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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 03503/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato le sue istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l'unico motivo, denunciava che il giudice specializzato aveva negato l'accesso al beneficio dell'affidamento in prova senza acquisire la relazione dell'Uepe al fine della redazione della relazione che deve precedere l'adozione della misura alternativa alla detenzione, come espressamente richiesto dall'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, in relazione all'art. 678 cod. proc. pen.; rilevato che successivamente il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso per carenza di interesse avendo Pisanti, medio tempore, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza, ottenuto l'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare; ritenuto che alla rituale rinunzia al ricorso, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso; rilevato, quanto alla condanna alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di dover aderire e dover consolidare l'orientamento secondo cui « Nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione a causa di rinuncia per sopravvenuta carenza d'interesse determinata da una causa non imputabile al ricorrente non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc.pen.» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puja, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznnives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561), e autorevolmente riconducibile al decisum delle Sezioni Unite di questa Corte Marinaj del 2011 (Sez.

Un., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato le sue istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l'unico motivo, denunciava che il giudice specializzato aveva negato l'accesso al beneficio dell'affidamento in prova senza acquisire la relazione dell'Uepe al fine della redazione della relazione che deve precedere l'adozione della misura alternativa alla detenzione, come espressamente richiesto dall'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, in relazione all'art. 678 cod. proc. pen.; rilevato che successivamente il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso per carenza di interesse avendo Pisanti, medio tempore, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza, ottenuto l'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare; ritenuto che alla rituale rinunzia al ricorso, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso; rilevato, quanto alla condanna alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di dover aderire e dover consolidare l'orientamento secondo cui « Nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione a causa di rinuncia per sopravvenuta carenza d'interesse determinata da una causa non imputabile al ricorrente non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc.pen.» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puja, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznnives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561), e autorevolmente riconducibile al decisum delle Sezioni Unite di questa Corte Marinaj del 2011 (Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 03503/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris