CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 31043/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 12824-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 1912 contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 257, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANDREA DELL'OMARINO, [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1382/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2016 R.G.N. 855/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 12824/2017 Fatti di causa 1. Il Tribunale di Milano con la pronuncia n. 153/2014, ha respinto la domanda proposta dai lavoratori in epigrafe indicati volta a: a) sentire dichiarare che la cessione dei c.d. "Sistemi informativi" da [OSCURATO:SOCIETA]. a E- utile s.p.a. non costituiva cessione di ramo di azienda ex art. 2112, 5° comma c.c.; b) sentire dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o illegittimità della cessione dei contratti di lavoro di essi ricorrenti a [OSCURATO:SOCIETA].; c) sentire dichiarare tuttora sussistenti, senza soluzione di continuità, il loro contratto/rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA].; d) sentire conseguentemente ordinare a [OSCURATO:SOCIETA]. di reintegrare essi ricorrenti nel rapporto di lavoro alle sue dirette dipendenze. 2. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 1382/2016, ha confermato la decisione del giudice di prime cure, sottolineando che non era stato allegato alcun fatto idoneo dal quale sarebbe risultato che i "[OSCURATO:PERSONA]" non costituissero un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile e neppure che tale entità, in occasione del trasferimento, avesse perso la sua identità e non fosse stata idonea consentire l'esercizio dell'attività economica finalizzata al perseguimento dello specifico obiettivo dei Sistemi IT. 3. Avverso la sentenza di secondo grado i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Le parti hanno prodotto memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 1° comma n. 2 cpc, la violazione e falsa applicazione del art. 2697 c.c. per avere la Corte di appello desunto, in via del tutto astratta, dalle clausole del contratto di cessione, l'esistenza degli elementi qualificanti circa l'autonomia funzionale del preteso ramo di azienda, ponendo a carico dei lavoratori la prova della insussistenza del ramo stesso. In particolare, sostengono che i giudici di seconde cure avevano ritenuto provata la sussistenza dell'autonomia funzionale del ramo ceduto avendo riguardo unicamente al RG 12824/2017 contratto notarile di cessione che, però, atteneva ad un fatto statico e non dinamico della vicenda traslativa, mentre era ravvisabile la totale mancanza, nella fattispecie, degli elementi costitutivi del ramo di azienda. 3. Con il secondo motivo si obietta l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte distrettuale valutato la circostanza della composizione dei sistemi informativi in quattro Unità operative, con responsabilità ed ambiti di azione differenti e sottoposte alla responsabilità di altre unità aziendali, di talché il mancato trasferimento del direttore e del suo staff nonché di tutti gli addetti all'area Sistemi di Base, con cessione di tre contratti di lavoro ad altre società, dimostrava l'intento aziendale di liberarsi, in realtà, di una parte degli addetti e non di cedere un ramo di azienda che non esisteva. Inoltre, si precisa che non erano state considerate le seguenti circostanze: a) la specifica situazione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Vimercati; b) che parte delle attività applicative, prima esercitate dai sistemi informativi di [OSCURATO:SOCIETA]., erano state svolte, dopo la prima cessione, nell'ambito della funzione ICT di A2A; c) che A2A e [OSCURATO:SOCIETA], già dal gennaio 2007, erano legate da un contratto di appalto di servizi tecnologici ed informativi con scadenza al 31/12/2009, automaticamente rinnovabile. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2112, n. 5 c.c., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., perché la Conte territoriale, non rilevando che i sistemi informativi di [OSCURATO:SOCIETA]. non erano affatto organizzati in modo autonomo, non operavano sul mercato e non avevano alcuna identità imprenditoriale ed economica, erroneamente aveva ritenuto realizzata una cessione del ramo di azienda, eludendo, però, il vero thema probandi e considerando solo il dato formale del contratto di cessione. 5. Preliminarmente è necessario soffermarsi, brevemente, sulla enunciazione del primo motivo di ricorso: in particolare sul vizio denunciato in rubrica in relazione al quale la controricorrente ha sollevato eccezione di inammissibilità.RG 12824/2017 6. I lavoratori ricorrenti, invero, nella redazione della presente doglianza hanno richiamato l'art. 360, 10 comma, n. 2 c.p.c. concernente la violazione di norme sulla competenza, mentre oggetto della doglianza è, in sostanza, la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, 10 comma, n. 3 c.p.c.. 7. Si deve però escludere, per ciò solo, l'inammissibilità di tale censura, in ragione del fatto che è palese che ci si trovi di fronte ad un mero errore materiale, comprensibile anche dalla semplice lettura del motivo stesso. 8. Infatti, è consolidato orientamento di questa Corte, suffragato anche dalle Sezioni Unite, ritenere che non è necessario alcun rigore formale circa l'esatta indicazione dell'ipotesi cui si ritiene ascrivere il vizio, purché nel motivo invocato si faccia inequivocabilmente riferimento ad una delle tassative ipotesi dell'art. 360 c.p.c. (Cass. SS. UU. n. 17931/2013), come è chiaramente desumibile nel caso di specie. 9. Ciò premesso, osserva il Collegio che il primo motivo è infondato. 