quali, ai fini della validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione (Cass. n. 8955/2006), specificando che le “condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza”(Cass. n. 1092/1998; 6462/2007; n. 20971/2012). La Corte di Appello di Roma ha desunto la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. da due argomentazioni: il Tabarrini, che aveva acquistato l'immobile sito in via Staiti n. 19 in Morena/ Roma in data 28.01.2005, avrebbe dovuto dubitare che alla data della richiesta notifica dell'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Caddeo fosse ancora residente nell'immobile vendutogli; la lettera Ric. 2018 n. 18320 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -6- raccomandata di messa in mora del 20.07.2005 inviata in via [OSCURATO:PERSONA], n. 136, dalla quale emerge la conoscenza del Tabarrini di altro domicilio del Caddeo. Il frazionamento dell’immobile compravenduto e la circostanza che il C addeo avesse ancora la proprietà di una porzione del bene venduto nulla prova in ordine all'effettiva residenza dello stesso e non legittima la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c ., essendo noto al ricorrente - per avervi inviato la summenzionata lettera di messa in mora - l'effettivo domicilio del controricorrente. Non giova alla difesa del Tabarrini il rilievo che il Caddeo avesse trasferito la propria residenza in via della Marranella di Marino solo successivamente alla notifica dell’atto di citazione, posta la già rilevata insufficienza –ai fini della sussistenza delle condizioni che legittimano la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c - del possesso del certificato anagrafico d a l quale risulti una differente residenza del destinatario. L 'ignoranza di altri luoghi in cui lo stesso sia reperibile è infatti indipendente “ dalla colpa del destinatario della notifica per l'inosservanza dell'onere di denuncia nei registri anagrafici del luogo di sua nuova residenza”, posto che tale ignoranza deve essere oggettivamente incolpevole, in quanto non superabile con diligenti indagini (Cass. n. 8077/2007). 6.-Il secondo motivo è palesemente infondato. La tesi sostenuta in questo mezzo di ricorso è contraria alla stessa norma della quale si assume la violazione, ovvero l'art.354 c.p.c., il quale prevede che “Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva…”. Ric. 2018 n. 18320 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -7- Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha rinviato la causa al primo giudice senza disporre la rinnovazione di atti nulli. 7.- Anche il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Il ricorrente eccepisce la mancanza della fase istruttoria e/o di trattazione, che avrebbe dovuto comportare la liquidazione di un compenso ridottorispetto a quanto determinato dalla Corte distrettuale. Come eccepito dal controricorrente, l’udienza ex art. 350 c.p.c. “si è tenuta compiutamente”, avendo i procuratori delle parti discusso l’istanza di inibitoria avanzata dalla difesa del Caddeo. Si legge infatti in ricorso (pag. 4) che alla udienza del 17.06.2011 la Corte di appello si riservava di decidere sull’istanza di sospensione avanzata dal Cadeo (da qui, la conseguente attività dei difensori di esame e studio del provvedimento emesso a scioglimento della riserva). Nel giudizio di appello è esclusa la liquidazione dei compensi della voce tariffaria relativa alla fase istruttoria e/o di trattazione solo nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non anche – come nel caso di specie - “qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attivitàistruttorie e/o di trattazione” (Cass. n. 10206/2021). 8.-In conclusione, il ricorso va rigettato e parte ricorrente va condannata alle spese, liquidate come in dispositivo, per il principio della soccombenza. Ric. 2018 n. 18320 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -8- 9.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor rente , dell’ulteriore im