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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28236/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25794-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SSN Omessa graduazione funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.25794/2022 Cron.

Rep.

Ud.26/09/2023 CC CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 331/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/05/2022 R.G.N. 990/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 12 maggio 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Sciacca e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, alle cui dipendenze gli istanti prestavano servizio quali dirigenti medici titolari di incarico professionale di alta specializzazione, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato all’importo mensile di € 150,00 per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2012 per Indelicato e dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2012 per Garofalo e Ruggia; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l ’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti;- che, in prossimità della disposta adunanza camerale, la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente; - che la rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art.390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che, poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estintoil giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25794-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SSN Omessa graduazione funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.25794/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 331/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/05/2022 R.G.N. 990/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 12 maggio 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Sciacca e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, alle cui dipendenze gli istanti prestavano servizio quali dirigenti medici titolari di incarico professionale di alta specializzazione, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato all’importo mensile di € 150,00 per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2012 per Indelicato e dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2012 per Garofalo e Ruggia; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l ’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti;- che, in prossimità della disposta adunanza camerale, la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente; - che la rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art.390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che, poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estintoil giudizio di legittimità
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