10. La violazione dell'ad 2697 cod. civ. è configurabile, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 11. In particolare, in tema di trasferimento di azienda, l'onere della prova sorge in capo al soggetto che si vuole avvalere di tale istituto, in quanto l'art. 2112, 50 comma, costituisce una eccezione rispetto al principio generale, ex art. 1406 c.c., secondo cui è necessario il consenso del ceduto ai fini del perfezionamento della cessione (Cass. n. 11247/2016; Cass. n. 4601/2015; Cass. n. 9361/2014; Cass. n. 22125/2006). 12. Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha ritenuto, con un accertamento adeguatamente motivato, dimostrata l'effettività della cessione mediante l'esame della documentazione prodotta (atto notarile, RG 12824/2017 contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA], con gli allegati C e D) comprovante i fatti storici in essa veicolati e precisando che da tale produzione documentale era risultato che, oggetto della vicenda traslativa, non erano stati solo i contratti di lavoro dei dipendenti del gruppo A2A, che svolgevano attività di Information and [OSCURATO:PERSONA], ma anche le attrezzature e i contratti commerciali, nonché le conoscenze e le capacità tecniche, il c.d. know how, acquisito dai dipendenti oggetto del trasferimento. 13. A fronte di tale quadro probatorio, i giudici del merito hanno poi sottolineato che alcun elemento di segno contrario era stato prospettato dai lavoratori perché erano stati allegati fatti che comunque non risultavano rilevanti ai fini della decisione. 14. Non vi è stata, quindi, alcuna violazione del principio dell'onere della prova ma unicamente una valutazione, esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc nuova formulazione applicabile ratione temporis, del materiale probatorio e delle allegazioni difensive delle parti che hanno condotto i giudici del merito ad una ricostruzione in fatto della vicenda che non è possibile, pertanto, sindacare in sede di legittimità. 15. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili. 16. In primo luogo, va evidenziato che si verte in una ipotesi di cd. "doppia conforme" ex art. 348 ter, 5 0 comma c.p.c., secondo cui il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 20994 del 06/08/2019; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014): adempimento non svolto dagli odierni ricorrenti che comporta, quindi, l'impossibilità per questa Corte di travalicare il limite posto da tale disciplina processuale. 17. Va, in ogni caso, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per A(1,- RG 12824/2017 cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014). 18. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente e correttamente in ordine alla circostanza storica che si fosse realizzata una regolare cessione di ramo di azienda, attraverso un esame degli elementi processualmente acquisiti. 19. E', infine, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 20. In secondo luogo, deve ribadirsi che il tema della verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. consiste in una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 6649/2020; Cass. n. 2315/2020; Cass. n. 25382/2017; Cass. n. 22688/2014). 21. L'accertamento, invero, implica una concreta analisi dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie delineata dal comma 5 dell'art. 2112 c.c.; i giudici di merito, in tal senso, devono in prima facie individuare e selezionare una serie di circostanze concrete che RG 12824/2017 poi successivamente valuteranno secondo il loro prudente apprezzamento (Cass. n. 7634/2021). 22. Nel caso di specie, nella doglianza si ripercorrono, invece, le diverse circostanze al fine di evidenziare la mancanza del requisito di autonomia funzionale dei [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, la invalidità della cessione del ramo d'azienda. 23. In particolare, i ricorrenti mettono in rilievo come la struttura di quest'area oggetto di trasferimento fosse strettamente dipendente dalle decisioni dell'area dei Sistemi di Base, esclusa dalla vicenda traslativa, e che dunque la mancata cessione di quest'ultima avrebbe reso l'unità trasferita monca di quella dimensione imprenditoriale senza la quale non vi era autonomia funzionale. 24. Altra circostanza riguarda i differenti ambiti d'azione e di responsabilità delle quattro Unità operative che convergevano nei suddetti [OSCURATO:PERSONA] da cui ne sarebbe derivata un'eterogeneità tale da non garantire una stabilità dell'unità produttiva ed una sua identità economica ed imprenditoriale della stessa. 25. Dalle argomentazioni riportate in doglianza, dunque, si rileva che i lavoratori odierni ricorrenti hanno proposto una ricostruzione in fatto diversa rispetto a quella prospettata dalla Corte d'appello in decisione, introducendo, dunque, in sostanza, unicamente un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dei giudici di seconde cure e non un vizio di sussunzione che possa dare luogo alle denunciate violazioni di legge. 26. La sentenza oggetto d'impugnazione ha, invece, coerentemente argomentato circa l'insussistenza di alcuna allegazione tale da determinare la compromissione, in occasione dell'evento traslativo, dell'identità dell'unità produttiva, della sua dimensione imprenditoriale e della sua stabilità economica all'interno del mercato. 27. Nel giudizio di secondo grado sono state, infatti, valutati dalla Corte territoriale gli elementi prospettati dalla società concernenti l'oggetto della cessione, con i quali è stato ritenuto che non si trattava solamente di una traslazione di contratti di lavoro, bensì di un complesso organico, dato dall'insieme di beni materiali immateriali, attività e passività obblighi RG 12824/2017 aspettative in genere tutte situazioni soggettive di fornitura sostanziale inerenti all'attività di "information technology". Di contro, è stato, poi, rilevato che non erano state formulate idonee allegazioni per reputare infondato quanto documentalmente risultato dagli atti della cessione. 28. Alla stregua di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 29. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 30. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ul